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Il trattamento fiscale delle riserve nella fusione inversa

Il trattamento fiscale delle riserve nella fusione inversa

Stratificazione fiscale del patrimonio netto della società risultante della fusione in caso di fusione c.d. inversa secondo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 62/E

La fusione inversa e i principi contabili internazionali IAS/IFRS

In base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS l’operazione di fusione inversa (la società controllata incorpora la società controllante) non configura un’acquisizione in senso economico ma una mera riorganizzazione della struttura societaria tra imprese riconducibili al medesimo gruppo economico (business combination of entities under common control), che non comporta alcuno scambio con economie terze e che non rientra nell’ambito di applicazione dell’IFRS n.3.

Effetti contabili nella fusione inversa

Nella fusione inversa è possibile individuare, a livello contabile, due fasi:

  1. Aggregazione dei patrimoniali delle società coinvolte nella fusione: determina il sorgere di una riserva da “Differenza da fusione” pari al valore del patrimonio netto della controllante-incorporata (che comprende il valore della partecipazione nella controllata-incorporante);
  2. Annullamento delle azioni proprie della controllata-incorporante: nell’attivo dell’incorporante si genera un “Disavanzo da fusione” corrispondente alla differenza tra il valore della partecipazione nella controllata ed il valore del patrimonio netto contabile della controllante.

La fusione con natura di ristrutturazione determina, se non vi è l’intervento di economie esterne, la convergenza del bilancio consolidato con il bilancio individuale.

Effetti contabili secondo  OIC 4

L’OIC 4 prevede che, sotto il profilo contabile, “il complesso economico unificato dopo la fusione non può che avere lo stesso valore, sia che si effettui una incorporazione diretta o una incorporazione rovesciata”; vale a dire che il patrimonio netto post-fusione inversa deve essere uguale al patrimonio netto post-fusione diretta, in quanto il valore complessivo delle due società incorporate è sempre lo stesso.

Tuttavia, l’OIC 4 non fornisce alcuna indicazione in merito alla composizione e alla natura delle singole voci del patrimonio netto.

Quindi, nella fusione inversa si producono gli stessi effetti contabili che si avrebbero nella fusione diretta.

Trattamento fiscale delle riserve nella fusione inversa secondo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 62/E

Come indicato nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 62/E diffusa il 24/05/2017, “si ritiene che, sotto il profilo giuridico formale, il patrimonio netto che si conserva all’esito di un’operazione di fusione sia sempre quello della società che sopravvive legalmente alla fusione, ossia, quello della società incorporante”.

Pertanto, la stratificazione delle voci del patrimonio netto “segue” l’impostazione giuridica della società che sopravvive alla fusione.

Poiché, inoltre, la disciplina fiscale non discrimina tra l’ipotesi di fusione diretta e quella inversa, seguendo l’impostazione giuridica formale dell’art.172 del Tuir, nella fusione inversa troverà applicazione il comma 5 dell’art.172 Tuir.

Il citato comma 5 disciplina il trattamento fiscale applicabile alle riserve in sospensione d’imposta, stabilendo che “Le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell’ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l’eventuale avanzo da fusione. Questa disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell’avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale delle società fuse o incorporate si intendono trasferite nel capitale della società risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza”.

Nel caso in cui la società incorporata non abbia iscritto in bilancio alcuna riserva in sospensione d’imposta, la citata risoluzione n.62/E precisa che “si ritiene che nessun obbligo fiscale deve gravare in tal senso su ALFA (incorporante) post fusione, se non quello di mantenere la stratificazione fiscale che il patrimonio netto aveva ante fusione”.

Alla riserva da “Differenza da fusione” si applica il comma 6 dell’art.172 Tuir, che regola la natura da attribuire all’avanzo da fusione e all’aumento di capitale della società incorporante, il quale stabilisce che “all’aumento di capitale, all’avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l’attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa, diverse da quelle già attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione dell’avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata”.

Per approfondire

Stratificazione fiscale del patrimonio netto della società risultante della fusione in caso di fusione c.d. inversa secondo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 62/E