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Archivio per categoria: Fisco e Società

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Come ridurre il debito fiscale

27 Settembre 2022/in Fallimentare, Perizie di Stima/da Perizie di Stima

Come ridurre il debito fiscale

Analisi della composizione negoziata della crisi e della transazione fiscale nell’ipotesi di riduzione del debito fiscale dell’impresa in crisi.

Fra le principali passività che gravano sulle PMI in crisi, particolare rilevanza assume quella relativa ai debiti tributari.
Due sono le concrete possibilità offerte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza per la gestione dello stock di debito fiscale in un’ottica dunque di risanamento aziendale:
  • il percorso (solo in parte) stragiudiziale che l’imprenditore può intraprendere all’interno della fase di composizione negoziata della crisi;
  • la transazione fiscale attraverso il ricorso ad uno degli strumenti ristrutturatori di regolazione giurisdizionale della crisi o dell’insolvenza.
Come ridurre il debito fiscale. Analisi della composizione negoziata della crisi e della transazione fiscale nell'ipotesi di riduzione del debito fiscale dell'impresa in crisi. Condividi il Tweet

La composizione negoziata

La composizione negoziata fa parte delle misure di prevenzione della crisi.
L’art. 3, dopo aver sancito il dovere dell’imprenditore di dotarsi di assetti organizzativi adeguati in funzione della tempestiva rilevazione della crisi e dell’adozione di iniziative idonee a farvi fronte, elenca gli obiettivi che tale attività di monitoraggio deve perseguire.

Fra tali obiettivi, l’imprenditore ha il dovere di predisporre un sistema che consenta di ricavare le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento del cd. test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, nonché dell’utilizzo della cd. lista di controllo particolareggiata.
Oltre a tale funzione, la CNC rappresenta uno strumento di gestione delle situazioni di squilibrio patrimoniale e/o economico-finanziario dell’impresa, a condizione che la stessa abbia una ragionevole possibilità di perseguire il risanamento.

La transazione fiscale

La transazione fiscale è perseguibile:
  • ove il debitore, all’interno della composizione negoziata concluda le trattative facendo ricorso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi che prevedano la transazione fiscale (la stessa non è applicabile alla CNC, se non in ambito di procedura concorsuale adottata quale strumento di conclusione delle trattative);
  • ove il debitore faccia direttamente ricorso – senza dunque aver prima avuto accesso al percorso di composizione negoziata, in conseguenza dell’emersione dei segnali di crisi aziendale – ad uno degli strumenti di regolazione giurisdizionale della crisi e dell’insolvenza previsti dal D.Lgs. n. 14/2019.

Conclusioni

La transazione non trova autonomo ingresso all’interno della composizione negoziata quale mezzo per regolare la posizione debitoria dell’imprenditore e, in particolare, per “abbattere” l’entità delle obbligazioni fiscali maturate nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Unico strumento per “abbattere” lo stock di debito fiscale è la formulazione ex art. 23 di una proposta di trattamento del credito fiscale-contributivo riconducendola all’interno di una proposta di concordato preventivo, di accordo di ristrutturazione ovvero di concordato minore, nel caso in cui si tratti di imprenditore non soggetto alla procedura di liquidazione giudiziale.

Per approfondire

Scarica l’articolo La gestione dello stock di debito fiscale per le piccole imprese  del Diritto della Crisi

Disciplina fiscale del riporto perdite

26 Settembre 2022/in Fisco e Società, Operazioni straordinarie, Perizie di Stima, Tributario/da Perizie di Stima

Riporto delle perdite

Disciplina fiscale del riporto perdite ex art 84 del TUIR

Riassumiamo brevemente la normativa sul riporto perdite delle società, le limitazioni per i periodi successivi al terzo ed i test a cui sottoporre la società in base alla relativa la norma anti elusione

La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puo’ essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.

Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita e’ riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.

La perdita e’ diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’ articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’ articolo 109, comma 5.

Detta differenza potra’ tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all’articolo 80.

Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono, con le modalita’ previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attivita’ produttiva.

Cessione della maggioranza dei diritti di voto (partecipazioni) e modifica dell’attività principale

Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l’attivita’ principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate.

