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Archivio per categoria: Tributario

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Accelerate Italy

30 Luglio 2021/in Startup, Startup/da Andrea Arrigo Panato

Accelerate Italy

Rallentando per poi accelerare

 

Dolcemente viaggiare
Rallentando per poi accelerare
Con un ritmo fluente di vita nel cuore
Gentilmente senza strappi al motore
E tornare a viaggiare
E di notte con i fari illuminare
Chiaramente la strada per saper dove andare
Con coraggio gentilmente, gentilmente, genti…
Dolcemente viaggiare

 

Così cantava Battisti qualche anno fa. Ed anche noi oggi, finalmente pronti alle agognate vacanze, ci troviamo a rallentare per ricaricarci ed esser pronti ad accelerare nuovamente a settembre. Chi ci segue sui social qualcosa ha già scoperto di questo nuovo progetto ma mi sembra giusto darne oggi comunicazione ufficiale.

Accelerate Italy

Ci hanno proposto di collaborare ad un bel progetto che mi ha subito entusiasmato. Accelerate Italy è un programma di accelerazione per startup per fare ponte tra l’Italia e l’ecosistema di Boston. Un programma concreto lontano da obiettivi di marketing che molto spesso guidano nel nostro Paese le call per startup.

Accelerate Italy, un programma di accelerazione per startup per fare ponte tra l’Italia e l’ecosistema di Boston.

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I compagni di strada

I compagni di strada ci hanno convinto subito. Andrea Ridi che mi ha coinvolto come ambassador di Accelerate Italy è  un imprenditore (se preferite uno startupper) che viene da un’ottima exit. Ed è proprio il fatto che sia un programma fatto da imprenditori per imprenditori che mi ha fatto decidere per l’immediata adesione. Oltre ovviamente alla qualità del network (imprenditori, professori universitari, fondi di investimento, ecc).

“Siamo imprenditori, innovatori e investitori, uniti da un unico obiettivo: aiutare l’Italia a diventare uno dei principali centri di innovazione in Europa. La nostra missione è fornire una piattaforma per imprenditori, PMI e società di investimento europee e italiane per favorire il confronto di idee, la condivisione di conoscenze, talenti e risorse, creando un ambiente fertile per lo sviluppo delle startup italiane. “

Sul sito di Accelerate Italy trovate i dettagli sul Team e sugli Ambassador.

Il percorso di accelerazione

L’idea è semplice: l’Italia ha persone, ricercatori, università e centri di ricerca di eccellenza.

Le nostre imprese innovative però fanno fatica a crescere perchè mancano investitori e soprattutto manca una domanda di innovazione. Per questo ottime idee faticano a decollare. Boston ha potenziali clienti ed investitori. Fare ponte per farli incontrare è l’obiettivo di Accelerate Italy.

Accelerate Italy organizza due round di selezione ogni anno. L’acceleratore fornisce competenze precise a promettenti startup tecnologiche con ricavi già realizzati e potenziale adatto per scalare a livello internazionale.

Il programma di Accelerate italy fornisce una solida esperienza di scale-up per tutti gli imprenditori interessati ad essere supportati da un team di esperti imprenditori italiani ed americani con comprovata esperienza nel percorso di crescita di startup innovative.

La missione di Accelerate Italy consiste nell’internazionalizzare le startup, mettendo a loro disposizione le conoscenze, l’esperienza e le competenze necessarie per poter competere a livello internazionale.

Le startup selezionate avranno l’occasione di vivere un’intensa esperienza imprenditoriale, improntata sull’approccio americano, che le aiuterà a migliorare la loro impresa, ottenere un accesso anticipato al mercato e infine, ad avere l’opportunità di assicurarsi un capitale di crescita. Tutto questo sarà possibile grazie all’accesso delle startup ad una vasta rete di mentor, esperti, partner aziendali, esperti di tecnologia, università leader del settore, angel investor e venture capitalist.

Perchè abbiamo detto si

Abbiamo deciso di partecipare perchè ci consente di ampliare il nostro network, mettere a sistema alcuni rapporti professionali, alzare l’asticella migliorando la nostra proposta professionale offrendo ai nostri clienti una opportunità (nulla di più perchè non saremo noi a selezionare le startup, mi preme chiarirlo fin da subito) e la possibilità di cogliere una sfida importante.

