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Archivio per categoria: Tributario

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Circolare ABI su finanziamenti garantiti a Pmi

9 Gennaio 2021/in Agevolazioni fiscali, Fisco e Società/da Fisco e societa

Circolare ABI su finanziamenti garantiti a Pmi

L’ABI ha appena emanato ( 7 gennaio 2021) una circolare per richiamare l’attenzione degli Associati su alcune norme contenute nella Legge di Bilancio per il 2021, che rivestono particolare importanza in tema di finanziamenti garantiti alle PMI.

Estesa fino a quindici anni la durata massima dei finanziamenti bancari con il 100% di garanzia del Fondo PMI

E’ stata estesa fino a quindici anni la durata massima dei finanziamenti bancari con il 100% di garanzia del Fondo PMI per i finanziamenti fino a 30.000 euro. Nel caso in cui questi finanziamenti siano già stati concessi nel 2020 l’impresa può chiedere il prolungamento fino alla durata massima di quindici anni.

Modificata la modalità di calcolo del tasso di interesse

Viene modificata la modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai finanziamenti garantiti al 100%, specificando che questo non deve essere superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore – se positivo – del tasso del Rendistato con durata analoga al finanziamento coperto dalla garanzia pubblica.

Proroga fino al 30 giugno 2021 delle disposizioni in materia di garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI

Conformemente alla proroga del Temporary Framework, è stata prevista la proroga fino al 30 giugno 2021 delle disposizioni in materia di garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI.

Altre misure

E’ stata introdotta anche una norma transitoria per permettere la progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle imprese fino a 499 dipendenti sullo strumento “Garanzia Italia” SACE. In particolare, si prevede che il Fondo possa rilasciare le garanzie in favore di tali imprese fino al 28 febbraio 2021.
Altre misure riguardano le garanzie rilasciate dalla SACE, prevedendone la proroga fino al 30 giugno 2021, estendendone l’ambito di operatività della garanzia a fronte di cessioni di credito pro soluto e a fronte di operazioni di rinegoziazione/consolidamento di passività onerose a condizione. Viene previsto che le imprese fino a 499 dipendenti possano accedere allo strumento Garanzia Italia a partire dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo per le PMI.
Le nuove norme prevedono anche la possibilità per società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società disciplinate dal Testo Unico Bancario di accedere – fino al 30 giugno 2021 – ai finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100%.

Per approfondire

Lettera Circolare ABI del 7 gennaio 2021
Finanziamenti garantiti alle PMI. Legge 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato”

PMI innovative e agevolazioni per gli investitori

2 Dicembre 2020/in Agevolazioni fiscali/da Fisco e societa

PMI innovative e agevolazioni per gli investitori

PMI innovative e agevolazioni per gli investitori. L’Agenzia delle Entrate, con Risposta ad Interpello n. 475 del 16 ottobre 2020, ha chiarito alcuni dubbi interpretativi sulla definizione di PMI innovativa e di ammissibilità alle agevolazioni fiscali previste dall’art. 29 del D.L. 179/2012 e, poi, estese agli investitori in PMI innovative ai sensi dell’art. 4, co. 9, del D.L. 3/2015. Tali agevolazioni consistono in detrazioni o deduzioni a favore degli investitori, persone fisiche o giuridiche, in capitale di rischio della PMI innovativa.

Agevolazioni a favore degli investitori in capitale di rischio della PMI innovativa.

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La definizione di PMI “ammissibile”

Le modalità attuative di tali incentivi fiscali sono state determinate dal Decreto interministeriale del 7 maggio 2019 il quale ha definito come ammissibili alle agevolazioni fiscali quelle PMI innovative che abbiano ricevuto l’investimento da non oltre 7 anni dalla prima vendita commerciale.

Sono, inoltre, ammissibili anche le PMI innovative che dichiarino attraverso la relazione di un perito esterno, di non aver ancora dimostrato il proprio potenziale di generare rendimenti sebbene siano trascorsi fino a 10 anni dalla prima vendita commerciale.