Modifica attività principale

La modifica dell’attivita’ assume rilevanza se interviene nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5 dell’articolo 96, relativamente agli interessi indeducibili, nonche’ a quelle di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all’aiuto alla crescita economica.

Disapplicazione norma antielusiva

La limitazione non si applica qualora:

  1. a) (lettera abrogata dall’ 36, comma 12, lett. b) decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248);
  2. b) le partecipazioni siano relative a societa’ che nel biennio precedente a quello di trasferimento
    • hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita’ e
    • per le quali dal conto economico relativo all’esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell’attivita’ caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

Interpello e Statuto dei diritti del contribuente

Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interpella l’amministrazione ai sensi dell’ articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

Riporto perdite in caso di fusione

26 Settembre 2022/in Fisco e Società, Operazioni straordinarie, Perizie di Stima, Tributario/da Perizie di Stima

Riporto perdite in caso di fusione

Disciplina fiscale del riporto perdite e test di vitalità in caso di fusione di società ex Articolo 172 Tuir.

 

Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante

  • per la parte del loro ammontare che non eccede l’ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa,
  • e sempre che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attivita’ caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da altri enti pubblici.
  • Se le azioni o quote della societa’ la cui perdita e’ riportabile erano possedute dalla societa’ incorporante o da altra societa’ partecipante alla fusione, la perdita non e’ comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell’ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla societa’ partecipante o dall’impresa che le ha ad essa cedute dopo l’esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell’atto di fusione.

Retrodatazione degli effetti fiscali della fusione

In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9 dell’articolo n. 172 Tuir, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5 dell’articolo 96 del presente testo unico, nonche’ all’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interpella l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

Guida Cassazione sul Codice della Crisi

22 Settembre 2022/in Fallimentare, Fisco e Società/da Fisco e societa

Guida Cassazione sul Codice della Crisi

Relazione del Massimario e del Ruolo della Cassazione sulle novità del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza

 

Il 15 luglio 2022, dopo oltre due anni di rinvii, è entrato in vigore il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, approvato con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e più volte modificato, prima con il c.d. Correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147), da ultimo con il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, di attuazione della Direttiva UE 20 giugno 2019, n. 1023.

La Relazione del Massimario e del Ruolo della Cassazione si concentra sulle novità del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, di modifica del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza c.d. Direttiva Insolvency).

Relazione del Massimario e del Ruolo della Cassazione sulle novità del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza Condividi il Tweet

La relazione, sia pure in un’ottica introduttiva e schematica, si sofferma sui seguenti temi relativi al nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza:

  • definizioni e nuovo concetto di crisi;
  • assetti adeguati e ruolo dell’organo di controllo;
  • segnalazione dei creditori pubblici qualificati;
  • clausole generali e prededuzione;
  • composizione negoziata;
  • piano attestato di risanamento ed accordi esecutivi;
  • accordo di ristrutturazione dei debiti: ordinario, ad efficacia estesa e agevolato, e la rinegoziazione dell’accordo;
  • piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione;
  • concordato preventivo liquidatorio;
  • concordato preventivo in continuità;
  • trattamento dei crediti erariali (transazione fiscale):
  • liquidazione giudiziale;
  • sovraindebitamento;
  • esdebitazione di diritto;
  • esdebitazione del debitore incapiente;
  • riflessi processuali e organizzativi.
Guida schematica della Cassazione sul Codice della Crisi Condividi il Tweet

Per approfondire

Articolo Codice Crisi: le novità analizzate dalla Cassazione

Scarica la Relazione del Massimario e del Ruolo della Cassazione

Assemblee societarie on line

16 Settembre 2022/in Fisco e Società, Societario/da Fisco e societa

Assemblee societarie on line

Secondo la massima del Consiglio Notarile di Milano n.200 del 23 Novembre 2021: “Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2363, comma 1; 2366, comma 1; 2370, comma 4; e 2479-bis c.c.)”:

Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all’organo amministrativo la facoltà di stabilire nell’avviso di convocazione che l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

In presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – alla stregua di quanto prevede l’art. 2370, comma 4, c.c., eventualmente richiamando i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento – l’organo amministrativo (o comunque il soggetto che effettua la convocazione) possa legittimamente indicare nell’avviso di convocazione che l’assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di convocazione e indicando le modalità di collegamento (con facoltà beninteso di fornire le specifiche tecniche anche in momenti successivi, prima della riunione). La decisione in tal senso dell’organo amministrativo, come qualsiasi decisione riguardante il funzionamento della società, deve ovviamente essere presa in modo diligente e deve essere volta al corretto esercizio dei diritti sociali da parte dei soci, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Assemblee societarie on line esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo nella convocazione l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Massima del Consiglio Notarile di Milano n.200 Condividi il Tweet

La legittimità della convocazione senza indicazione di alcun luogo fisico, bensì solo mediante mezzi di telecomunicazione, va quindi a fortiori affermata – se del caso assumendo maggior certezza – laddove, come nel caso ipotizzato nella massima, siffatta facoltà dell’organo amministrativo sia espressamente prevista dalla clausola statutaria che consente l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c. In tal caso, infatti, l’organo amministrativo ha la sicurezza di agire nel quadro delle regole espressamente dettate per il funzionamento degli organi sociali e consacrate nello statuto sociale, adottato in sede della costituzione o di una successiva modificazione ad opera dell’assemblea straordinaria.

Per approfondire

Massima del Consiglio Notarile di Milano n.200 del 23 Novembre 2021

Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2363, comma 1; 2366, comma 1; 2370, comma 4; e 2479-bis c.c.)

Incentivi Brevetti, Disegni e Marchi

25 Agosto 2022/in Agevolazioni fiscali, Startup, Startup, Tributario/da Fisco e societa

Incentivi Brevetti, Disegni e Marchi

Dal 27 settembre le domande per gli incentivi Brevetti, Disegni e Marchi

A partire dal 27 settembre le PMI potranno presentare le domande per richiedere gli incentivi previsti dalle misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, per le quali sono state stanziate risorse complessive pari a 46 milioni di euro.

Dal 27 settembre le domande per gli incentivi Brevetti, Disegni e Marchi Condividi il Tweet

È quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo economico che ha pubblicato i bandi per il 2022 dedicati ai contributi agevolativi in favore della brevettabilità delle innovazioni tecnologiche e la valorizzazione di idee e progetti. Si tratta di un intervento che rientra nell’ambito della programmazione prevista dalla riforma sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023.

In particolare, le piccole e medie imprese potranno presentare le domande nei termini del seguente calendario:

  • dal 27 settembre per il bando Brevetti+, che dispone di 30 milioni di euro (inclusi 10 milioni di risorse PNRR);
  • dall’11 ottobre per Disegni+, che dispone di 14 milioni di euro;
  • dal 25 ottobre per Marchi+, che dispone di 2 milioni di euro.

 

Documenti

  • Bando 2022 Brevetti + (pdf)
  • Bando 2022 Disegni + (pdf)
  • Bando 2022 Marchi +  (pdf)
  • Decreto direttoriale 7 giugno 2022  (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2021)

Linee guida CSM sulle procedure concorsuali

20 Agosto 2022/in Fallimentare, Fisco e Società/da Fisco e societa

Linee guida CSM sulle procedure concorsuali

Il Consiglio Superiore della magistratura, nell’ambito dell’attività di rilevazione ed aggiornamento delle best practice ha raccolto le “Buone prassi nel settore delle procedure concorsuali”.

Queste “Linee guida”, che costituiscono risultato di gruppo di lavoro nella materia del fallimento e delle procedure concorsuali istituito con delibera del 24 settembre 2020, hanno l’obiettivo di modalità operative “che consentano il miglior governo possibile sotto il profilo organizzativo delle nuove sfide che l’entrata in vigore del Codice della Crisi inevitabilmente porrà agli uffici”.

Le Linee guida si dividono in due parti:

  • la prima parte riferita ai Tribunali che affronta snodi importanti, fra cui quelli del controllo del giudice sull’attività del curatore, la turnazione degli incarichi, la liquidazione dei compensi.
  • la seconda parte riferita alle Procure della Repubblica si sofferma soprattutto sul ruolo del P.M. nella emersione tempestiva dell’insolvenza.

Indicazioni operative e guida all’uso degli strumenti informatici.