Stiamo coinvolgendo nel progetto diversi amici, un ecosistema che si è formato naturalmente ed in maniera spontanea lavorando su recenti operazioni di finanza straordinaria e round di investimento.

Accelerate Italy può interessare molti nostri clienti: sia business angel, sia startup e PMI innovative.

Per partecipare al progetto

Per partecipare al progetto potete visitare il sito e compilare il form o contattarmi per saperne di più sui soliti canali social.

Smart Money per startup innovative

5 Giugno 2021/in Agevolazioni fiscali, Startup, Tributario/da Fisco e societa

Smart Money per startup innovative

Bando smart money: a partire dal 24 giugno 2021 le startup innovative potranno richiedere l’incentivo Smart Money che prevede un contributo a fondo perduto per l’acquisto di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Il MISE mette a disposizione della misura 9,5 milioni di euro per sostenere le spese connesse alla realizzazione di un piano di attività e di sviluppo, nonché favorire investimenti nel capitale di rischio delle startup innovative.

Bando smart money per startup innovative

Cos’è

Smart Money mira a favorire il rafforzamento del sistema delle start-up innovative italiane sostenendole nella realizzazione di progetti di sviluppo e facilitandone l’incontro con l’ecosistema dell’innovazione. Le previste agevolazioni sono concesse a fronte:

  • del sostenimento, da parte di start-up innovative, delle spese connesse alla realizzazione di un piano di attività, svolto in collaborazione con gli attori dell’ecosistema dell’innovazione operanti per lo sviluppo di imprese innovative
  • dell’ingresso nel capitale di rischio delle start-up innovative degli attori dell’ecosistema dell’innovazione.

A chi si rivolge

Possono beneficiare delle agevolazioni le start-up innovative che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:

  • sono classificabili come piccole imprese, ai sensi di quanto previsto all’allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014;
  • sono regolarmente costituite da meno di 24 mesi e iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese;
  • si trovano nelle prime fasi di avviamento dell’attività o nella prima fase di sperimentazione dell’idea d’impresa (pre-seed), oppure sono nella fase di creazione della combinazione product/market fit (seed);
  • hanno sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale;
  • non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero dello sviluppo economico un ordine di recupero;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii.;
  • i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
  • non operano nei settori dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura

Possono, altresì, accedere alle agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa purché, entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione di ammissione alle agevolazioni, l’impresa sia stata costituita e sia stata inoltrata la domanda di iscrizione nella sezione ordinaria e speciale del Registro delle imprese.

Ecosistema dell’innovazione abilitato

Sono abilitati ad operare nell’ambito degli interventi “Smart Money” i seguenti attori dell’ecosistema dell’innovazione:

  • incubatori certificati e acceleratori;
  • innovation hub, ovvero gli organismi che forniscono alle imprese servizi per introdurre tecnologie, sviluppare progetti di trasformazione digitale, accedere all’ecosistema dell’innovazione a livello regionale, nazionale ed europeo;
  • organismi di ricerca.

Sono, altresì, abilitati ad attuare gli interventi nel capitale di rischio i seguenti ulteriori attori:

  • business angels;
  • investitori qualificati.

Progetti di sviluppo ammissibili

Per accedere alle agevolazioni, le start-up innovative devono presentare un progetto di sviluppo avente le seguenti caratteristiche:

  • essere basato su una soluzione innovativa da proporre sul mercato, già individuata al momento della presentazione della domanda di agevolazione, sebbene da consolidare negli aspetti più operativi, che soddisfi esigenze che rendano il progetto scalabile;
  • prevedere l’impegno diretto dei soci dell’impresa proponente e/o di un team dotati di capacità tecniche e gestionali adeguate, in termini di apporto tecnologico e lavorativo o, in alternativa, prevedere il consolidamento del team e di tali capacità tramite la ricerca di professionalità reperibili sul mercato;
  • essere finalizzato a realizzare il prototipo (Minimum Viable Product) o la prima applicazione industriale del prodotto o servizio per attestare i feedback dei clienti e/o investitori.