Per le PMI innovative la cui prima vendita commerciale risalga a più di 10 anni, senza vincoli temporali, l’accesso alle agevolazioni fiscali è consentito nel caso in cui l’investimento in capitale di rischio sia corredato da un business plan che attesti la realizzazione di un progetto commerciale in merito ad un nuovo prodotto o mercato superiore al 50% del fatturato medio dei precedenti 5 anni.

L’accesso alle altre agevolazioni

La definizione, così data dalle norme, di PMI innovativa ammissibile non coincide con la definizione di PMI innovativa i cui requisiti sono definiti ad opera dell’art. 4 del D.L. 3/2015. Da ciò la richiesta di chiarimento dell’istante in merito alla possibilità, pur non rispondendo alla definizione descritta al paragrafo precedente, ma dichiarandosi PMI innovativa, di poter accedere agli altri incentivi previsti per questa tipologia di imprese. L’Agenzia delle Entrate chiarisce, in merito, che l’impresa, purché rispondente alla qualifica di PMI innovativa, possa accedere alle agevolazioni previste, diverse da quella attuata dal Decreto interministeriale di cui sopra, in quanto la definizione di PMI innovativa ammissibile rileva solamente per quest’ultima fattispecie.

I requisiti di ammissibilità

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito le ragioni che hanno condotto il Legislatore a prevedere, secondo la definizione di PMI innovativa ammissibile, maggiori condizioni per poter accedere alle agevolazioni fiscali sugli investimenti in capitale di rischio. I requisiti di ammissibilità rispondono, infatti, alla normativa europea sugli aiuti di Stato. L’incentivo al finanziamento del capitale di rischio deve essere conforme agli orientamenti comunitari espressi dalla Commissione europea con comunicazione n. 2014/C 19/04 del 22 gennaio 2014.

Limite massimo agli investimenti agevolabili

L’Agenzia delle Entrate, ritenendo, quindi, l’istante non conforme alla definizione di PMI innovativa ammissibile, esclude che le agevolazioni fiscali di cui all’art. 29 del D.L. 179/2012 siano applicabili al caso specifico. Di conseguenza si ritiene inapplicabile anche il limite all’investimento agevolabile di cui all’art. 4, co. 7, del Decreto interministeriale del 7 maggio 2019. L’agevolazione è, infatti, ammissibile a condizione che i conferimenti agevolabili non superino complessivamente per la singola PMI innovativa i 15 milioni di Euro. Gli investimenti effettuati dai soci verso una PMI innovativa non ammissibile non sono oggetto di computo nel suddetto limite massimo anche nel caso in cui la PMI dovesse in futuro essere identificata come ammissibile.

Per approfondimenti:

Risposta Interpello n. 475 – Agenzia delle Entrate

D.L. n. 3/2015

Decreto interministeriale 7 maggio 2019

Fondo per il sostegno alle startup e PMI innovative

22 Novembre 2020/in Startup, Startup/da Andrea Arrigo Panato

Fondo per il sostegno alle startup e PMI innovative

Fondo per il sostegno alle startup e PMI innovative. La misura mira a rafforzare le Startup e le PMI innovative presenti sul territorio nazionale, incentivando il co-investimento nel capitale da parte di investitori regolamentati o qualificati. Il valore di ogni singola operazione effettuata dal Fondo non potrà essere superiore a massimo quattro volte l’investimento effettuato dagli investitori, nel limite complessivo di 1 milione di euro per singola Startup o PMI innovativa.

Sono stati stanziati 200 milioni di euro per il sostegno e il rafforzamento, sull’intero territorio nazionale, delle start-up innovative e PMI Innovative. Le risorse, allocate sul fondo di sostegno al Venture Capital istituito presso il MiSE, verranno affidate al Fondo Nazionale Innovazione per sostenere investimenti nel capitale di Startup e PMI innovative in co-investimento con investitori regolamentati o qualificati.

