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Differenza da recesso e trattamento fiscale

Differenza da recesso e trattamento fiscale

Differenza da recesso e trattamento fiscale

Una breve analisi delle pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione.

Il recesso è un atto con il quale un socio ottiene la fuoriuscita dalla società, con cessazione della propria qualità di socio. Il diritto di recesso del socio costituisce una sorta di contrappeso al principio maggioritario che governa il funzionamento delle società, e consente al socio che si veda imposta la modifica delle basi essenziali dell’organizzazione societaria di liquidare il proprio investimento. Il recesso da una società ha natura eccezionale, e può essere  legittimamente esercitato solo per alcune precise motivazioni previste dalla legge – che variano a seconda del tipo di società – e dallo statuto della singola società. Il recesso del socio ha effetto in momenti diversi a seconda della motivazione del recesso stesso, della tipologia di società e dei soggetti nei cui confronti viene comunicato (società, soci, terzi). La cessazione dello stato di socio fa venir meno tutti i diritti sociali ma attribuisce al recedente il diritto al rimborso della partecipazione.

Reddito di impresa: la somma corrisposta al socio in occasione del recesso, deve qualificarsi come un’anticipata liquidazione di redditi futuri o di utili latenti in bilancio – Rientra nella previsione di indeducibilità di cui all’art. 109, comma 9, lett. a), del Tuir

In tema di reddito di impresa, il componente negativo costituito dall’onere sopportato dalla società di capitali e relativo alla cosiddetta “differenza da recesso”, corrisposta al socio in occasione del recesso, deve qualificarsi come una remunerazione, un’anticipata liquidazione di redditi futuri o di utili latenti in bilancio, che pertanto rientra nella previsione di indeducibilità di cui all’art. 109, comma 9, lett. a), del Tuir, come desumibile dall’espresso richiamo che tale norma opera all’art. 44 del Tuir, e confermato dall’art. 47, comma 7, del Tuir, ai sensi del quale le somme o valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate; diverse risultando le valutazioni da operarsi con riferimento alle società di persone, in cui la differenza da recesso ha invece natura di reddito di partecipazione.

Cassazione civile, sezione V – Pres. Cataldi Michele – Ordinanza n. 10815 del 22 aprile 2024 (udienza 9 febbraio 2024)

Spesa della società di persone relativa alla cosiddetta “differenza da recesso” del socio – Costituisce un componente negativo – In applicazione del principio di competenza di cui all’art. 75, comma 1, primo periodo (ora art. 109), del DPR n. 917 del 1986, detto componente negativo deve essere interamente dedotto nell’esercizio nel quale sorge il diritto del socio alla liquidazione della quota o da quando la spesa è stimabile

Il componente negativo costituito dalla spesa della società di persone relativa alla cosiddetta “differenza da recesso” del socio – spesa non inquadrabile tra quelle “relative a più esercizi” – deve essere interamente dedotto, in base al principio della “competenza” di cui all’art. 75, comma 1, primo periodo (ora art. 109), del DPR n. 917 del 1986, nell’esercizio nel quale sorge il diritto del socio alla liquidazione della quota. Qualora in tale esercizio non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare della stessa spesa, essa dovrà essere dedotta, ai sensi stesso art. 75, comma 1, secondo periodo (ora art. 109), nell’esercizio “in cui si verificano tali condizioni”.

Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore – Est. Nicastro Giuseppe – Ordinanza n. 24671 del 14 settembre 2021 (udienza del 12 luglio 2021)