Sostegno alla realizzazione dei piani di attività

Piani di attività ammissibili

Per tale linea di intervento, sono ammissibili alle agevolazioni i piani di attività, aventi una durata non inferiore a 12 mesi, che prevedono l’acquisizione di servizi finalizzati ad accelerare e facilitare la realizzazione di un determinato progetto di sviluppo. I predetti servizi, che devono essere erogati dagli attori dell’ecosistema dell’innovazione abilitati, possono riguardare i seguenti ambiti:

  • la consulenza organizzativa, operativa e strategica finalizzata allo sviluppo e all’implementazione del progetto;
  • la gestione della proprietà intellettuale;
  • il supporto nell’autovalutazione della maturità digitale;
  • lo sviluppo e lo scouting di tecnologie;
  • la prototipazione, ad esclusione del prototipo funzionale;
  • i lavori preparatori per campagne di crowfunding;
  • solo se associata alla fornitura di servizi rientranti negli ambiti che precedono, la messa a disposizione dello spazio fisico e dei relativi servizi accessori di connessione e networking necessari per lo svolgimento delle attività di progetto.

Ai fini delle loro ammissibilità, le spese devono essere:

  • sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro 18 mesi dalla data di adozione della delibera di ammissione;
  • di importo complessivo non inferiore a euro 10.000,00, al netto di IVA;
  • pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.

Le agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, in misura pari all’80% delle spese sostenute e ritenute ammissibili per l’attuazione dei piani di attività, nel limite massimo di 10.000,00 euro per start-up innovativa.

Il contributo è riconosciuto ai sensi del “de minimis” e nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013, ai sensi del quale l’aiuto massimo concedibile per ciascuna “impresa unica” non può superare l’importo di euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.

 

Investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative

Investimenti nel capitale di rischio ammissibili

Tale linea sostiene gli investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative che abbiano già beneficiato del sostegno ai piani di attività di cui alla precedente linea di intervento al fine di accompagnarne l’ulteriore crescita. Il predetto investimento in equity deve avere le seguenti caratteristiche:

  • essere attuato dagli attori dell’ecosistema dell’innovazione abilitati;
  • essere attuato in sede di costituzione della start-up innovativa (se soggetti ancora da costituirsi, alla data di domanda) o successivamente alla costituzione, ferma restando l’attuazione in data successiva a quella di adozione della delibera di ammissione ed entro i 24 mesi successivi alla medesima data;
  • essere di importo non inferiore a 10.000 euro;
  • non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up innovativa, anche per effetto della conversione di strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti;
  • essere detenuto per un periodo non inferiore a 18 mesi;
  • non essere attuato tramite piattaforme internet di equity crowdfunding.

Il versamento delle risorse previste dall’investimento nel capitale di rischio deve essere effettuato, pena la revoca del contributo concesso, entro 6 mesi dalla data di deliberazione del medesimo.

Le agevolazioni

A fronte dell’investimento nel capitale dell’impresa operato da un attore dell’ecosistema dell’innovazione, alla medesima impresa è riconosciuto un’ulteriore agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto, in misura pari al 100% dell’investimento nel capitale di rischio attuato dagli attori dell’ecosistema dell’innovazione abilitati, nel limite complessivo di 30.000,00 euro per start-up innovativa.

Il contributo è riconosciuto ai sensi del “de minimis” e nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 (ai sensi del quale gli aiuti massimo concedibile in de minimis per ciascuna “impresa unica” non possono superare l’importo di euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari).

Termini e modalità di presentazione delle istanze

Le domande per accedere alle agevolazioni possono essere presentate al Soggetto gestore a partire dalle ore 12,00 del 24 giugno 2021, devono essere redatte in lingua italiana e devono essere compilate esclusivamente attraverso la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet secondo le modalità e gli schemi resi disponibili nell’apposita sezione www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smart-money

Le domande devono essere firmate digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale) dal legale rappresentante della società o, nel caso previsto all’art. 5.3 del decreto 18 settembre 2020, dalla persona fisica proponente per conto della società costituenda e devono essere corredate dalla documentazione indicata nella domanda medesima.

Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate non saranno prese in esame.

Il Soggetto gestore procede all’istruttoria delle domande nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

 

Detassazione plusvalenze su partecipazioni in startup

4 Giugno 2021/in Agevolazioni fiscali, Articoli, Fisco e Società, Startup/da Fisco e societa

Detassazione plusvalenze su partecipazioni in startup

Detassazione delle plusvalenze su partecipazioni in startup in attesa dell’ autorizzazione da parte della commissione europea

Con l’art 14 rubricato “Tassazione capital gain startup innovative” contenuto nel Decreto Sostegni bis pubblicato il GU n 123 del 25 maggio 2021 si prevede  un’agevolazione temporanea per gli apporti di capitale di rischio effettuati da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società, qualificate come start up innovative, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012 o come PMI innovative, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015. acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale.

