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Nuovo Scudo Penale per i Reati Tributari

Nuovo Scudo Penale per i Reati Tributari

Nuovo Scudo Penale per i Reati Tributari

Nuovo Scudo Penale per i Reati Tributari di omesso versamento di ritenute, di omesso versamento IVA e di indebita compensazione

Il recente Decreto Legge n. 34 del 30 marzo 2023 ha introdotto una speciale causa di non punibilità per i reati tributari di cui agli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater del decreto legislativo n. 74/2000, ovvero, per le fattispecie penalmente rilevanti di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, di omesso versamento IVA e di indebita compensazione.

In particolare, il c.d. “Decreto Bollette” – all’art. 23 – ha previsto un vero e proprio scudo penale per coloro che, aderendo alla tregua fiscale, definiscono le violazioni sottese alla commissione di uno dei reati tributari anzidetti – adempiendo al pagamento, integrale o rateale, del tributo evaso, “prima della pronuncia della sentenza di appello” -.

Nello specifico, ricevuto l’avviso di pagamento del tributo evaso, o del versamento della prima rata, la competente Autorità Giudiziaria procederà alla sospensione del processo di merito – in attesa di ricevere dall’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’intervenuto versamento integrale delle somme dovute (entro la data di emissione della sentenza di appello) – per successivamente pronunciare formale sentenza di assoluzione in favore dell’imputato -.

Diversamente, in caso di mancato adempimento dell’integrale obbligo contributivo entro la data di emissione della sentenza di appello, il processo riprenderà il proprio corso secondo le ordinarie modalità – non potendo l’imputato beneficiare della disciplina favorevole recentemente introdotta dall’art. 23 del c.d. “Decreto Bollette” -.

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La disciplina in commento risulta particolarmente interessante sotto molteplici profili.

In primo luogo, appare evidente come la nuova causa di non punibilità risulti maggiormente favorevole rispetto a quella precedentemente disciplinata dall’art 13 del medesimo D.Lvo n. 74/2000, secondo la quale gli autori dei reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, di omesso versamento IVA e di indebita compensazione risultavano non punibili qualora avessero estinto i debiti tributari, comprese sanzioni ed interessi, indifferibilmente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado – così dilatando il lasso temporale previsto per il pagamento integrale delle somme dovute -.

In secondo luogo, il riferimento alla sospensione del processo di merito rafforza indubbiamente la possibilità di adempiere in concreto al versamento integrale dell’importo dovuto, potendo (l’imputato) effettivamente usufruire della causa di non punibilità – tanto in pendenza del giudizio di primo grado, quanto di secondo grado (e pertanto anche in caso di condanna in primo grado) – differentemente da quanto avveniva in precedenza.

Di fatto, secondo la disciplina previgente, gli autori dei reati di cui agli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater del d.Lvo n. 74/2000 rischiavano di non poter usufruire della causa di non punibilità prevista dall’art. 13 nonostante la volontà degli stessi di estinguere il debito tributario – a fronte di un’evidente difficoltà, sul piano pratico, di adempiere al pagamento integrale degli importi dovuti, soprattutto in caso di rateizzazione, in un lasso temporale così stringente, dovendo infatti spesso sperare di ottenere un rinvio dell’udienza o di poter anticipare le rate previste per il pagamento del debito residuo dovuto -.

Ne consegue che di fatto la disciplina appena introdotta ha pertanto delineato un’effettiva diversità di trattamento per le ipotesi di cui agli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater D. Lvo n. 74/2000 rispetto alle altre fattispecie di reato tributario p. e p. dal medesimo decreto legislativo – in virtù di un minor disvalore giuridico e sociale comunemente riconosciuto alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, di omesso versamento IVA e di indebita compensazione -.

Articolo a cura di STUDIO LEGALE ORABONA Diritto Penale d’Impresa