Le linee guida mirano ad offrire indicazioni operative funzionali ai principi di efficienza e celerità nella prospettiva di una loro attuazione tendenzialmente omogenea sul territorio nazionale, segno dell’impegno del Consiglio Superiore della Magistratura nell’individuare le buone prassi degli uffici giudiziari al fine di migliorare la risposta di giustizia per i cittadini, sotto il profilo della efficienza e della celerità ma anche della qualità, fermo restando che tali linee guida costituiscono uno strumento non interferente nell’interpretazione delle norme e nell’elaborazione giurisprudenziale, ma capace di rilevare, analizzare e perfezionare le prassi organizzative gestionali connesse a molteplici orientamenti giurisprudenziali.

Le Linee guida sono completate da 19 modelli di documenti di uso più frequente.

Vengono allegati alcuni modelli utilizzabili ed adattabili da parte dei singoli uffici con riferimento a specifici snodi procedurali, nonché alcuni protocolli e circolari già adottati da singoli uffici di diverse realtà territoriali.
Va, peraltro, evidenziato come molte delle prassi richiamate siano già specificamente recepite dal legislatore nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: in tali casi le presenti linee guida facilitano la migliore comprensione ed attuazione delle nuove norme.

Per approfondire

Delibera Plenum 20-7-22 buone prassi procedure concorsuali OK.pdf

 

Riporto perdite nelle operazioni di scissione

8 Agosto 2022/in Operazioni straordinarie, Perizie di Stima, Tributario/da Fisco e societa

Riporto perdite nelle operazioni di scissione

La Circolare n. 31 del 2022 e le norme ivi riportate stabiliscono, in linea generale, che le posizioni soggettive delle società partecipanti all’operazione di fusione o di scissione [perdite fiscali; interessi passivi oggetto di riporto in avanti (ai sensi del comma 4 dell’articolo 96 del TUIR); eccedenze relative
all’aiuto alla crescita economica (di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)]; possono essere portate in diminuzione del reddito della società avente causa nell’operazione straordinaria [la società risultante dalla fusione o incorporante (per la fusione) e la beneficiaria (per la scissione)]:

  1. per la parte del loro ammontare che non eccede quello del patrimonio netto della società che riporta le perdite, quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell’articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e dei versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, neutralizzando così i tentativi volti a consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali (c.d. “equity test” o “test del patrimonio netto”);
  2. allorché dal conto economico della società le cui perdite sono oggetto di riporto, relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori (c.d. “test di vitalità”).

Tali limiti sono finalizzati a contrastare le ristrutturazioni aziendali con società non produttive, realizzate al solo fine di compensare le perdite e gli interessi passivi dell’una con i redditi dell’altra.

La valutazione della “vitalità economica” in capo al compendio scisso e non sulla scissa dipende dal fatto che le posizioni soggettive sono attribuite ex lege alla beneficiaria in base alle disposizioni del Tuir, in proporzione al patrimonio netto contabile trasferito. Ne consegue che l’assenza di fenomeni di compensazione intersoggettiva è condizionata dalla “vitalità economica” di tale compendio, in mancanza della quale deve presumersi che il compendio non abbia la capacità di assorbire con propri redditi imponibili futuri le posizioni fiscali trasferite alla beneficiaria, a meno che il contribuente fornisca prova contraria.

Il contribuente, quindi, può dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni che consentono la disapplicazione delle disposizioni che limitano il riporto delle perdite, ai sensi dei più volte citati articoli 172, comma 7, e 173, comma 10, anche attraverso l’individuazione di criteri alternativi di vitalità che tengano conto delle caratteristiche dei beni trasferiti.

Per approfondire:

  • Operazioni di scissione societaria, chiarimenti sul riporto delle perdite;
  • La circolare n. 31 del 1° agosto 2022, con cui l’Agenzia supera i chiarimenti forniti nel precedente documento di prassi (circolare n. 9/2010)

Credito d’imposta formazione 4.0

3 Agosto 2022/in Agevolazioni fiscali, Restartup, Startup, Startup, Tributario/da Fisco e societa

Credito d’imposta formazione 4.0

Formazione 4.0, potenziato il credito d’imposta per le imprese

Per garantire un sistema efficace di attività formative 4.0 e sviluppare nuove competenze digitali tra i lavoratori è riconosciuto alle imprese un credito d’imposta potenziato fino al 70% per le piccole e al 50% per le medie, nel caso in cui questi servizi siano eseguiti da soggetti certificati dal Ministero dello Sviluppo economico.