L’art. 14 del DL 73/2021 ha introdotto un regime di esenzione per le plusvalenze ex artt. 67 e 68 del TUIR, sia “qualificate” che “non qualificate”, realizzate dalle sole persone fisiche, derivanti dalla:

  • cessione di partecipazioni al capitale di start up innovative (art. 25 co. 2 del DL 179/2012) acquisite mediante sottoscrizione del capitale dall’1.6.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni;
  • cessione di partecipazioni al capitale di PMI innovative (art. 4 del DL 3/2015) acquisite mediante sottoscrizione del capitale dall’1.6.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni;
  • cessione di partecipazioni in società, di persone (escluse le società semplici) e di capitali, residenti o non residenti, qualora entro un anno dal loro conseguimento, le plusvalenze siano reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025.

Agevolazione startup

In questi casi, quindi, non si applica l’imposta sostitutiva del 26%, di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97, sulla plusvalenza eventualmente realizzata.

Limiti di applicazione

La disposizione in commento si applica alle plusvalenze su partecipazioni che rientrano tra i redditi diversi di cui agli artt. 67 e 68 de TUIR, ma è destinata alle sole persone fisiche. Sono, quindi, esclu­se dalla disciplina agevolativa le società semplici, gli enti non commerciali ed i soggetti equiparati.

Autorizzazione da parte della commissione europea

L’efficacia dell’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni detenute in start up e PMI innovative è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Work for equity

14 Aprile 2021/in Fisco e Società, Startup/da Fisco e societa

Work for equity

Guida all’uso del work for equity, strumenti di incentivazione e remunerazione di consulenti di startup innovative

Brevi cenni sull’agevolazione fiscale prevista a favore delle Startup e PMI innovative che riguarda i compensi spettanti ai collaboratori e consulenti dei Soggetti beneficiari che, in assenza di un vincolo di subordinazione, prestano a favore degli stessi opere o servizi

Possono beneficiare della disposizione in oggetto i consulenti, i professionisti e, in generale, i fornitori di opere e servizi delle startup diversi dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori continuativi delle stesse.

Work for equity e tassazione

L’assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari nel contesto del work for equity è esente da imposte e non concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore, né al momento dell’ultimazione dell’opera o del servizio né al momento della effettiva emissione di tali azioni, quote o strumenti finanziari.

Non sono previste limitazioni alla successiva cessione dei titoli e strumenti finanziari attribuiti nel contesto del work for equity da parte dei beneficiari. La cessione di tali strumenti alla stessa startup emittente, pertanto, non comporterebbe la decadenza dal regime di agevolazione.

In ogni caso, eventuali plusvalenze generate su tali atti di cessione a titolo oneroso saranno normalmente assoggettate a tassazione in capo al soggetto alienante al momento della cessione.

Resta ferma l’applicazione dell’IVA sulla relativa prestazione, se dovuta e, pertanto, in questi casi, il prestatore del servizio sarà comunque tenuto ad emettere regolare fattura.

Work for equity e statuto

Lo statuto dei Soggetti abilitati deve prevedere la possibilità di adottare politiche di work for equity e, specificatamente, la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi a fronte dell’apporto di opere o servizi.

A tale riguardo si segnala che il work for equity potrebbe non essere applicabile dalle società a responsabilità limitata cd. “semplificate”, previste dall’art. 2463 bis cod. civ., nonché da quelle a capitale ridotto (art. 2463, commi 4 e 5, cod. civ.), per le quali è prevista l’adozione di uno statuto standard che, non prevedendo la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi, potrebbe escludere l’applicabilità del work for equity.

Perizia di stima

A tutela dei beneficiari del work for equity i soggetti abilitati dovrebbero predisporre una perizia di stima, redatta da parte di un esperto nominato dalle parti, al fine di valorizzare economicamente le prestazioni d’opera o i servizi resi da amministratori, dipendenti e fornitori terzi quali apporto verso quote o strumenti finanziari partecipativi.

