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Invalidità di delibere di approvazione del bilancio di srl

Invalidità di delibere di approvazione del bilancio di srl

Invalidità di delibere di approvazione del bilancio di srl

Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 813/2018 pubbl. il 20/02/2018 RG n. 16278/2013, accogliendo le richieste di parte attrice, dichiara nulla la delibera adottata dall’assemblea di una srl con la quale sono stati approvati i bilanci al 31.12.2010, 31.12.2011 e 31.12.2012 ed annulla, inoltre, la delibera per la nomina dei liquidatori con conferimento dei relativi poteri e determinazione dei criteri in base ai quali svolgere la liquidazione.

Tardività delle impugnazioni – Decadenza

La società convenuta eccepisce l’intervenuta decadenza del potere di impugnare le delibere del 26.6.2013 (approvazione dei bilanci al 2010, 2011, 2012) e del 26.8.2013 (nomina dei liquidatori), per decorso del termine ex art.2479 ter c.c., non ritenendo applicabile, nel caso di specie, la sospensione feriale dei termini ex L.742/69.

Ai sensi dell’art. 2479 ter, 1° co., c.c. “le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci”.

Il Tribunale respinge tale eccezione seguendo l’orientamento di parte della giurisprudenza di merito che ritiene applicabile la disciplina della sospensione feriale dei termini anche in materia di impugnazione di delibere assembleari (v. Trib. Milano ord. 86706-1/14 ; Trib. Milano, sez. VIII, 9.10.2008, n. 11939, Trib. Catania 28.01.2010).

Violazione dei principi di verità e correttezza

Parte attrice denuncia la violazione dei principi di verità e correttezza degli impugnati bilanci per omessa indicazione dell’esatto ammontare dei debiti tributari.

Come previsto dall’orientamento giurisprudenziale, la violazione dei principi di verità e correttezza determina la nullità del bilancio poiché la delibera che lo approva presenta oggetto illecito ai sensi dell’art.2479 ter c.c. (v. Cass. 297/78 ; Cass. 5097/94 ; v. Trib. Roma 24.10.2016 secondo cui « La deliberazione di assemblea, di società di capitali, con la quale sia stato approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai precetti normativi in materia di bilancio, è da ritenersi nulla per illiceità dell’oggetto, essendo tali disposizioni poste a tutela di interessi trascendenti i limiti della compagine sociale e riguardando anche i terzi, essendo essi altresì destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, che il bilancio deve fornire con chiarezza, verità e precisione. Pertanto, un bilancio redatto in violazione dell’art. 2423, secondo comma, c.c. è, di per sé, illecito e costituisce quindi l’oggetto, illecito, della deliberazione assembleare che lo abbia approvato »).

Nello specifico, viene contestata l’errata indicazione dei debiti tributari, essendo quest’ultimi stati iscritti in bilancio solo per la quota dei tributi evasi, senza tener conto degli interessi e delle sanzioni.

Sulla base di tale contestazione, i bilanci al 2010, 2011 e 2012, approvati con la delibera assembleare impugnata, risultano nulli in quanto non sono stati rispettati i criteri previsti dalla legge e dai principi contabili che regolano l’iscrizione in bilancio dei debiti tributari.

Si ricorda che il principio contabile nazionale n.25 impone l’iscrizione dei debiti tributari al valore nominale, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi maturati ed esigibili alla data di riferimento del bilancio di esercizio.

Improponibilità della domanda ex art. 2434 bic c.c.

Altra eccezione proposta dalla convenuta riguarda l’improponibilità della domanda ai sensi dell’art. 2434 bis c.c. considerando che l’assemblea dei soci ha successivamente approvato i bilanci 2013, 2014 e 2015.

L’art. 2434 bis, 1° co., c.c. stabilisce che “le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo”.

Il Tribunale rigetta tale eccezione precisando come “il limite imposto dalla citata disposizione non può trovare applicazione nel caso di specie atteso che alla data di approvazione dei bilanci 2013, 2014 e 2015 la delibera di approvazione dei bilanci 2010, 2011 e 2012 era già stata impugnata dai soci (…)”.

Nullità della delibera per violazione dei doveri di correttezza e lealtà dell’amministratore

Nel caso in esame, la condotta dell’amministratore astrattamente conforme al dettato di legge, evidenzia in concreto una palese violazione dei doveri di correttezza e lealtà che devono essere alla base dell’agire dell’amministratore di una società.

Sulla base di quanto disposto dagli artt. 2484 e 2485 c.c., l’accertamento della causa di scioglimento e la decisione di porre in liquidazione la società compete all’amministratore e non all’assemblea dei soci, salvo che questa non vi abbia già provveduto. Spetta, inoltre, all’amministratore la convocazione dell’assemblea per la nomina dei liquidatori.

L’amministratore della società convenuta, inizialmente, ritiene opportuno rimettere all’assemblea la scelta di porre in liquidazione la società, convocando, a tal fine, apposita assemblea.

In tale occasione, non essendo stata depositata da parte dell’amministratore una situazione economico – patrimoniale aggiornata, l’assemblea viene aggiornata ad una data successiva in attesa che l’amministratore provveda al detto adempimento.

Nonostante il rinvio programmato, l’amministratore, valutando quanto accaduto nella prima assemblea come incapacità della stessa di funzionare e ricorrendo una delle ipotesi di scioglimento previste dalla legge (riduzione del capitale sociale di al di sotto del limite legale), pone autonomamente in liquidazione la società convocando l’assemblea per la nomina del liquidatore e l’individuazione dei poteri allo stesso spettanti e per la scelta delle modalità di liquidazione. Ciò, “senza tenere conto che l’assemblea, in realtà, era stata appositamente investita della relativa decisione e semplicemente rinviata a nuova data a causa della incompletezza delle informazioni per fatto dipendente dallo stesso amministratore”.

Il Tribunale, valutando i fatti sopra descritti, ritiene che “non è stata adottata alcuna iniziativa non per inerzia o incapacità di funzionamento dell’assemblea, ma a causa della mancata predisposizione da parte dell’amministratore di uno situazione patrimoniale aggiornata. (…) L’assemblea, quindi, era pienamente operante ed attiva tanto da avere sospeso ogni delibera in attesa di conoscere con esattezza la effettiva situazione patrimoniale della società”.

In conclusione, l’evidente violazione dei doveri di correttezza e lealtà posti a carico dell’ amministratore causa l’annullamento della delibera in commento (delibera di messa in liquidazione della società).