In Gazzetta il decreto per il sostegno alle #startup e PMI innovative

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Al fine d’incentivare nuovi investimenti, si prevede che gli investimenti dovranno essere rivolti verso Startup e PMI innovative che stiano effettuando round d’investimento o che l’abbiano già effettuato al massimo nei sei mesi antecedenti l’entrata in vigore del DL Rilancio. Attraverso il Fondo potranno essere erogate risorse fino a un massimo di 4 volte il valore dell’investimento degli investitori privati nel limite complessivo di 1 milione per singola Startup o PMI innovativa.

Una procedura accelerata di valutazione per imprese già beneficiarie di Smart&Start

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È prevista nei primi sei mesi di operatività del Fondo anche una procedura accelerata di valutazione per imprese già beneficiarie dello strumento Smart&Start, altro strumento di finanziamento attivo presso il MiSE e gestito da Invitalia, nonché per le Startup e le PMI innovative, che hanno subito una riduzione dei ricavi realizzati nel corso del primo semestre dell’anno 2020 di almeno il 30% rispetto ai ricavi ottenuti nel primo semestre o nel secondo semestre dell’anno 2019, dimostrabile attraverso una situazione contabile gestionale approvata dal competente organo amministrativo.

Per approfondire

Link: In Gazzetta il decreto per il sostegno alle start-up e PMI innovative

 

 

Bando digital transformation

19 Novembre 2020/in Agevolazioni fiscali, Fisco e Società/da Fisco e societa

Bando digital transformation

Bando digital transformation al via. 100 milioni di euro stanziati. Dal 15 dicembre le domande per richiedere l’agevolazione

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per il bando “Digital Transformation” delle PMI.

Finalità

Obiettivo del banco è sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso la realizzazione di progetti diretti all’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

A chi si rivolge

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino;

  • iscritte come attive nel Registro delle imprese;
  • operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio;
  • hanno conseguito, nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00;
  • dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
  • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Le PMI in possesso dei predetti requisiti possono presentare, anche congiuntamente tra loro, purché in numero comunque non superiore a dieci imprese, progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l’accordo di partenariato in cui figuri, come soggetto promotore capofila, un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l’innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0.

Attività economiche ammesse

Le PMI, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, devono operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere, nonché, al fine di accrescerne la competitività e in via sperimentale per gli anni 2019-2020, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un’ottica di maggiore accessibilità e in favore di soggetti disabili.
Sulla base dei settori ammessi, nell’allegato n. 1 del provvedimento attuativo dell’intervento sono identificate le attività economiche ammissibili.

Cosa finanzia

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l’implementazione di

  1. tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics) e/o;
  2. tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate:
    1) all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori;
    2) al software;
    3) alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;
    4) ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.
  3. A tal fine i progetti devono prevedere la realizzazione di:
    1. attività di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione, ovvero;
    2. investimenti.

I progetti di spesa devono, inoltre, essere realizzati nell’ambito di una unità produttiva dell’impresa proponente ubicata su tutto il territorio nazionale, prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore a 500.000,00; essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e prevedere una durata non superiore a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilità da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del termine di ultimazione non superiore a 6 mesi.

I progetti agevolabili nell’ambito dell’intervento Digital Transformation possono essere cofinanziati nell’ambito del PON Imprese e Competitività 2014-2020.

Le agevolazioni

Le risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni ammontano a euro 100.000.000,00.
Per entrambe le tipologie di progetto ammissibili a beneficio le agevolazioni sono concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50 percento, articolata come segue:

  1. 10 percento sotto forma di contributo;
  2. 40 percento come finanziamento agevolato.

Fermo restando l’intensità agevolativa e l’articolazione dei benefici sopra indicate, le agevolazioni per i progetti di innovazione di processo o dell’organizzazione sono concesse alle condizioni ed entro le intensità massime di aiuto previste dall’articolo 29 del regolamento UE 651/2014, mentre le agevolazioni per i progetti di investimento vengono concesse nei limiti e secondo i massimali stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 “de minimis”.

Il finanziamento agevolato deve essere restituito dal soggetto beneficiario senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni.

