L’istanza per la liquidazione giudiziale non impedisce la composizione negoziata
L’istanza per la liquidazione giudiziale non impedisce la composizione negoziata
Tribunale Bologna: l’istanza per apertura della liquidazione giudiziale non impedisce l’accesso alla composizione negoziata
La composizione negoziata consente all’imprenditore, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di perseguire il risanamento dell’impresa con il supporto di un esperto indipendente, che agevoli le trattative con i creditori e altri soggetti interessati.
La composizione negoziata offre una chance alle imprese in condizioni di crisi patrimoniale o economico-finanziaria, a condizione che abbiano comunque ancora le potenzialità necessarie per restare sul mercato
L’istanza per apertura della liquidazione giudiziale presentata dai creditori non impedisce l’accesso alla composizione negoziata Condividi il TweetIl divieto in parola opera dunque nelle sole ipotesi in cui la (contestuale) procedura di liquidazione giudiziale sia stata avviata su impulso del debitore e non anche quando l’accesso allo strumento di regolazione della crisi sia stato richiesto da altri soggetti.
L’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento
L’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, intesa come ragionevole (cioè basata su dati attendibili e ipotesi realistiche) possibilità di superamento degli squilibri finanziari, patrimoniali ed economici dell’impresa, costituisce, dunque, non soltanto un presupposto necessario per l’avvio e il fisiologico svolgimento della composizione negoziata, ma anche una condizione imprescindibile per la conferma delle misure protettive, atteso che soltanto una prognosi positiva in ordine al buon esito delle iniziative già assunte, o prefigurate, per la regolazione della crisi o dell’insolvenza può giustificare un provvedimento giudiziale di compressione delle azioni dei creditori sul patrimonio del debitore in un contesto, quale quello della composizione, connotato in senso stragiudiziale e privo delle garanzie (nomina di un commissario giudiziale e obblighi informativi periodici) disposte per l’ipotesi di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva (articolo 44 CCII).
Limiti di accesso alla composizione negoziata
Art. 25-quinquies (Limiti di accesso alla composizione negoziata).
In vigore dal 15/07/2022
Modificato da: Decreto legislativo del 17/06/2022 n. 83 Articolo 6
L’istanza di cui all’articolo 17, non puo’ essere presentata dall’imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell’articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e 74. L’istanza non puo’ essere altresi’ presentata nel caso in cui l’imprenditore, nei quattro mesi precedenti l’istanza medesima, abbia rinunciato alle domande indicate nel primo periodo.
Il divieto in parola opera dunque nelle sole ipotesi in cui la (contestuale) procedura di liquidazione giudiziale sia stata avviata su impulso del debitore e non anche quando l’accesso allo strumento di regolazione della crisi sia stato richiesto da altri soggetti.
COMPOSIZIONE NEGOZIATA – Tribunale di Bologna, 23 Giugno 2023
La giusta interpretazione della restrizione stabilita dall’articolo 25 quinquies del Codice Civile Italiano in merito alla presentazione della richiesta di accesso al piano di Composizione negoziata della crisi è limitata alle domande formulate in base all’articolo 40 del Codice Civile Italiano e presentate da individui diversi dall’imprenditore stesso. Questo approccio interpretativo è il più coerente con lo scopo originale della restrizione e con gli obiettivi della Direttiva sull’Insolvenza.
Di conseguenza, nessun ostacolo esiste alla presentazione, da parte dell’imprenditore, di una domanda per un piano di composizione negoziata della crisi quando sono in corso procedure per la liquidazione giudiziale avviate da terze parti. Queste ultime possono essere sospese tramite la richiesta di misure protettive e la loro conferma, a meno che non sia verificabile l’attuabilità della strategia di risanamento. Invece, effetti preclusivi di natura temporanea si applicano solo alle azioni intraprese dall’imprenditore, poiché queste potrebbero indicare un tentativo di procrastinazione da parte sua.
Per approfondire
Tribunale di Bologna, 23 Giugno 2023 – COMPOSIZIONE NEGOZIATA – Accesso alle misure protettive del patrimonio ex artt. 17 e 18 CCII – Compatibilità del divieto dell’art. 25 quinquies CCII con la pendenza di procedimenti di richiesta di apertura di liquidazione giudiziale proposta da soggetto diverso dal creditore – Sussistenza.