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Articolo
1 - Oggetto
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Eccezioni
Articolo 4 - Informazioni
preliminari
Articolo 5 - Conferma scritta
delle informazioni
Articolo 6 - Diritto di recesso
Articolo 7 - Esecuzione del
contratto
Articolo 8 - Pagamento mediante
carta
Articolo 9 - Fornitura non
richiesta
Articolo 10 - Limiti
all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
Articolo 11 - Ricorso
giudiziario o amministrativo
Articolo 12 - Carattere
imperativo delle disposizioni
Articolo 13 - Norme
comunitarie
Articolo 14 - Clausola minima
Articolo 15 - Attuazione
Articolo 16 - Informazione del
consumatore
Articolo 17 - Sistema di
reclami
Articolo 18
Articolo 19
IL PARLAMENTO
EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il
trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo
100A,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del
trattato (3), visto il progetto comune approvato dal comitato di
conciliazione il 27 novembre 1996,
(1) considerando che è necessario, nell'ambito della realizzazione degli
obiettivi del mercato interno, adottare le misure intese a consolidare
progressivamente tale mercato;
(2) considerando che la libera circolazione delle merci e dei servizi
riguarda non soltanto il commercio professionale ma altresì i privati;
che essa implica per i consumatori la possibilità di accedere alle merci
e ai servizi di un altro Stato membro alle stesse condizioni della
popolazione di tale Stato;
(3) considerando che la vendita transfrontaliera a distanza può
rappresentare per i consumatori una delle principali manifestazioni
concrete della realizzazione del mercato interno, come è stato
constatato, tra l'altro, nella comunicazione della Commissione al
Consiglio «Verso un mercato unico della distribuzione»; che è
indispensabile per il buon funzionamento del mercato interno che i
consumatori possano rivolgersi ad un'impresa situata fuori del proprio
paese, benché quest'ultima disponga di una filiale nel paese di residenza
del consumatore;
(4) considerando che l'introduzione di nuove tecnologie comporta una
moltiplicazione dei mezzi messi a disposizione dei consumatori per
conoscere le offerte fatte dovunque nella Comunità e per fare le loro
ordinazioni; che taluni Stati membri hanno già adottato disposizioni
differenti o divergenti per la protezione dei consumatori nelle vendite a
distanza con effetti negativi sulla concorrenza tra le imprese nel mercato
unico; che è quindi necessario introdurre un minimo di regole comuni a
livello comunitario in questo settore;
(5) considerando che i punti 18 e 19 dell'allegato alla risoluzione del
Consiglio del 14 aprile 1975 riguardante un programma preliminare della
Comunità economica europea per una politica di protezione e di
informazione del consumatore (4) enunciano la necessità di proteggere gli
acquirenti di beni o di servizi contro richieste di pagamento di merci non
ordinate e contro i metodi aggressivi di vendita;
(6) considerando che la comunicazione della Commissione al Consiglio dal
titolo «Nuovo impulso alla politica di protezione del consumatore»,
approvata dalla risoluzione del Consiglio del 23 giugno 1986 (5),
annunciava al punto 33 che la Commissione avrebbe presentato proposte
riguardanti l'impiego delle nuove tecnologie di informazione che
consentono ai consumatori di fare a domicilio ordinazioni a un fornitore;
(7) considerando che la risoluzione del Consiglio del 9 novembre 1989
sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione dei
consumatori (6) invita la Commissione a rivolgere i suoi sforzi in via
prioritaria ai settori indicati nell'allegato; che questo allegato
menziona le nuove tecnologie che consentono la vendita a distanza; che la
Commissione ha dato seguito a questa risoluzione con l'adozione di un «piano
d'azione triennale per la politica di protezione dei consumatori nella CEE
(1990-1992)» e che detto piano prevede l'adozione di una direttiva in
materia;
(8) considerando che l'uso delle lingue in materia di contratti a distanza
rientra nelle competenze degli Stati membri;
(9) considerando che il contratto negoziato a distanza è caratterizzato
dall'impiego di una o più tecniche di comunicazione a distanza; che
queste diverse tecniche sono utilizzate nell'ambito di un sistema
organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza che vi
sia la presenza simultanea del fornitore e del consumatore; che la
costante evoluzione di queste tecniche non consente di redigerne un elenco
esaustivo ma richiede che vengano definiti principi validi anche per
quelle tecniche che sono ancora poco impiegate;
(10) considerando che una medesima transazione comprendente prestazioni
successive o altri atti di esecuzione periodica può dare adito a
qualificazioni giuridiche diverse, a seconda delle legislazioni degli