Per approfondire

Link: Digital Transformation

Agevolazioni fiscali a favore del M&A

12 Novembre 2020/in Agevolazioni fiscali, Operazioni straordinarie, Perizie di Stima, Restartup, Valutazione di azienda/da Perizie di Stima

Agevolazioni fiscali a favore del M&A

Con il Decreto Crescita e il Decreto rilancio sono state introdotte delle agevolazioni finalizzate ad incentivare le operazioni straordinarie fra società di capitali sia nell’ipotesi di fusioni e scissioni sia nell’ipotesi di conferimento con l’effetto di promuovere le integrazioni fra soggetti indipendenti.

La prima misura riguarda il cosiddetto “Bonus aggregazioni” che consente il riconoscimento dei maggior valori connessi a beni strumentali e avviamento risultanti da operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2022.

La seconda misura riguarda un doppio credito d’imposta garantito al socio conferente e alla società conferitaria per gli aumenti di capitale a pagamento deliberati e integralmente versati entro il 31 dicembre 2020.

Bonus aggregazioni

L’agevolazione

Ai sensi dell’art. 11 del Decreto Crescita (n. 14/2019) “si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro”. Oltre a tale previsione per le operazioni di fusione e scissione, anche in caso di conferimento d’azienda sono riconosciuti i medesimi maggior valori, sempre ai fini             IRES e IRAP a partire dall’anno seguente all’effettuazione dell’operazione. L’operazione si considera effettuata nell’anno d’imposta in cui sono iscritti al Registro delle Imprese gli atti di fusione e scissione o la delibera di aumento di capitale.

Elementi di interesse

L’affrancamento gratuito dei tali maggior valori deroga al regime di neutralità fiscale cui generalmente sono soggette tali operazioni straordinarie ai sensi degli art. 172 e 173 del TUIR. Ne discende, quindi, la possibilità, in applicazione dell’agevolazione, di dedurre fiscalmente gli ammortamenti calcolati sui maggior valori iscritti e, nel caso di una successiva alienazione, di calcolare le plusvalenze o minusvalenze tenendo conto di valori residui rivalutati.

Per evitare la decadenza dall’agevolazione non è possibile, però, cedere i beni rivalutati o realizzare altre operazioni straordinarie nell’esercizio di effettuazione dell’operazione né nei tre periodi d’imposta successivi.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare, del suddetto bonus, soltanto le società che effettuano operazioni di fusione, scissione, o conferimento di azienda e che siano soggetti passivi IRES costituiti nella forma di società di capitali residenti nel territorio dello Stato.

L’Articolo 11 del Decreto Crescita esplicita i prerequisiti che le imprese partecipanti all’operazione di aggregazione devono possedere alla data dell’operazione, ma anche nei due anni precedenti. Le stesse devono:

  • essere operative da almeno due anni
  • non fare parte dello stesso gruppo societario
  • non essere legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20%
  • non essere controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile.

 

Crediti d’imposta su aumenti di capitale a pagamento

L’agevolazione

Il DM del Mef emanato il 10 agosto 2020 definisce agli artt. 2 e 5 le caratteristiche del doppio credito d’imposta.

È previsto per il conferente “un credito d’imposta in misura pari al 20 per cento dell’ammontare del conferimento medesimo. Il conferimento massimo su cui calcolare il credito d’imposta non può eccedere l’importo di euro 2.000.000.”. La partecipazione deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

Alla società conferitaria, invece, “è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale”. Non devono essere distribuite riserve fino al 31 dicembre 2023.

I crediti d’imposta sono subordinati al limite complessivo di Euro 800.000 nel caso si sia fruito di altri Aiuti di Stato nell’ambito dell’emergenza da Covid-19.

Elementi di interesse

L’art. 26 del D.L. Rilancio ha introdotto misure a sostegno della patrimonializzazione delle Pmi che abbiano conseguito ricavi per l’esercizio d’imposta 2019 superiori a Euro 5 milioni e fino a Euro 50 milioni. Tali misure rappresentano uno spunto di forte interesse se applicate all’interno di operazioni straordinarie che prevedano aumenti di capitale a pagamento con conferimenti in denaro in quanto consentono l’ottenimento di crediti d’imposta cumulabili alle agevolazioni del “bonus aggregazioni”. In quest’ottica le parti potrebbe sottoscrivere clausole per l’aggiustamento del prezzo sulla base della possibilità di ottenere il credito d’imposta. È pur sempre necessario che l’aumento di capitale a pagamento giustificato da valide ragioni economiche nel rispetto della disciplina anti-abuso.