Polizza fidejussoria

Gli apporti di prestazioni e servizi resi a fronte di quote attribuite dai Soggetti abilitati costituiti sotto forma di s.r.l. con un aumento di capitale a pagamento devono essere garantiti da apposite polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie a carico dei soggetti che sono apportatori delle stesse analogamente a quanto avviene nelle s.r.l. ordinarie. Tali garanzie possono essere sostituite, qualora l’atto costitutivo lo preveda, dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro. Nelle s.p.a. ordinarie le prestazioni d’opera ed i servizi non possono essere oggetto di conferimento.

Per approfondire

Guida all’uso dei piani azionari e del work for equity, strumenti di incentivazione e remunerazione di personale e consulenti di startup innovative e incubatori certificati

Modello commentato di piano di incentivazione in equity per la startup innovativa e l’incubatore certificato

Guida al visto di conformità

13 Aprile 2021/in Articoli, Tributario/da Fisco e societa

Guida al visto di conformità

Il Memorandum della Direzione regionale del Molise, aggiornato con le novità normative, offre ai professionisti un valido supporto

È consultabile la versione aggiornata della guida dal titolo “Visto di conformità Memorandum ad uso dei professionisti”.

La guida, anche con gli ultimi aggiornamenti riguardanti l’opzione della cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto rilancio, è stata concepita allo scopo di offrire un quadro sistematico di tutta la materia riguardante i visti di conformità.
Dalla sua consultazione il professionista può ottenere informazioni che spaziano dalle attività preliminari da porre in essere per essere ammesso al rilascio dei visti, alle responsabilità in cui potrebbe incorrere in caso di irregolare gestione di questa attività.
Inoltre, una sezione della guida è dedicata anche alle società di assicurazione. Queste ultime possono trovare utili suggerimenti per la predisposizione delle polizze da sottoporre ai professionisti che operano nel settore.

Nel manuale sono riportati anche gli indirizzi Pec di tutte le Direzioni regionali a cui inviare le comunicazioni, i percorsi per accedere ai link dedicati presenti nel sito internet dell’Agenzia delle entrate, la necessaria modulistica da utilizzare per le comunicazioni afferenti la materia ed infine, per ogni approfondimento, la normativa e la prassi riguardante gli argomenti trattati.

Per approfondire

È consultabile la versione aggiornata della guida dal titolo “Visto di conformità Memorandum ad uso dei professionisti”.

Sospensione degli ammortamenti e disciplina delle perdite

17 Marzo 2021/in Fisco e Società, Societario, Tributario/da Fisco e societa

Sospensione degli ammortamenti e disciplina delle perdite

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti nel documento “ La sospensione degli ammortamenti ai sensi del decreto “Agosto” e la disciplina delle perdite ai sensi del decreto “Liquidità” esamina gli aspetti di maggior interesse sotto un profilo pratico e operativo di alcune disposizioni introdotte dal d.l. n. 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 (c.d. Decreto “Agosto”) e dal d.l. 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (c.d. Decreto “Liquidità”).

La sospensione degli ammortamenti ai sensi del decreto “Agosto”

Nella prima parte del documento sono definiti i principali ambiti dell’art. 60, commi 7-bis – 7-quinquies del Decreto “Agosto” che, come è noto, offre la possibilità, alle società che redigono i bilanci secondo le disposizioni codicistiche (“OIC adopter”) di sospendere, per l’anno 2020, il processo di ammortamento in risposta agli effetti economici negativi prodotti dall’evento pandemico Covid-19.

In tal modo, le società hanno la possibilità, e non l’obbligo, di “non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato”.

Il legislatore richiede alle società che fanno uso della deroga di destinare, secondo un ordine predefinito, un importo corrispondente alla quota di ammortamento “sospesa” ad una riserva indisponibile. La nota integrativa, oltre a evidenziare l’adozione della deroga, fornisce informazioni in merito all’iscrizione e all’importo della riserva indisponibile “indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio”.

Il contributo, dopo aver affrontato taluni aspetti operativi e contabili, tenuto conto anche delle indicazioni contenute nel Bozza di Documento Interpretativo n. 9 dell’OIC, “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti”, riporta alcuni esempi ed esemplificazioni sull’adozione della norma, analizzando anche la formazione della correlata riserva indisponibile.

La disciplina delle perdite ai sensi del decreto “Liquidità”

La seconda parte del documento è incentrata sull’analisi della disciplina della riduzione del capitale per perdite recata dall’art. 6 del Decreto “Liquidità”, recentemente novellato dalla Legge di bilancio per il 2021. Come è noto, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, l’art. 6 del Decreto “Liquidità” prevede la disapplicazione degli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter c.c. e l’inoperatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies c.c..