Credito d’imposta formazione 4.0 potenziato fino al 70% per le piccole e al 50% per le medie Condividi il Tweet

E’ quanto stabilisce il decreto attuativo che rende operativo il nuovo regime fiscale agevolativo sulla formazione 4.0 – previsto nel Decreto legge “Aiuti” – al fine di rafforzare i percorsi formativi in modo che siano coerenti alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi e legati ai fabbisogni delle imprese nell’ambito del piano transizione 4.0.

In particolare, le nuove aliquote del credito d’imposta per la formazione 4.0 vengono incrementate:

  • dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese;
  • dal 40% al 50 % delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese.

Per le grandi imprese il credito rimane al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro.

Le attività formative riguarderanno i settori delle vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione, e dovranno essere svolte da soggetti qualificati esterni all’impresa, tra cui rientreranno anche i centri di competenza ad alta specializzazione e gli EDIH (European Digital Innovation Hubs).

A garanzia dell’effettivo svolgimento delle attività formative e del loro livello qualitativo sono inoltre introdotti specifici parametri che vincoleranno l’erogazione del contributo agevolativo alla certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori, sia in termini di acquisizione che di consolidamento di competenze professionali 4.0.

Per maggiori informazioni

  • Credito d’imposta formazione 4.0

LBO e deducibilità degli interessi passivi

1 Agosto 2022/in Fisco e Società, Operazioni straordinarie, Perizie di Stima, Tributario/da Fisco e societa

LBO e deducibilità degli interessi passivi

Per i soggetti Ires, gli interessi passivi derivanti da operazioni di acquisizione con indebitamento, cosiddetto “leverage buy out”, devono essere considerati deducibili. Lo chiarisce la Circolare n. 6/E del 2016, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni necessarie ad individuare il corretto trattamento fiscale sia dei componenti di reddito connessi alle fonti di finanziamento delle predette operazioni apportate da terzi, sia dei rendimenti (interessi, dividendi e/o plusvalenze) che sono ritratti in Italia da entità localizzate in altre giurisdizioni UE (e SEE) ed extra UE.

In particolare, il documento di prassi passa in rassegna la disciplina fiscale cui sottoporre le componenti reddituali destinate a soggetti localizzati in Paesi esteri e la deducibilità degli interessi passivi originati dai prestiti contratti da un’apposita società veicolo, “Special Purpose Vehicle”, SPV, posta in essere per l’acquisizione di un’azienda o di una partecipazione, di controllo o totalitaria, in una determinata società, denominata “bersaglio” o “obiettivo, cioè “Target”.

In pratica, spiega il documento di prassi, è da ritenersi che, per i soggetti Ires, gli interessi passivi derivanti da tali operazioni debbano essere considerati, in linea di principio, inerenti e, quindi, deducibili. Naturalmente, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 96 del Tuir, che ne fissa la disciplina e, ove applicabili, secondo quanto previsto dalle regole relative al transfer pricing.

Deducibilità senza confini

Inoltre, continua la Circolare, il principio d’inerenza riguardo la deducibilità degli interessi passivi è da ritenere sostenibile sia nel caso in cui l’operazione di acquisizione con indebitamento sia posta in essere da un insieme di soggetti – soci, società di gruppo e finanziatori – esclusivamente residenti in Italia, sia nell’ipotesi di presenza di soci e/o finanziatori non residenti in Italia.

Cos’è il “leverage buy out”

Il “leverage buy out”, LBO, è una tecnica finanziaria d’acquisto di partecipazioni attraverso il ricorso all’indebitamento. Essa si fonda sulla possibilità di rimborsare il debito contratto per l’acquisizione d’una determinata società “Target”, cioè “obiettivo”, utilizzando i flussi di cassa generati dalla stessa società acquistata. A tal fine, è anche utilizzata una variante consistente nella fusione tra la società veicolo, SPV, utilizzata per concretizzare l’acquisto e la medesima società obiettivo acquistata. In virtù della fusione, infatti, si rende così possibile l’allocazione del debito al livello dei flussi di cassa operativi. In questo secondo caso, l’operazione si definisce “merger leveraged buy
out”, MLBO.