Ambito soggettivo

Beneficiari delle misure sono i soci conferenti in società di capitali, cooperative e società europee che abbiano la sede legale e amministrativa sul territorio dello Stato italiano e siano regolarmente iscritte al Registro delle Imprese. Non sono ammesse le società di partecipazione, gli intermediari finanziarie e le società assicurative.

È importante, inoltre, che al 31 dicembre 2019 né la società, se media impresa, che effettua l’aumento di capitale né gli eventuali soci soggetti giuridici fossero considerati imprese in difficoltà. Si ritengono non ammissibili anche quei soci soggetti giuridici che abbiano relazioni di dipendenza dalla conferitaria in quanto controllante, controllata, collegata o sottoposta a comune controllo. Inoltre, la conferitaria ha subito un calo di fatturato connesso all’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel bimestre di marzo-aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 pari ad almeno il 33%. La società conferitaria deve, inoltre, trovarsi in una situazione di regolarità rispetto a numerose disposizioni normative.

Per approfondimenti:

  • Art. 11 D.L. 34/2019 (Decreto Crescita)
  • Art. 26 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio)
  • D.M. Mef 10 agosto 2020
  • Articolo Fisco.Oggi – Dl crescita: spinta alle società. Riproposto il “Bonus Aggregazioni”
  • Articolo Fisco.Oggi – Aumenti di capitale con Bonus

Gli incentivi per il lavoro

14 Ottobre 2020/in Agevolazioni fiscali/da Fisco e societa

Gli incentivi per il lavoro

In questi mesi, lavorando sulla pianificazione di impresa, diventa necessario approfondire i temi giuslavoristici: dalla cassa integrazione ai nuovi incentivi per il lavoro. Riteniamo quindi utile condividere con gli imprenditori questo approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro anche al fine di un confronto informato con i clienti di Studio Panato.

Conoscere gli incentivi sul lavoro contenuti nel decreto agosto per pianificare l’attività d’impresa

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Decreto “Agosto”: gli incentivi per il lavoro

L’approfondimento del 14 ottobre 2020 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza tutti gli incentivi e i sostegni previsti dal decreto anche alla luce della prevista procedura di autorizzazione della Commissione europea e in attesa delle indicazioni operative dell’Inps e del DPCM, da emanare entro il prossimo 30 novembre, che dovrà contenere modalità e indicatori per l’introduzione della “decontribuzione Sud”.

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto alcuni incentivi in materia di lavoro al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

  • Due di essi sono stati introdotti al fine di ridurre il costo del lavoro dei dipendenti già in forza presso i datori di lavoro per sostenere la prosecuzione delle attività e mantenere i livelli occupazionali.
  • Altri incentivi, invece, riguardano le nuove assunzioni effettuate nel 2020, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto, come ad esempio quello previsto in favore di tutti i datori di lavoro nel caso di assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni di contratti da tempo determinato in rapporti di lavoro stabili. Incentivo che si applica anche in caso di assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, nel settore turistico e degli stabilimenti termali.

Autorizzazioni e indicazioni operative INPS

Tutti gli incentivi, con esclusione di quello previsto dall’articolo 6 del decreto, prevedono un’autorizzazione della Commissione europea. Il 7
ottobre scorso, quest’ultima ha comunicato di aver autorizzato l’incentivo “Decontribuzione Sud”, previsto, come citato, dall’articolo 27 del decreto “Agosto”.
Sia l’esonero totale sulle nuove assunzioni, di cui all’articolo 6, che quello parziale per le aree svantaggiate, regolato dall’articolo 27, sono allo stato attuale non utilizzabili, in attesa delle indicazioni operative dell’Inps.