Stati membri; che, fatta salva la facoltà degli Stati membri di ricorrere
all'articolo 14, le disposizioni della presente direttiva non possono
essere applicate in modo difforme, in funzione delle legislazioni degli
Stati membri; che, a tal fine, appare pertanto legittimo prevedere che
debba esserci conformità con le disposizioni della presente direttiva
almeno in occasione della prima di una serie di prestazioni successive o
del primo di altri atti di esecuzione periodica che possano ritenersi un
tutt'uno, sia che detta prestazione o serie di prestazioni constituiscano
l'oggetto di un contratto singolo ovvero di contratti successivi e
distinti;
(11) considerando che l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza
non deve portare ad una diminuzione dell'informazione fornita al
consumatore; che è necessario pertanto determinare le informazioni che
devono essere obbligatoriamente trasmesse al consumatore a prescindere
dalla tecnica di comunicazione impiegata; che l'informazione trasmessa
deve inoltre conformarsi alle altre regole comunitarie pertinenti ed in
particolare alla direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre
1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità
ingannevole (7); che, in caso di eccezioni all'obbligo di fornire
informazioni, è lasciato alla discrezionalità del consumatore se
chiedere alcune informazioni di base quali l'identità del fornitore, le
caratteristiche principali dei beni o servizi ed il loro prezzo;
(12) considerando che in caso di comunicazione telefonica è opportuno che
il consumatore ottenga sufficienti informazioni all'inizio della
conversazione per decidere se continuare o meno;
(13) considerando che l'informazione diffusa da talune tecnologie
elettroniche ha spesso un carattere effimero in quanto essa non è
ricevuta su un supporto durevole; che è necessario che il consumatore
riceva, in tempo utile, per iscritto, informazioni necessarie ai fini
della buona esecuzione del contratto;
(14) considerando che il consumatore non ha in concreto la possibilità di
visionare il bene o di prendere conoscenza della natura del servizio prima
della conclusione del contratto; che si dovrebbe prevedere un diritto di
recesso, a meno che la presente direttiva non disponga diversamente; che
è necessario limitare ai costi diretti di spedizione dei beni al mittente
gli oneri - qualora ve ne siano - derivanti al consumatore dall'esercizio
del diritto di recesso, che altrimenti resterà formale; che questo
diritto di recesso lascia impregiudicati i diritti del consumatore
previsti dalla legislazione nazionale, con particolare riferimento alla
ricezione di beni deteriorati o servizi alterati o di servizi e beni non
corrispondenti alla descrizione contenuta nell'offerta di tali prodotti o
servizi; che spetta agli Stati membri determinare le altre condizioni e
modalità relative all'esercizio del diritto di recesso;
(15) considerando che è necessario altresì prevedere un termine di
esecuzione del contratto qualora esso non sia stato stabilito all'atto
dell'ordinazione;
(16) considerando che la tecnica promozionale consistente nell'invio al
consumatore di un prodotto o nella fornitura di un servizio a titolo
oneroso senza richiesta preliminare o accordo esplicito da parte sua non
può essere accettata, sempreché non si tratti di una fornitura di
sostituzione;
(17) considerando che occorre tener presenti i principi sanciti dagli
articoli 8 e 10 della Convenzione europea, del 4 novembre 1950, per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; che
occorre riconoscere al consumatore un diritto alla protezione della vita
privata, segnatamente per quanto concerne la tranquillità rispetto a
talune tecniche di comunicazione particolarmente invadenti e che occorre
pertanto precisare i limiti specifici all'impiego di tali tecniche; che
gli Stati membri dovrebbero adottare opportune misure per proteggere
efficacemente da siffatti contatti i consumatori che hanno dichiarato di
non voler essere contattati tramite determinate tecniche di comunicazione,
ferma restando la tutela specifica prevista per i consumatori a norma
della legislazione comunitaria relativa alla protezione dei dati personali
e della vita privata;
(18) considerando che è importante che le regole fondamentali vincolanti
della presente direttiva siano completate, ove opportuno, da regole di
autodisciplina professionale conformemente alla raccomandazione 92/295/CEE
della Commissione, del 7 aprile 1992, relativa a codici di comportamento
per la tutela dei consumatori in materia di contratti negoziati a distanza
(8);
(19) considerando che, ai fini di una tutela ottimale dei consumatori, è
importante che il consumatore sia sufficientemente informato sulle
disposizioni della presente direttiva e sugli eventuali codici di
comportamento esistenti in materia;