Pertanto, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, stabilito dagli artt. 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo; solo in occasione dell’approvazione del bilancio di questo esercizio (il quinto dall’emersione della perdita) l’assemblea deve necessariamente ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate, qualora la perdita non sia stata riassorbita entro i richiamati limiti.

Anche le regole enunciate negli artt. 2447 e 2482-ter c.c., applicabili nei casi in cui, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo legale, sono temporaneamente sospese. Gli obblighi di riduzione e contestuale reintegrazione del capitale, ovvero, in alternativa, di trasformazione della società, possono non essere assunti per i cinque esercizi successivi a quello in cui le perdite siano emerse.

Obblighi informativi di amministratori e sindaci

Unitamente all’esame della disciplina e delle problematiche correlate, il documento ha rappresentato l’occasione per rivolgere ad amministratori e sindaci alcune indicazioni operative in prossimità della chiusura dei bilanci relativi all’esercizio 2020:

occorre evidenziare, infatti, che l’art. 6 del Decreto “Liquidità” non sospende quanto disposto nell’art. 2446, primo comma c.c., o nell’art. 2482-bis, primo, secondo e terzo comma, c.c. e che, per tal motivo, gli organi di amministrazione e controllo rimangono destinatari di specifici obblighi informativi.

Per approfondire

La sospensione degli ammortamenti ai sensi del decreto “Agosto” e la disciplina delle perdite ai sensi del decreto “Liquidità”

Bandi EIT per startup e PMI innovative

23 Febbraio 2021/in Agevolazioni fiscali, Startup/da Fisco e societa

Bandi EIT per startup e PMI innovative

L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) è un organismo dell’UE creato dall’Unione europea nel 2008 per rafforzare la capacità dell’Europa di innovare. L’EIT è parte integrante di  Horizon 2020 , il programma quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione.

Supporta lo sviluppo di partenariati europei dinamici e a lungo termine tra aziende leader, laboratori di ricerca e istruzione superiore. Queste partnership sono chiamate comunità dell’innovazione e ognuna è dedicata alla ricerca di soluzioni a una specifica sfida globale, dal cambiamento climatico e l’energia sostenibile alla vita sana e al cibo.

Riunendo più di 1 500 partner, l’EIT è la più grande rete di innovazione europea; collega i punti. Aiutiamo gli innovatori e gli imprenditori di tutta Europa a trasformare le loro migliori idee in prodotti, servizi, posti di lavoro e crescita. Questo è fondamentale per adempiere alla missione dell’EIT: creare posti di lavoro e offrire opportunità di crescita economica sostenibile per l’Europa.

Insieme ai principali partner, la comunità EIT offre un’ampia gamma di attività di innovazione e imprenditorialità: corsi di formazione che combinano competenze tecniche e imprenditoriali, creazione di imprese su misura e servizi di accelerazione e progetti di ricerca basati sull’innovazione . Questo porta nuove idee e soluzioni sul mercato, trasforma gli studenti in imprenditori e, soprattutto, offre innovazione.

Per approfondire

Selezione delle attività e delle risorse comunitarie in corso per rispondere alla pandemia.

Opportunità per partecipare all’educazione all’imprenditorialità, alla creazione e accelerazione di imprese, all’innovazione, all’EIT RIS, alla sensibilizzazione globale e alle attività di coinvolgimento dei cittadini gestite dalle comunità della conoscenza e dell’innovazione dell’EIT

Finalmente incentivi startup 50%

16 Febbraio 2021/in Agevolazioni fiscali, Fisco e Società, Startup/da Fisco e societa

Finalmente incentivi startup 50%

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo economico che, di concerto con il Ministero dell’Economia, definisce le modalità di attuazione del nuovo incentivo per le persone fisiche che investono in startup e PMI innovative.

Incentivi startup 50% Finalmente pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo

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Agevolazione fiscale

L’agevolazione fiscale, introdotta dal decreto Rilancio, è pari al 50% dell’investimento effettuato nelle startup innovative (investimento agevolabile fino ad un massimo di 100 mila euro, per ciascun periodo di imposta) e nelle PMI innovative (fino ad un massimo di 300 mila euro, oltre tale limite, sulla parte eccedente l’investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d’imposta), nei limiti delle soglie fissate dal regime “de minimis”.

