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Guida al concordato preventivo per i professionisti del nostro
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tra prassi e dottrina.
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FISCO:
I LIMITI ALLE NOTE DI
VARIAZIONE IVA NEL FALLIMENTO (sentenza)
I LIMITI ALLE NOTE DI
VARIAZIONE IVA NEL FALLIMENTO (parere CDL)
Sentenze di Interesse:
1)
Art. 172 L. F. -
Massimario
2)
Tribunale di Milano, 4 dicembre 2008
Concordato
preventivo – Formazione delle classi –
Valutazione degli interessi omogenei della classe – Esistenza di
garanzie che assistono i crediti – Rilevanza – Alterazione del
meccanismo di formazione della volontà della classe.
Nell’ipotesi in cui la proposta di concordato preventivo preveda la
suddivisione dei creditori in classi, il tribunale, nel valutare
l’omogeneità, sotto il profilo della convenienza, della posizione dei
creditori appartenenti a ciascuna classe, dovrà tener conto di eventuali
garanzie di terzi; dette garanzie, dal punto di vista economico e con
riferimento alle concrete possibilità di soddisfacimento del creditore,
assumono sicuramente rilievo e sono tali, qualora non se ne dovesse
tenere conto, da alterare il meccanismo di formazione della volontà
della maggioranza all’interno della classe. (Franco Benassi)
Testo
integrale

(Provvedimento, titolo e massima tratti
dalla rivista on-line
www.ilcaso.it )
3) Cassazione civile, sez. I , 10 febbraio 2011,
n. 3274 Concordato
fallimentare - Obbligo di formazione delle classi – Esclusione.
Nella formulazione
della proposta di concordato fallimentare l'utilizzazione delle
classi non è in alcun modo prevista come obbligatoria, bensì come
ipotesi meramente alternativa a quella della classica suddivisione dei
creditori secondo il rango, privilegiato o chirografario, del credito.
Una volta esclusa l'applicazione della disciplina del conflitto di
interessi nei casi in cui il conflitto attenga la posizione contrastante
dei singoli creditori in quanto tali è, infatti, evidente che l'obbligo
delle classi non può derivare dalle diverse situazioni individuali che
possono portare a valutazioni variegate sulla proposta, dal momento che
dette situazioni sono potenzialmente tante quante sono i creditori e un
loro censimento, prima ancora che arbitrario, sarebbe impossibile e
comunque porterebbe ad una proliferazione assurda delle classi e alla
predisposizione di tante classi quanto sono i creditori, senza
considerare che, in assenza di parametri normativi di riferimento, la
valutazione del giudice rischierebbe di confinare pericolosamente con
una sostanziale discrezionalità. Analoghe considerazioni valgono in
relazione al problema dei creditori provvisti di garanzie fornite da
terzi, in quanto la loro posizione non è giuridicamente diversa, nel
rapporto con il debitore principale insolvente o in crisi, da quella
degli altri creditori e muta solo sotto il profilo pratico, così come
può avvenire per altri creditori per effetto di situazioni non
classificabili e solo indirettamente incise dalla proposta. (Franco
Benassi)
Testo
integrale

(Provvedimento, titolo e massima tratti
dalla rivista on-line www.ilcaso.it
)
4)
Tribunale di Monza,
27 novembre 2009 – Est. Alida Paluchowski
Concordato
preventivo – Formazione delle classi –
Omogeneità di interessi economici – Garanzie di terzi – Rilevanza.
Concordato preventivo – Proposta di concordato senza classi – Esistenza
di un’unica classe chirografaria – Trasparenza della proposta –
Suddivisione in classi – Necessità
La natura chirografaria dei crediti se da un lato integra il requisito
dell’omogeneità di posizione giuridica, dall’altro lato non è di per sé
sufficiente a dimostrare l’omogeneità degli interessi economici, atteso
che l’interesse economico del singolo creditore deve essere
necessariamente valutato in concreto e conseguentemente tenendo
adeguatamente conto anche della eventuale esistenza di garanzie esterne,
le quali possono consentire al creditore una maggiore possibilità di
soddisfacimento rispetto ai creditori privi di tali garanzie. La mancata
valorizzazione di tali garanzie nell’ambito della valutazione
dell’interesse economico del singolo creditore pregiudicherebbe la
funzione di questo requisito, in quanto consentirebbe l’inserimento in
un'unica classe di creditori con diverse prospettive di soddisfacimento
dei propri crediti, con conseguente alterazione della genuinità del
meccanismo di formazione della volontà della maggioranza della classe,
soprattutto ove i creditori con garanzie esterne fossero titolari dei
crediti di maggiore entità. (Franco Benassi)
Qualora il concordato non preveda la suddivisione in classi, si deve
ritenere che in realtà ci si trovi in presenza di un’unica classe di
creditori chirografari, composta da creditori di vario tipo e che vi sia
pertanto la necessità di operare una suddivisione in classi allo scopo
di assicurare alla proposta la necessaria trasparenza, evitando la
commistione di interessi disomogenei quali quelli di creditori muniti di
garanzie di terzi o di privilegiati declassati a chirografari per la
parte incapiente del loro credito. (Franco Benassi)
Testo
integrale

(Provvedimento, titolo e massima tratti
dalla rivista on-line www.ilcaso.it
)
Esempio
organizzazione sito commissario giudiziale
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