(20) considerando che il mancato rispetto delle disposizioni della
presente direttiva può recare pregiudizio ai consumatori ma anche ai
concorrenti; che si possono quindi prevedere disposizioni che consentano
di vigilare sulla sua applicazione a organismi pubblici o al loro
rappresentante, o a organizzazioni di consumatori che secondo la
legislazione nazionale abbiano un legittimo interesse a proteggere i
consumatori, oppure a organizzazioni professionali titolari di un
legittimo interesse ad agire;
(21) considerando che, ai fini della tutela dei consumatori, è importante
affrontare non appena possibile la questione dei reclami transfrontalieri;
che il 14 febbraio 1996 la Commissione ha pubblicato un piano d'azione
sull'accesso dei consumatori alla giustizia e sulla risoluzione delle
controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato interno; che
tale piano d'azione prevede iniziative specifiche per la promozione dei
procedimenti extragiudiziali; che sono stabiliti criteri oggettivi
(allegato II) per garantire l'affidabilità dei procedimenti suddetti ed
è previsto l'uso di moduli di reclamo standardizzati (allegato III);
(22) considerando che nell'impiego delle nuove tecnologie il consumatore
non ha padronanza della tecnica; che è pertanto necessario prevedere che
l'onere della prova possa incombere al fornitore;
(23) considerando che in taluni casi esiste il rischio di privare il
consumatore della protezione accordata dalla presente direttiva designando
il diritto di un paese terzo come diritto applicabile al contratto; che
pertanto occorre prevedere nella presente direttiva disposizioni intese ad
evitare tale rischio;
(24) considerando che uno Stato membro può vietare, per motivi di
interesse generale, la commercializzazione sul suo territorio, tramite
contratti negoziati a distanza, di taluni prodotti e servizi; che questo
divieto deve avvenire nel rispetto delle regole comunitarie; che tali
divieti sono già previsti, in particolare in materia di medicinali, dalla
direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività
televisive (9) e dalla direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo
1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano (10),
HANNO ADOTTATO LA
PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
- Oggetto
La presente direttiva ha
come oggetto di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri riguardanti i contratti a distanza tra
consumatori e fornitori.
Articolo 2
- Definizioni
Ai fini della presente
direttiva si intende per:
1) contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggetto beni o
servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un
sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal
fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più
tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto,
compresa la conclusione del contratto stesso;
2) consumatore: qualunque persona fisica che, nei contratti oggetto della
presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua
attività professionale;
3) fornitore: qualunque persona fisica o giuridica che nei contratti in
parola agisca nel quadro della sua attività professionale;
4) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la
presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa
impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti; un elenco
indicativo delle tecniche contemplate dalla presente direttiva è
riportato nell'allegato I;
5) operatore di tecnica di comunicazione: qualunque persona fisica o
giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consista nel
mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione
a distanza.
Articolo 3
- Eccezioni
1. La presente direttiva
non si applica ai contratti:
- relativi ai servizi finanziari di cui l'allegato II contiene un elenco
non esauriente;
- conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati;
- conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni
pubblici;
- conclusi per la costruzione e la vendita di beni immobili, ovvero ai
contratti riguardanti altri diritti relativi a beni immobili, ad eccezione
della locazione;
- conclusi in occasione di una vendita all'asta.
2. Gli articoli 4, 5, 6 e l'articolo 7, paragrafo 1 non si applicano:
- ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri
beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio di un
consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da
distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
- ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai
trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della
conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali
prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito; in caso
di attività ricreative all'aperto il fornitore può, in via d'eccezione,
riservarsi il diritto di non applicare l'articolo 7, paragrafo 2, in casi
specifici.
Articolo 4
- Informazioni preliminari
1. In tempo utile prima
della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve
ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il
pagamento anticipato, indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o imposte;
d) eventuali spese di consegna;
e) modalità di pagamento, consegna o esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso, tranne nei casi di cui all'articolo
6, paragrafo 3;
g) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando
è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
h) durata della validità dell'offerta o del prezzo;
i) se del caso, durata minima del contratto in caso di contratti per la
fornitura di prodotti o la prestazione di servizi di esecuzione continuata
o periodica.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, il cui scopo commerciale deve
essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e
comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a
distanza impiegata, osservando in particolare i principi di lealtà in
materia di transazioni commerciali e di protezione di coloro che secondo
le disposizioni legislative degli Stati membri sono incapaci di
manifestare il loro consenso, come ad esempio i minori.
3. Inoltre, in caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del
fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati
in modo inequivocabile all'inizio di qualsiasi conservazione telefonica
con il consumatore.
Articolo 5
- Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve
ricevere conferma per iscritto o su altro supporto duraturo a sua
disposizione ed a lui accessibile delle informazioni previste all'articolo
4, paragrafo 1, lettere da a) ad f), in tempo utile all'atto
dell'esecuzione del contratto e al più tardi al momento della consegna
per quanto riguarda i beni non destinati ad essere consegnati a terzi, a
meno che esse non gli siano già state fornite, per iscritto o sull'altro
supporto duraturo, a sua disposizione ed a lui accessibile prima della
conclusione del contratto.
Devono comunque essere forniti:
- un'informazione scritta sulle condizioni e le modalità di esercizio del
diritto di recesso ai sensi dell'articolo 6, inclusi i casi di cui
all'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino;
- l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può
presentare reclami;
- informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali
esistenti;
- le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o
di durata superiore ad un anno.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai servizi la cui esecuzione è
effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora siano
forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della
tecnica di comunicazione. Ciò nondimeno, il consumatore deve comunque
poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui può
presentare reclami.
Articolo 6
- Diritto di recesso
1. Per qualunque contratto
negoziato a distanza il consumatore ha diritto di recedere entro un
termine di almeno sette giorni lavorativi senza alcuna penalità e senza
specificarne il motivo. Le uniche spese eventualmente a carico del
consumatore dovute all'esercizio del suo diritto di recesso sono le spese
dirette di spedizione dei beni al mittente.
Per l'esercizio di questo diritto, il termine decorre:
- per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove
siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 5;
- per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno
in cui sono stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 5, qualora
ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché il termine non
superi il termine di tre mesi di cui al comma seguente.
Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui
all'articolo 5, il termine sarà di tre mesi. Tale termine decorre:
- per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
- per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
Se le informazioni di cui all'articolo 5 sono fornite entro tale termine
di tre mesi, il consumatore disporrà da tale momento del termine di
almeno sette giorni lavorativi, di cui al primo comma.
2. Se il diritto di recesso è stato esercitato dal consumatore
conformemente al presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso
delle somme versate dal consumatore, che dovrà avvenire gratuitamente. Le
uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all'esercizio
del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al
mittente. Tale rimborso deve avvenire nel minor tempo possibile e in ogni
caso entro trenta giorni.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare
il diritto di recesso previsto nel paragrafo 1 per i contratti:
- di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo
del consumatore, prima della scadenza del termine di sette giorni
lavorativi, previsto al paragrafo 1;
- di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni
dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di
controllare;
- di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati
o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di
deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
- di fornitura di registrazioni audio e video, o di software informatici
sigillati, aperti dal consumatore;
- di fornitura di giornali, periodici e riviste;
- di servizi di scommesse e lotterie.
4. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che:
- se il prezzo di un bene o di un servizio è interamente o parzialmente
coperto da un credito, concesso dal fornitore, o
- se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito
concesso al consumatore da terzi in base ad un accordo tra questi e il
fornitore,
il contratto di credito sia risolto di diritto, senza alcuna penalità,
qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente al
paragrafo 1.
Gli Stati membri determinano le modalità di risoluzione del contratto di
credito.
Articolo 7
- Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo
tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha
trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione del contratto da parte di un fornitore,
dovuta alla mancata disponibilità del bene o del servizio richiesto, il
consumatore ne deve essere informato e deve poter essere rimborsato quanto
prima delle somme eventualmente pagate ed in ogni caso entro trenta
giorni.
3. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che il fornitore possa
consegnare al consumatore un bene o un servizio di qualità e prezzo
equivalenti, qualora sia stata prevista questa possibilità prima della
conclusione del contratto, o nel contratto. Il consumatore deve essere
informato di tale possibilità in modo chiaro e comprensibile. Le spese di
rinvio conseguenti all'esercizio del diritto di recesso sono, in questo
caso, a carico del fornitore ed il consumatore deve esserne informato. In
al caso la fornitura di un bene o di un servizio non può essere
assimilata ad una fornitura non richiesta ai sensi dell'articolo 9.
Articolo 8
- Pagamento mediante carta
Gli Stati membri accertano
che esistano misure appropriate affinché:
- il consumatore possa chiedere l'annullamento di un pagamento in caso di
utilizzazione fraudolenta della sua carta di pagamento nell'ambito di
contratti a distanza cui si applica la presente direttiva;
- in caso di utilizzazione fraudolenta, le somme versate a titolo di
pagamento vengano riaccreditate o restituite al consumatore.
Articolo 9
- Fornitura non richiesta
Gli Stati membri adottano
le disposizioni necessarie per:
- vietare che beni o servizi siano forniti a un consumatore senza sua
previa ordinazione, allorché la fornitura comporta una richiesta di
pagamento;
- dispensare il consumatore da qualsiasi prestazione corrispettiva in caso
di fornitura non richiesta; la mancata risposta non significa consenso.
Articolo 10
- Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un
fornitore delle tecniche riportate in appresso richiede il consenso
preventivo del consumatore:
- sistema automatizzato di chiamata senza intervento di un operatore
(dispositivo automatico di chiamata),
- fax (telecopia).
2. Gli Stati membri si accertano che le tecniche di comunicazione a
distanza diverse da quelle di cui al paragrafo 1, qualora consentano una
comunicazione individuale, possano essere impiegate solo se il consumatore
non si dichiara esplicitamente contrario.
Articolo 11
- Ricorso giudiziario o amministrativo
1. Gli Stati membri
accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il
rispetto delle disposizioni nazionali per l'attuazione della presente
direttiva nell'interesse dei consumatori.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano
di adire secondo il diritto nazionale i tribunali o gli organi
amministrativi competenti per fare applicare le disposizioni nazionali per
l'attuazione della presente direttiva ad uno o più dei seguenti
organismi:
a) organismi pubblici o loro rappresentanti,
b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a tutelare
i consumatori,
c) organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse ad agire.
3. a) Gli Stati membri possono stabilire che l'onere della prova
dell'esistenza di un'informazione preliminare, di una conferma scritta, o
del rispetto dei termini e del consenso del consumatore può essere a
carico del fornitore.
b) Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i fornitori e
gli operatori di tecniche di comunicazione pongano fine alle pratiche non
conformi alle disposizioni adottate in applicazione della presente
direttiva quando siano in grado di farlo.
4. Gli Stati membri possono prevedere che il controllo volontario del
rispetto delle disposizioni della presente direttiva da parte di organismi
autonomi ed il ricorso a tali organismi per la composizione di
controversie si aggiungano ai mezzi che gli Stati membri debbono prevedere
per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.
Articolo 12
- Carattere imperativo delle disposizioni
1. Il consumatore non può
rinunciare ai diritti conferitigli in virtù del recepimento della
presente direttiva nel diritto nazionale.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il consumatore
non sia privato della tutela assicurata dalla presente direttiva a motivo
della scelta della legge di un paese terzo come legislazione applicabile
al contratto, laddove il contratto presenti un legame stretto con il
territorio di uno o più Stati membri.
Articolo 13
- Norme comunitarie
1. Le disposizioni della
presente direttiva si applicano nella misura in cui non esistano,
nell'ambito della normativa comunitaria, disposizioni particolari che
disciplinano globalmente taluni contratti a distanza.
2. Quando una normativa comunitaria specifica contiene disposizioni che
disciplinano solo determinati aspetti della fornitura di beni o della
prestazione di servizi, tali disposizioni, e non le disposizioni della
presente direttiva, sono applicabili per detti aspetti specifici del
contratto negoziato a distanza.
Articolo 14
- Clausola minima
Gli Stati membri possono
adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva,
disposizioni più severe compatibili con il trattato, per garantire al
consumatore un livello di protezione più elevato. Dette disposizioni
comprendono, se del caso, il divieto, per ragioni d'interesse generale,
della commercializzazione nel loro territorio di taluni beni o servizi, in
particolare i medicinali, mediante contratti a distanza, nel rispetto del
trattato.
Articolo 15
- Attuazione
1. Gli Stati membri mettono
in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro tre anni dalla
sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale
riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni legislative interne che essi adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
4. Al più tardi entro un termine di quattro anni dall'entrata in vigore
della presente direttiva la Commissione presenta al Parlamento europeo ed
al Consiglio una relazione sull'applicazione della stessa, corredata, se
del caso, di una proposta di revisione.
Articolo 16
- Informazione del consumatore
Gli Stati membri adottano
misure appropriate per informare il consumatore della legge nazionale che
recepisce la presente direttiva ed incoraggiano, se del caso, le
organizzazioni professionali ad informare i consumatori dei loro codici di
autoregolazione.
Articolo 17
- Sistema di reclami
La Commissione studia
l'attuabilità dell'istituzione di mezzi efficaci per rispondere ai
reclami dei consumatori in materia di vendite a distanza. Entro due anni
dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione riferisce
al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'esito dello studio e
presenta, se del caso, proposte in merito.
Articolo 18
La presente direttiva entra
in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Articolo 19
Gli Stati membri sono
destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 20
maggio 1997.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J.M. GIL-ROBLES
Per il Consiglio
Il Presidente
J. VAN AARTSEN
(1) GU n. C 156 del 23. 6.
1992, pag. 14 e GU n. C 308 del 15. 11. 1993, pag. 18.
(2) GU n. C 19 del 25. 1. 1993, pag. 111.
(3) Parere del Parlamento europeo del 26 maggio 1993 (GU n. C 176 del 28.
6. 1993, pag. 95), posizione comune del Consiglio del 29 giugno 1995 (GU
n. C 288 del 30. 10. 1995, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del
13 dicembre 1995 (GU n. C 17 del 22. 1. 1996, pag. 51). Decisione del
Parlamento europeo del 16 gennaio 1997 e decisione del Consiglio del 20
gennaio 1997.
(4) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1.
(5) GU n. C 167 del 5. 7. 1986, pag. 1.
(6) GU n. C 294 del 22. 11. 1989, pag. 1.
(7) GU n. L 250 del 19. 9. 1984, pag. 17.
(8) GU n. L 156 del 10. 6. 1992, pag. 21.
(9) GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23.
(10) GU n. L 113 del 30. 4. 1992, pag. 13.
ALLEGATO I
Tecniche di comunicazione
di cui all'articolo 2, punto 4
- Stampati senza indirizzo
- Stampati con indirizzo
- Lettera circolare
- Pubblicità stampa con buono d'ordine
- Catalogo
- Telefono con intervento di un operatore
- Telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di
chiamata, audiotext)
- Radio
- Videotelefono (telefono con immagine)
- Teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o schermo
sensibile al tatto
- Posta elettronica
- Fax
- Televisione (teleacquisto, televendita)
ALLEGATO II
Servizi finanziari di cui
all'articolo 3, paragrafo 1
- Servizi d'investimento
- Operazioni di assicurazione e di riassicurazione
- Servizi bancari
- Operazioni riguardanti fondi di pensione
- Servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
- i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE
(1); i servizi di società di investimenti collettivi;
- i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del
riconoscimento reciproco cui si applica l'allegato della seconda direttiva
89/646/CEE (2);
- le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e
riassicurazione di cui:
- all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE (3);
- all'allegato della direttiva 79/267/CEE (4);
- alla direttiva 64/225/CEE (5);
- alle direttive 92/49/CEE (6) e 92/96/CEE (7).
NOTE
(1) GU n. L 141 dell'11. 6.
1993, pag. 27.
(2) GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1. Direttiva modificata dalla
direttiva 92/30/CEE (GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 52).
(3) GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 92/49/CEE (GU n. L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 1).
(4) GU n. L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 90/619/CEE (GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 50).
(5) GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 878/64. Direttiva modificata dall'atto
di adesione del 1973.
(6) GU n. L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 1.
(7) GU n. L 360 del 9. 12. 1992, pag. 1.
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