L’investimento, che può essere effettuato direttamente o anche indirettamente attraverso fondi comuni (Oicr), deve essere mantenuto per almeno 3 anni.

Presentazione della domanda

La presentazione della domanda, la registrazione e la verifica dell’aiuto “de minimis” sarà effettuata esclusivamente tramite la piattaforma informatica in corso di predisposizione dal MiSE.

Sono ammessi tutti gli investimenti già effettuati nel corso dell’anno 2020 e fino all’operatività della piattaforma: l’impresa beneficiaria può presentare domanda nel periodo compreso tra il primo marzo e il 30 aprile 2021.

A regime gli investimenti dovranno essere effettuati solo dopo la presentazione della domanda.

Per maggiori informazioni

Decreto (gazzettaufficiale.it)

Profili penalistici per crediti ricerca e sviluppo inesistenti

9 Febbraio 2021/in Fisco e Società, Tributario/da Fisco e societa

Profili penalistici crediti ricerca e sviluppo inesistenti

Inauguriamo, con questo primo articolo, la partnership con lo Studio legale Orabona | Avvocati penalisti, con l’intento di sensibilizzare imprenditori e manager su rischi e sanzioni penali in cui può incorrere chi fa impresa. Questa è solo la prima di una serie di collaborazioni che annunceremo nei prossimi mesi il cui obiettivo è fornire ai nostri clienti strumenti sempre più strutturati e completi a supporto del loro sviluppo imprenditoriale, pur salvaguardando il nostro essere boutique.

Lo Studio Legale Orabona possiede una specifica competenza in tutti i rami del diritto penale dell’economia, tra cui, il diritto penale societario, fallimentare e tributario, le incriminazioni a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i reati finanziari, bancari e contro il patrimonio, le violazioni alla disciplina urbanistica ed ambientale.

Inauguriamo con questo primo articolo “Profili penalistici per crediti ricerca e sviluppo inesistenti”, la partnership con lo Studio legale Orabona | Avvocati penalisti

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Alcune premesse di ordine generale sulla Circolare 31/e del 2020.

La Circolare n.31/E del 202 ha fornito precise indicazioni in merito alla gestione degli interpelli che involgono anche questioni di carattere tecnico di competenza di Amministrazioni diverse dalla Agenzia delle Entrate e che, come tali, presuppongono un previo coordinamento con altre Amministrazioni il cui parere tecnico è un requisito indefettibile per l’applicazione di una determinata disciplina fiscale.

Sul punto, la Circolare in oggetto ha ridefinito le modalità di gestione delle istanze di interpello, precisando come spetti all’Agenzia delle Entrate verificare se sussistano o meno i presupposti necessari per l’ammissione al beneficio da parte del contribuente.

Invero, nel caso in cui – a seguito dei predetti controlli – si accerti che le attività e/o spese sostenute non siano ammissibili al credito d’imposta (ricerca e sviluppo), si configurerà un credito inesistente per mancanza, totale o parziale, del requisito costitutivo e non un credito non spettante, con la conseguenza che il relativo atto di recupero dovrà essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo del credito in compensazione.

Profili penalistici sottesi alla Circolare 31/E 2020.

Occorre inoltre evidenziare in questa sede come la disciplina contenuta nella Circolare 31/E 2020 possa assumere rilievo in ambito penale/tributario sotto il profilo del sistema delle indebite compensazioni sia di crediti inesistenti, sia di crediti non spettanti – fattispecie entrambe disciplinate dall’art. 10 quater del D.lgs. 74/2000 -.

In particolare, il primo comma della norma in esame punisce con la pena della reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi le somme dovute utilizzando in compensazione – ai sensi del D. Lvo 241/1997 art. 17 – crediti non spettanti per un importo superiore ad € 50.000,00.

Inoltre, il comma 2 della medesima fattispecie incriminatrice punisce con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, sempre ai sensi del citato D. Lvo 241/1997 art. 17, crediti inesistenti per un importo superiore ad € 50.000,00.

Ne consegue come per il legislatore l’indebita compensazione attuata mediante l’utilizzo di crediti inesistenti sia caratterizzata da un maggior disvalore sociale – cui, pertanto, attribuisce una sanzione penale più elevata -.