Per approfondire

Decreto “Agosto”, gli incentivi per il lavoro: scarica l’approfondimento del 14 ottobre 2020 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Doppio credito d’imposta per gli aumenti di capitale

8 Ottobre 2020/in Agevolazioni fiscali, Fisco e Società, Tributario/da Fisco e societa

Doppio credito d’imposta per gli aumenti di capitale

L’art. 26 del DL Rilancio, alla luce del Decreto attuativo Mef del 10 agosto 2020, introduce la possibilità di deliberare e versare integralmente aumenti di capitale a pagamento entro il 31 dicembre 2020 riconoscendo un credito d’imposta in capo alla società e al soggetto conferente. Si tratta di una misura di sostegno alle Pmi che hanno subito un calo di fatturato per l’emergenza epidemiologica da Covid-19. I crediti d’imposta sono, quindi, funzionali ad incentivarne la ricapitalizzazione.

I crediti d’imposta

Il DM del Mef emanato il 10 agosto 2020 chiarisce l’ambito di applicazione e le condizioni di accesso all’agevolazione disposta dall’art. 26 del DL Rilancio. Tale articolo ha introdotto delle misure a sostegno della patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni con riferimento agli aumenti di capitale deliberati a partire dal 20 maggio 2020 e che siano stati integralmente versati entro il 31 dicembre 2020. L’art. 2 del suddetto DM descrive il credito d’imposta a carico del conferente come:

“un credito d’imposta in misura pari al 20 per cento dell’ammontare del conferimento medesimo. Il conferimento massimo su cui calcolare il credito d’imposta non può eccedere l’importo di euro 2.000.000.”

La partecipazione deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

La misura introdotta dal Decreto Rilancio è, però, intesa come un “doppio credito d’imposta” in quanto anche la società conferitaria può accedere ad una misura dedicata. È così che ai sensi dell’art. 5 del Decreto Mef:

“è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale”

Non devono essere distribuite riserve fino al 31 dicembre 2023.

I beneficiari

Beneficiari delle misure sono i soci conferenti in società di capitali, cooperative e società europee che abbiano la sede legale e amministrativa sul territorio dello Stato italiano e siano regolarmente iscritte al Registro delle Imprese. Non sono ammesse le società di partecipazione, gli intermediari finanziarie e le società assicurative.

È importante, inoltre, che al 31 dicembre 2019 né la società, se media impresa, che effettua l’aumento di capitale né gli eventuali soci soggetti giuridici fossero considerati imprese in difficoltà. Si ritengono non ammissibili anche quei soci soggetti giuridici che abbiano relazioni di dipendenza dalla conferitaria in quanto controllante, controllata, collegata o sottoposta a comune controllo. Nel caso il conferente sia una persona giuridica è necessario che sia certificato ai sensi dell’art. 3 del DM del 10 agosto 2020 che il credito d’imposta non abbia l’effetto di eccedere il limite di Euro 800.000 per le misure di Aiuto di Stato complessivamente fruite nell’ambito dell’emergenza da Covid-19. Inoltre, non sono ammissibili soggetti giuridici in procedura concorsuale.

È necessario che al contempo ricorrano le condizioni poste al primo comma dell’art. 26:

  1. La conferitaria deve presentare ricavi per l’esercizio d’imposta 2019 superiori a Euro 5 milioni e fino a Euro 50 milioni.
  2. La conferitaria ha subito un calo di fatturato connesso all’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel bimestre di marzo-aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 pari ad almeno il 33%.

La società conferitaria deve, inoltre, trovarsi in una situazione di regolarità contributiva e fiscale nonché in regola con altre disposizioni come la disciplina del lavoro, urbanistica e di salvaguardia dell’ambiente.

Le modalità di accesso al credito d’imposta

Per accedere ai crediti d’imposta è fondamentale che i conferimenti, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020, siano direttamente riferibili all’aumento di capitale deliberato e sottoscritto a partire dal 20 maggio 2020. I conferimenti devono, inoltre, essere effettuati in denaro. Non è, quindi, possibile sottoscrivere l’aumento di capitale e accedere al credito d’imposta per il socio che conferisca un credito in compensazione.