Il vantaggio fiscale delle operazioni di MLBO non apre automaticamente le porte all’abuso di diritto

Le operazioni qualificate come “merger leveraged buy out” , MLBO, trovano nella fusione l’epilogo razionale dell’acquisizione guidata mediante indebitamento. Fusione necessaria anche perché posta a garanzia di rientro, per i creditori, dell’esposizione debitoria. Dunque, la struttura scelta risponde a finalità extrafiscali, riconosciute dal Codice Civile e, spesso, imposte dagli stessi finanziatori terzi.

Conseguentemente, difficilmente potrebbe essere vista come finalizzata ad un indebito vantaggio fiscale e quindi di natura elusiva. Pertanto, continua la Circolare, in questi casi le eventuali contestazioni formulate sulla base del divieto di abuso del diritto dovranno essere riconsiderate dagli Uffici ed eventualmente abbandonate.
Naturalmente, a condizione che nei singoli casi non si riscontrino altri specifici profili di artificiosità di natura elusiva.

Le operazioni di acquisizione con indebitamento superano anche il “test di vitalità economica”

Inoltre, prosegue il documento di prassi, in tutte le ipotesi in cui si dimostri che le eccedenze di interessi passivi indeducibili e di perdite siano esclusivamente quelle relative ai finanziamenti ottenuti dalla società veicolo, SPV, per porre in essere un’operazione di acquisizione con indebitamento, potranno trovare accoglimento le istanze di disapplicazione della disposizione antielusiva del cosiddetto “test di vitalità economica”.

Nella circolare una mini-guida su come gestire strutture complesse

La parte finale della Circolare si occupa di identificare prassi, modalità e temi da sviluppare in sede di controllo in presenza di strutture complesse, cui partecipano soggetti localizzati in paesi esteri. Tali questioni sono raggruppate come segue:

  • trattamento fiscale dei costi per servizi addebitati da parte del gestore del fondo o di entità a lui riconducibili alle società target o alla SPV;
  • applicazione di ritenute alla fonte sugli interessi destinati ai soggetti finanziatori;
  • qualificazione fiscale del debito tecnicamente individuato con il nome di shareholder loan;
  • applicazione di ritenute ai flussi di dividendi corrisposti dalla BidCo/MergerCo alla controllante estera e/o trattamento fiscale delle plusvalenze/minusvalenze derivanti dall’exit dall’operazione di investimento.

La recente Corte di Cassazione – ordinanza n. 6623 del 1° marzo 2022

Con la sentenza n. 6623 del 1° marzo 2022 la Corte di Cassazione, ponendosi in linea con la posizione espressa dalla prassi amministrativa (circolare n. 6/E del 2016) e dalla più recente giurisprudenza di legittimità, ha correttamente confermato che le operazioni di merger leveraged buy-out (MLBO) non costituiscono operazioni elusive laddove siano giustificate da valide ragioni extrafiscali anche d’ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa.

le operazioni di merger leveraged buy-out (MLBO) non costituiscono operazioni elusive laddove siano giustificate da valide ragioni extrafiscali anche d’ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o… Condividi il Tweet

La posizione assunta dalla Corte di Cassazione è in linea, non soltanto, con i precedenti della prassi amministrativa e della giurisprudenza di legittimità, ma, anche, con la Raccomandazione della Commissione UE (2012/772/UE), secondo cui “una costruzione o una serie di costruzioni è artificiosa se manca di sostanza commerciale” o più esattamente di “sostanza economica”, fatta propria dal legislatore nazionale con la legge delega n. 23/2014 e confluita nella nuova definizione di abuso del diritto recata dall’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente.

Per approfondire:

  • Un’operazione di reverse merger leverage by out non è di per sé elusiva, ma è economicamente motivata sul piano fiscale quando sia finalizzata a realizzare sinergie produttive, commerciali, finanziarie tra le diverse realtà economiche che si fondono, essendo richiesto che la società veicolo sia costituita mediante conferimenti di assets che abbiano una connessione strategica con l’attività che si intende acquisire, di Nicola Pennella, nota a Cass., sez. trib., 1° marzo 2022, n.6623.
  • Sentenza n. 6623 del 1° marzo 2022 la Corte di Cassazione
  • Re-investimento e deducibilità degli interessi passivi nelle operazioni di LBO: nuovi spunti dalla Corte di Cassazione (AIFI)
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