La fattispecie di cui all’art.10 quater D.lgs. 74/2000 rientra altresì tra i reati tributari c.d. presupposto della responsabilità amministrativa delle società prevista da D. Lvo 231/2001. Invero, l’art. 25 quinquiesdecies comma 1 bis del citato decreto prevede nel caso di indebita compensazione, commessa nell’ambito di sistemi fraudolenti transazionali e finalizzata ad evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore di dieci milioni di euro, una sanzione pecuniaria a carico dell’Ente o della società fino a quattrocento quote, aumentata di un terzo nel caso di conseguimento da parte dell’ente di un profitto di rilevante entità.

Senza sottacere come, la condanna per il reato di indebita compensazione previsto all’art. 10 quater D.lvo 74/2000 comporti sempre la confisca – che segue al sequestro – diretta o per equivalente dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato e, vieppiù, anche nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. “patteggiamento”).

Alla luce di quanto sopra esposto, appare dunque evidente come un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei reati di indebita compensazione dovrà essere esercitato dagli organi istituzionalmente preposti al controllo delle società, ovvero, dagli amministratori, collegio sindacale, revisori ed ODV, organo, quest’ultimo, deputato all’attività di controllo, attuazione, gestione ed aggiornamento periodico del Modello Organizzativo ex D. Lvo 231/2001.

Avv. Alessandra Capalbo

Studio Legale Orabona | Avvocati penalisti

Sanzioni credito di imposta R&S

5 Febbraio 2021/in Agevolazioni fiscali, Startup, Tributario/da Fisco e societa

Sanzioni credito di imposta R&S

Sanzioni amministrative e penali in caso di utilizzo di un credito di imposta R&S inesistente

Le risorse di un’impresa industriale (personale, mezzi e risorse finanziarie), che vengono dedicate allo studio di innovazione tecnologica da utilizzare per migliorare i propri prodotti, crearne di nuovi, o migliorare i processi di produzione, sono oggetto di diversi interventi agevolativi da parte dello Stato attraverso crediti di imposta, particolare rilevanza in questo assume il credito di imposta Ricerca e sviluppo. E’ importante che l’imprenditore sia a conoscenza del rischio che può nascondersi dietro bonus particolarmente allettanti se non correttamente interpretati.

Maxi sanzioni amministrative e penali in caso di utilizzo di un credito di imposta R&S inesistente

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Sanzioni credito di imposta R&S ed i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate (Circolare 31/e del 2020)

Sono giunte diverse richieste di chiarimento all’Agenzia delle Entrate in ordine alle modalità ed ai tempi per l’esercizio delle attività di accertamento, in seno alle quali sono operati i controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di spettanza, tra l’altro, del credito d’imposta di cui dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (cd. credito d’imposta ricerca e sviluppo) e la corretta applicazione della relativa disciplina.

Al riguardo giova preliminarmente precisare che le disposizioni di attuazione della disciplina sono contenute nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 maggio 2015 – recante «Attuazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo».

In particolare, nell’articolo 8 del citato decreto attuativo è disposto che

«l’Agenzia delle entrate effettua controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio, la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo effettuati a quanto previsto dal presente decreto».

Conseguenze in caso di sostenimento di attività/costi non ammissibili al credito di imposta

Qualora a seguito dei summenzionati controlli sia accertato che le attività/spese sostenute non siano ammissibili al credito d’imposta ricerca e sviluppo si configura un’ipotesi di utilizzo di un credito «inesistente per carenza totale o parziale del presupposto costitutivo ed il relativo atto di recupero dovrà essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo in compensazione, non rilevando ai fini della violazione sopra richiamata la mera esposizione del credito in dichiarazione annuale.

Ad esempio, qualora il controllo verta sull’esistenza del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta 2015, indicato nella dichiarazione presentata nel 2016 e utilizzato in compensazione nel corso del 2017, gli Uffici potranno procedere alle operazioni di verifica entro l’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo in compensazione, e, qualora riscontrino che il credito utilizzato è “inesistente” per mancanza dei presupposti costitutivi, dovranno notificare l’atto di recupero entro il 31 dicembre 2025.

Sanzioni

Nelle ipotesi di contestazione di crediti inesistenti trova applicazione la sanzione di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997 secondo cui «Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»

Per approfondire 

Scarica la Circolare 31/e del 23/12/2020

Dottrina: Interpelli sui crediti agevolativi e ruolo delle competenze tecniche

 

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