Le istanze per la richiesta del credito d’imposta dovranno essere presentate nel 2021 secondo le modalità definite da apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Sarà definito un click-day in quanto sono affidate alla misura risorse limitate a Euro 2 miliardi e l’ottenimento del credito d’imposta è condizionato all’ordine cronologico di ricezione delle domande. A 30 giorni dalla presentazione delle istanze, sia per i soci sia per la società, l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’accoglimento o il rifiuto delle stesse previa verifica dei dati indicati nelle istanze e con contestuale indicazione del credito d’imposta spettante.

Per approfondimenti:

  • Art. 26, D.L. Rilancio
  • D.M. Mef 10 agosto 2020

 

 

 

 

 

Requisiti startup e bilancio ultrannuale

8 Settembre 2020/in Startup/da Fisco e societa

Requisiti startup e bilancio ultrannuale

Bilancio ultrannuale e dichiarazione di  mantenimento requisiti startup innovativa

Con il parere di cui alla nota PROT. 17070 del 25 gennaio 2016 il Mise ha fornito un interessante chiarimento in merito a bilancio ultrannuale e dichiarazione di  mantenimento requisiti startup innovativa.

Bilancio ultrannuale e requisiti startup

“Con nota mail del 19 novembre 2015, codesto studio poneva un quesito in materia di startup innovative e in particolare sulla possibilità di esercizio pluriennale. Nel quesito si domandava quanto segue:

«Con riferimento al parere di cui alla nota PROT. 161868 del 11/09/2015, si richiede parere in merito alla ulteriore questione: mantenimento requisiti startup innovativa per società con esercizio cd. “lungo”. Posto che in determinati casi quando una società di capitali viene costituita sul finire dell’anno solare, è possibile optare per il primo esercizio cosiddetto “lungo” (es. società costituita il 01/11/2015 ha la possibilità di optare per la chiusura esercizio al 31/12/2016 e non al 31/12/2015), considerato il legame esistente tra il mantenimento dei requisiti di startup innovativa e l’approvazione del bilancio di esercizio, si richiede se in un caso simile di società costituita nel 2015 con esercizio che si chiude al 31/12/2016 sia necessario inviare pratica mantenimento requisiti startup innovativa considerando i termini derivanti dall’esercizio “classico” (31/12/2015, quindi nel corso del 2016 e comunque entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio quindi entro 30/06/2016) o è possibile considerare il termine dell’anno 2017 ovvero del 30/06/2017».

Esercizio con durata massima di 15 mesi

La vicenda sopra rappresentata travalica la disciplina della startup e coinvolge l’intera normativa societaria. La giurisprudenza ammette l’esercizio ultrannuale (Trib. Bologna 24.1.2002 per tutte), mentre la dottrina appare più restrittiva.

La prassi ritiene, con la giurisprudenza, derogabile l’annualità ma solo in occasione del primo esercizio e per una durata massima di 15 mesi (per cui solo una società costituita dal 1° ottobre in poi potrebbe giovarsi di questa deroga, ammettendo un esercizio “classico” 1 gennaio – 31 dicembre).

La ratio risiede nel fatto che ove venga costituita una società il 1° dicembre ad esempio, al 31 dicembre non sono presenti gli elementi per redigere un bilancio.

Duplice limite

La tesi più ampia sembra preferibile e, venendo al quesito posto, sottoposta ad un duplice limite:

  1. L’ultrannualità dell’esercizio è consentita solo in fase di costituzione e non anche successivamente, proprio per ovviare al problema sopra evidenziato;
  2. La durata massima dell’esercizio ultrannuale consentita per le startup è di quindici mesi per evitare effetti elusivi della disciplina recata dal comma 14 dell’art. 25 del Dl 179/2012.

Obbligo di conferma dei requisiti

Ne consegue definitivamente, con riferimento al quesito proposto, che alle condizioni sopra evidenziate, l’obbligo di conferma dei requisiti, in capo alla società, scatta alla chiusura del primo esercizio di durata ultrannuale.

Per approfondire

Parere MISE del 25 gennaio 2016 (prot. 17070) su Start-up innovative. Bilancio ultrannuale e dichiarazione di mantenimento requisiti startup innovativa.

Scarica il Parere (pdf, 230 kb)

Guida al super bonus 110%

3 Settembre 2020/in Fisco e Società, Tributario/da Fisco e societa

Guida al superbonus 110%

La guida dell’Agenzia delle Entrate che spiega attraverso una ricca carrellata di casi pratici, tutto quello che c’è da sapere sull’agevolazione introdotta dal Dl Rilancio. L’incentivo consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici. La guida fornisce, inoltre, indicazioni sulla possibilità introdotta dal Dl Rilancio di cedere la detrazione o di richiedere al fornitore uno sconto immediato con la possibilità per quest’ultimo di cederlo ulteriormente.

Per quali immobili si può ottenere

Il Superbonus è riconosciuto nella misura del 110% delle spese, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Può essere chiesto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Gli interventi ammessi

Il Superbonus del 110% spetta prima di tutto per gli interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici e le misure antisismiche. A queste tipologie di spese, dette “trainanti”, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (“trainati”) ad almeno un intervento trainante: rientrano in questa categoria, per esempio, l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

I beneficiari

Per quanto riguarda i beneficiari, possono accedere al Superbonus le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi. La guida chiarisce che i soggetti Ires (e, in generale i titolari di reddito d’impresa o professionale) possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici.

Alternativa tra detrazione, cessione e sconto

Il Dl Rilancio ha anche introdotto la possibilità per i contribuenti di scegliere, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione prevista, di ottenere uno sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante. Questa possibilità riguarda le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per gli interventi ai quali si applica il Superbonus ma anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) e per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e prevede la possibilità di successive cessioni da parte del cessionario. Verrà pubblicato il provvedimento ed il relativo modello per effettuare la cessione attraverso la piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate a seguito dell’emanazione dei relativi DM.

Per approfondire

Scarica la guida dell’Agenzia delle Entrate sul superbonus 110%

Crediti di imposta per le spese di sanificazione

16 Luglio 2020/in Agevolazioni fiscali/da Fisco e societa

Crediti di imposta per le spese di sanificazione

Crediti di imposta per le spese di sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento degli ambienti di lavoro

Disponibili, in un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal Dl Rilancio per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro. Pubblicata anche la Circolare 20/E con la quale l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta.

Modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta

Sono disponibili, in un provvedimento firmato il 10 luglio dal Direttore dell’Agenzia delle entrate i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal Dl Rilancio per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro.

Pubblicata sul sito delle entrate anche la Circolare 20/E – pdf con la quale l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta.

Un elenco delle spese agevolabili

La Circolare 20/E – pdf contiene un elenco esemplificativo di spese agevolabili prevalentemente riferibili a due principali categorie:

  1. quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. quelle sostenute per l’acquisto di:
    • dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (comma 2, lettera a));
    • prodotti detergenti e disinfettanti (comma 2, lettera b));
    • dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera d));
    • dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera e)).

Un modello per comunicare l’ammontare delle spese ammissibili, le Entrate rispondono entro cinque giorni

Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, e riceverà risposta entro cinque giorni. Il provvedimento, definisce anche le modalità con cui i soggetti beneficiari possono comunicare all’Agenzia di optare, invece che per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In una circolare i primi chiarimenti per la fruibilità dei crediti

Vasta la platea dei beneficiari dei crediti d’imposta per adeguamento Covid e sanificazione. A riguardo, la circolare precisa che tra i possibili beneficiari del beneficio rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. Inclusi anche i forfetari, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa, nonché le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore possono fruire dei crediti. Per questi ultimi, la circolare ritiene applicabile l’estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa. Chiarimenti inoltre anche nel caso in cui le attività di sanificazione non siano effettuate da operatori professionisti, risultando ammissibili anche le spese di sanificazione degli ambienti collegate alle attività svolte in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori. Tra gli altri chiarimenti, vengono inoltre fornite istruzioni sulle modalità, termini e opzioni di utilizzo dei crediti d’imposta.

Per approfondire

Provvedimento del 10 luglio 2020

Circolare n. 20 – pdf

Comunicato stampa

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