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Due diligence ed attestazioni scritte della Direzione

Due diligence ed attestazioni scritte della Direzione

Due diligence ed attestazioni scritte della Direzione

Il documento di ricerca n.204, fornito da Assirevi, aggiorna il contenuto delle Attestazioni scritte rilasciate dalla Direzione sulla base del Principio di revisione ISA Italia n.580. Con la sottoscrizione della lettera di Attestazione la Direzione afferma di aver soddisfatto le proprie obbligazioni (riconosce le proprie responsabilità) in merito alla qualità ed all’esaustività dei documenti forniti (documenti necessari richiesti dall’incarico) al fine di limitare la responsabilità del revisore/perito verso l’impresa e gli stakeholders interessati.

Scopo delle lettere di attestazioni scritte

L’attestazione è un elemento probativo (necessario ma non sufficiente sugli aspetti cui si riferisce) utilizzato dal revisore/perito per giungere all’espressione del proprio giudizio. L’ISA Italia n.580 specifica che il revisore deve chiedere alla Direzione di fornire una attestazione scritta in merito alle proprie responsabilità con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

  • che la Direzione ha adempiuto alle sue responsabilità relative alla redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, incluso, ove pertinente, la sua corretta rappresentazione;
  • che la Direzione ha fornito al revisore tutte le informazioni pertinenti e l’accesso come concordato nei termini dell’incarico di revisione e che tutte le informazioni sono state registrate e riflesse in bilancio;

Si chiarisce che tali attestazioni non sono rese condizionandole al meglio delle proprie conoscenze e convinzioni.

Il principio sottolinea che la Direzione debba avere una conoscenza sufficiente del processo seguito dall’impresa per la redazione del bilancio e delle relative asserzioni, in ragione delle sue responsabilità per la redazione del bilancio e per la gestione dell’attività dell’impresa.

Inoltre, le attestazioni della Direzione forniscono al revisore conferma, anche ai sensi e per gli effetti degli artt.1227 e 2049 c.c., della completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messa a disposizione della società di revisione ai fini dell’espletamento della sua attività, e della correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute e di quelle comunicate verbalmente e riepilogate nella lettera di attestazione.

Con la sottoscrizione della lettera di Attestazione la Direzione afferma di aver soddisfatto le proprie obbligazioni (riconosce le proprie responsabilità) in merito alla qualità ed all’esaustività dei documenti forniti (documenti necessari richiesti dall’incarico) al fine di limitare la responsabilità del revisore/perito verso l’impresa e gli stakeholders interessati.

Aggiornamento del format per le attestazioni scritte

Il documento di ricerca n.204, fornito da Assirevi, aggiorna il contenuto delle Attestazioni scritte rilasciate dalla Direzione sulla base del Principio di revisione ISA Italia n.580.

Tale aggiornamento è dovuto alle modifiche introdotte alla disciplina dei bilanci dal D.Lgs. 139/2015 e dall’approvazione definitiva (dicembre 2016) dei nuovi Principi contabili OIC.

Bisogna evidenziare che il nuovo format non modifica il giudizio che il revisore è chiamato ad esprimere in merito alla Relazione sulla gestione, il testo, infatti, fa riferimento :

  • al giudizio di coerenza delle informazioni in essa fornite con il bilancio d’esercizio (o consolidato);
  • al fatto che esso “non rappresenta un giudizio di conformità né di rappresentazione veritiera e corretta della relazione sulla gestione rispetto alle norme di legge che ne disciplinano il contenuto”.

Se ne deduce che la decorrenza delle modifiche introdotte dall’art.17 del D.Lgs. 135/2016 all’art.14 del D.Lgs. 39/2010, cioè l’indicazione nella relazione di revisione anche di una dichiarazione circa “l’eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione”, sia posticipata ai bilanci 2017.

In tal senso la norma transitoria ex art.27, co.9, D.Lgs.135/2016, che esonera da tale nuovo obbligo i bilanci degli esercizi sociali in corso alla data di entrata in vigore del decreto (agosto 2016). Tuttavia, secondo altri, essendo tale obbligo previsto dalla Direttiva 2013/34/UE e dalla Direttiva 2014/56/UE, esso sarebbe già in vigore per i bilanci 2016.

Considerando che tale controllo non sarebbe coperto da nessuna procedura, in quanto non è stato ancora pubblicato l’aggiornamento del principio di revisione SA Italia 720B, sembra ragionevole posticiparne la decorrenza ai bilanci 2017; in tal senso il CNDCEC nel documento “La relazione di revisione dei sindaci revisori per il bilancio del 2016”.

Per approfondire

Scarica il documento di ricerca Assirevi 204 “Le attestazioni della Direzione”.

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