LBO e deducibilità degli interessi passivi
Per i soggetti Ires, gli interessi passivi derivanti da operazioni di acquisizione con indebitamento, cosiddetto “leverage buy out”, devono essere considerati deducibili. Lo chiarisce la Circolare n. 6/E del 2016, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni necessarie ad individuare il corretto trattamento fiscale sia dei componenti di reddito connessi alle fonti di finanziamento delle predette operazioni apportate da terzi, sia dei rendimenti (interessi, dividendi e/o plusvalenze) che sono ritratti in Italia da entità localizzate in altre giurisdizioni UE (e SEE) ed extra UE.
In particolare, il documento di prassi passa in rassegna la disciplina fiscale cui sottoporre le componenti reddituali destinate a soggetti localizzati in Paesi esteri e la deducibilità degli interessi passivi originati dai prestiti contratti da un’apposita società veicolo, “Special Purpose Vehicle”, SPV, posta in essere per l’acquisizione di un’azienda o di una partecipazione, di controllo o totalitaria, in una determinata società, denominata “bersaglio” o “obiettivo, cioè “Target”.
In pratica, spiega il documento di prassi, è da ritenersi che, per i soggetti Ires, gli interessi passivi derivanti da tali operazioni debbano essere considerati, in linea di principio, inerenti e, quindi, deducibili. Naturalmente, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 96 del Tuir, che ne fissa la disciplina e, ove applicabili, secondo quanto previsto dalle regole relative al transfer pricing.
Deducibilità senza confini
Inoltre, continua la Circolare, il principio d’inerenza riguardo la deducibilità degli interessi passivi è da ritenere sostenibile sia nel caso in cui l’operazione di acquisizione con indebitamento sia posta in essere da un insieme di soggetti – soci, società di gruppo e finanziatori – esclusivamente residenti in Italia, sia nell’ipotesi di presenza di soci e/o finanziatori non residenti in Italia.
Cos’è il “leverage buy out”
Il “leverage buy out”, LBO, è una tecnica finanziaria d’acquisto di partecipazioni attraverso il ricorso all’indebitamento. Essa si fonda sulla possibilità di rimborsare il debito contratto per l’acquisizione d’una determinata società “Target”, cioè “obiettivo”, utilizzando i flussi di cassa generati dalla stessa società acquistata. A tal fine, è anche utilizzata una variante consistente nella fusione tra la società veicolo, SPV, utilizzata per concretizzare l’acquisto e la medesima società obiettivo acquistata. In virtù della fusione, infatti, si rende così possibile l’allocazione del debito al livello dei flussi di cassa operativi. In questo secondo caso, l’operazione si definisce “merger leveraged buy
out”, MLBO.
Il vantaggio fiscale delle operazioni di MLBO non apre automaticamente le porte all’abuso di diritto
Le operazioni qualificate come “merger leveraged buy out” , MLBO, trovano nella fusione l’epilogo razionale dell’acquisizione guidata mediante indebitamento. Fusione necessaria anche perché posta a garanzia di rientro, per i creditori, dell’esposizione debitoria. Dunque, la struttura scelta risponde a finalità extrafiscali, riconosciute dal Codice Civile e, spesso, imposte dagli stessi finanziatori terzi.
Conseguentemente, difficilmente potrebbe essere vista come finalizzata ad un indebito vantaggio fiscale e quindi di natura elusiva. Pertanto, continua la Circolare, in questi casi le eventuali contestazioni formulate sulla base del divieto di abuso del diritto dovranno essere riconsiderate dagli Uffici ed eventualmente abbandonate.
Naturalmente, a condizione che nei singoli casi non si riscontrino altri specifici profili di artificiosità di natura elusiva.
Le operazioni di acquisizione con indebitamento superano anche il “test di vitalità economica”
Inoltre, prosegue il documento di prassi, in tutte le ipotesi in cui si dimostri che le eccedenze di interessi passivi indeducibili e di perdite siano esclusivamente quelle relative ai finanziamenti ottenuti dalla società veicolo, SPV, per porre in essere un’operazione di acquisizione con indebitamento, potranno trovare accoglimento le istanze di disapplicazione della disposizione antielusiva del cosiddetto “test di vitalità economica”.
Nella circolare una mini-guida su come gestire strutture complesse
La parte finale della Circolare si occupa di identificare prassi, modalità e temi da sviluppare in sede di controllo in presenza di strutture complesse, cui partecipano soggetti localizzati in paesi esteri. Tali questioni sono raggruppate come segue:
- trattamento fiscale dei costi per servizi addebitati da parte del gestore del fondo o di entità a lui riconducibili alle società target o alla SPV;
- applicazione di ritenute alla fonte sugli interessi destinati ai soggetti finanziatori;
- qualificazione fiscale del debito tecnicamente individuato con il nome di shareholder loan;
- applicazione di ritenute ai flussi di dividendi corrisposti dalla BidCo/MergerCo alla controllante estera e/o trattamento fiscale delle plusvalenze/minusvalenze derivanti dall’exit dall’operazione di investimento.
La recente Corte di Cassazione – ordinanza n. 6623 del 1° marzo 2022
Con la sentenza n. 6623 del 1° marzo 2022 la Corte di Cassazione, ponendosi in linea con la posizione espressa dalla prassi amministrativa (circolare n. 6/E del 2016) e dalla più recente giurisprudenza di legittimità, ha correttamente confermato che le operazioni di merger leveraged buy-out (MLBO) non costituiscono operazioni elusive laddove siano giustificate da valide ragioni extrafiscali anche d’ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa.
La posizione assunta dalla Corte di Cassazione è in linea, non soltanto, con i precedenti della prassi amministrativa e della giurisprudenza di legittimità, ma, anche, con la Raccomandazione della Commissione UE (2012/772/UE), secondo cui “una costruzione o una serie di costruzioni è artificiosa se manca di sostanza commerciale” o più esattamente di “sostanza economica”, fatta propria dal legislatore nazionale con la legge delega n. 23/2014 e confluita nella nuova definizione di abuso del diritto recata dall’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente.
Per approfondire: