Tutela del patrimonio: addio alla protezione del fondo patrimoniale?
Tutela del patrimonio: addio alla protezione del fondo patrimoniale?
Articolo Tutela del patrimonio: addio alla protezione del fondo patrimoniale? pubblicato su Mysolution|Post e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore
Il nuovo D.L. 27 giugno 2015, n. 83 si pone in continuità rispetto alla continua “erosione” di efficacia degli strumenti di protezione patrimoniale diretti a stabilire vincoli di indisponibilità del patrimonio aggredibile da parte dei creditori. Tra gli strumenti colpiti analizziamo il fondo patrimoniale.
Fondi patrimoniali: nuove possibilità di esecuzione forzata
Il fondo patrimoniale, strumento di grande utilizzo nell’ambito della segregazione patrimoniale, subisce una nuova (e decisiva) “erosione” del suo carattere protettivo.
In particolare, il recente D.L. 27 giugno 2015 n. 83 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2015, n. 147) mediante l’introduzione del nuovo art. 2929-bis cod. civ., rende possibile l’esecuzione forzata per i beni immobili o mobili registrati del debitore anche se sottoposti a vincolo di indisponibilità (o di alienazioni a titolo gratuito), derivante dalla costituzione di fondo patrimoniale (ovvero da un trust, da una donazione), e ciò senza la preventiva sentenza dichiarativa di inefficacia del vincolo o del trasferimento, laddove il vincolo sia sorto successivamente al sorgere del credito ed il pignoramento sia stato trascritto entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto stesso.
Attenzione: La possibilità è concessa anche ai creditori anteriori se, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, intervengono nell’esecuzione promossa da altri.
In sostanza, i creditori – in primis le banche – non sono più tenuti ad introdurre un procedimento giudiziario di revocatoria al fine di far dichiarare l’inefficacia del fondo, giudizio che spesso consentiva ai debitori maggior potere “contrattuale” verso successive soluzioni transattive con gli Istituti di credito, visti i tempi lunghi del processo e le oscillazioni giurisprudenziali in materia.
Saranno, casomai, i debitori a dover reagire con relativo procedimento di opposizione per far valere la validità del vincolo, quando contestano la sussistenza dei presupposti di operatività di tale nuova norma ovvero la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.
Atto di opposizione senza dubbio difficile da intraprendere con successo nel caso di costituzione di fondo patrimoniale, il quale “quando è posto in essere da entrambi i coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui dell’art. 2901 c.c., n. 1” (in tal senso Cass. 9 giugno 2015, n. 11862 ).
In realtà, la costituzione di un fondo patrimoniale, seppur compiuta in data anteriore al sorgere del debito, negli ultimi periodi aveva perso la sua natura “protettiva” del patrimonio famigliare, attesa la rigorosa interpretazione effettuata in materia dalla Cassazione.
Attenzione: Si premette che la costituzione di un fondo patrimoniale (art. 167 cod. civ.), operato da uno o entrambi i coniugi, comporta un limite di disponibilità di determinati beni, vincolati a soddisfare i bisogni della famiglia. In linea di principio, quindi, il creditore (art. 170 cod. civ.) non può compiere azioni esecutive (né tantomeno cautelari) sul bene protetto dal “fondo patrimoniale” allorquando questi sia a conoscenza che l’obbligazione contratta dal debitore fosse estranea ai bisogni famigliari.
Gli orientamenti giurisprudenziali
Ma proprio sull’interpretazione del termine “bisogni della famiglia” le ultime sentenza della Cassazione sembrano aver svuotato di significato il contenuto di tale tutela protettiva concessa dal Legislatore.
Limitando il campo di indagine alle controversie tributarie, i relativi debiti collegati all’attività imprenditoriale di un coniuge/contribuente, seppur nella oscillante giurisprudenza delle Commissioni Tributarie, potevano trovare adeguata “protezione/schermo” nella presenza di un fondo patrimoniale.
E così si affermava che “un bene costituito in fondo patrimoniale può essere sottoposto ad esecuzione solo per debiti di natura familiare e non per debiti legati all’attività imprenditoriale della società debitrice”, in quanto “il debito fiscale a carico della società non può trovare causa se non nell’ambito aziendale e non anche nell’ambito familiare” (Comm. Trib. Regionale Milano, Sez. 32, 13 settembre 2013 n. 111).
Tale ‘regola’ è stata riaffermata in altra decisione della stessa Commissione Tributaria Regionale Lombardia laddove si è detto che nel “caso di debiti fiscali, manca quell’inerenza immediata e diretta fra il credito e i bisogni della famiglia, con la conseguenza dell’esclusione dell’azione esecutiva su tali beni” (Comm. Trib. Regionale Lombardia, Sez. 44, 31 luglio 2014 n. 4193; in tal senso, v. anche Comm. Trib. Regionale Toscana, Sez. I, 5 maggio 2014 n. 897; Comm. Trib. Regionale Lazio, Sez. 22, 8 aprile 2014 n. 2218).
La Cassazione negli ultimi tempi ha consolidato però un orientamento molto rigoroso che, di fatto, lascia poco spazio alla tutela dei beni destinati al fondo patrimoniale, e ciò a fronte di debiti tributari.
In particolare, la Cassazione con ordinanza 24 febbraio 2015 n. 3738 (ma si veda già in precedenza la sentenza Cass. 19 febbraio 2013, n. 4011) ha sottolineato che anche nel caso in cui il debito sia stato contratto nell’ambito dello svolgimento di un’attività di impresa, ma pur sempre per soddisfare i bisogni della famiglia, non potranno essere sottratti all’azione esecutiva i beni costituiti nel fondo patrimoniale. E nei “bisogni famigliari” vengono ricomprese anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi. Si è quindi affermato che “non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell’obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio testè descritto” (Cass., ordinanza 24 febbaio 2015 n. 3738 ).
Il tutto rende davvero stretta la via per una tutela del debitore, che pur in buona fede, all’inizio di una attività di impresa, abbia voluto salvaguardare determinati beni della famiglia da future azioni compiute dai creditori.
Avv. Federico Gaballo
Riferimenti normativi
- D.L. 27 giugno 2015 n. 83, art. 12.
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