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Linee guida per la nomina di esperti in valutazione da parte del Tribunale

Linee guida per la nomina di esperti in valutazione da parte del Tribunale

Linee guida per la nomina di esperti in valutazione da parte del Tribunale

Le linee guida raccolgono gli orientamenti della Sezione su questioni ricorrenti e sono state predisposte a seguito di riunioni dei magistrati della Sezione con il Conservatore del registro delle imprese di Milano e con rappresentanti designati dal Consiglio notarile di Milano, dall’Ordine degli avvocati di Milano e dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano.

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Nomina di esperti per la redazione di relazioni concernenti operazioni sociali

La nomina da parte del tribunale di esperti per la redazione di relazioni aventi ad oggetto i presupposti di talune operazioni sociali (artt. 2343 primo comma, 2343bis secondo comma, 2500ter secondo comma, 2501sexies terzo e quarto comma, 2501bis quarto comma, 2506ter terzo comma, 2545undecies secondo comma, cc) trova la sua ratio nella necessità di individuare soggetti dotati dei requisiti di professionalità e indipendenza, requisiti presupposti dalla natura dell’incarico, di oggettiva verifica tecnica nell’interesse dei soci e dei terzi 5 il ricorso dovrà quindi essere strutturato in modo da fornire al tribunale tutti gli elementi necessari per tale individuazione e dunque contenere:

  • una descrizione sufficientemente dettagliata della operazione che richiede la redazione della relazione da parte dell’esperto ovvero il richiamo alle specifiche delibere relative a tale operazione;
  • l’indicazione dei professionisti e/o delle società di revisione che ricoprono l’incarico di sindaco e di revisore nonché di quelli operanti quali consulenti o fornitori di servizi alla società e/o alle società correlate, onde evitare che la scelta del tribunale cada su costoro, di per sé da considerare privi del requisito di indipendenza come si è già visto sub B, i relativi procedimenti sono da considerare coinvolgenti una sola parte e quindi non richiedono la instaurazione di alcun contraddittorio nel decreto la nomina dell’esperto viene sottoposta alla condizione di efficacia rappresentata dal rilascio da parte dell’esperto nominato di dichiarazione di indipendenza

Il decreto di nomina deve essere comunicato dalla parte ricorrente all’esperto nominato, al quale non sarà quindi inviata alcuna comunicazione dalla cancelleria a seguito del decreto di nomina tra la società ricorrente e l’esperto si instaura un rapporto negoziale,
al cui ambito va ricondotta la determinazione della misura del compenso dell’esperto: in caso di mancato accordo tra le parti la relativa controversia sarà oggetto di procedimento contenzioso.

Nomina di esperti ex art. 2501 sexies c. c.

Per la redazione della relazione di cui al secondo comma dell’art.2501sexies cc il terzo comma della stessa norma prevede che:

“L’esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell’art.2409bis e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata in mercati regolamentati, l’esperto è scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della CONSOB.”

La designazione dell’esperto da parte del tribunale è quindi necessaria solo nel caso di spa o di sapa ed è vincolata, quanto ai requisiti di professionalità dell’esperto, alle indicazioni normative. In via generale la scelta deve cadere su di un revisore legale dei conti o su di una società di revisione legale dei conti di cui all’ art.2409 bis c. c.

Nomina di esperti per la valutazione della partecipazione del socio receduto od escluso

La nomina di esperto per la determinazione del valore della partecipazione del socio receduto ed escluso ai sensi degli artt. 2437ter ultimo comma, 2473 terzo comma, 2473bis cc è provvedimento destinato ad incidere sugli interessi di due parti:

  • il socio receduto od escluso, richiedente la nomina a fronte di una determinazione del valore da parte della società ritenuto non congruo,
  • la società tenuta alla liquidazione della partecipazione,

e come tale richiede l’instaurazione del contraddittorio. Secondo gli orientamenti del Tribunale di Milano il procedimento è esperibile anche nel caso nel quale la società abbia omesso ogni determinazione nel termine di legge e laddove la società, nel caso di recesso, abbia svolto eccezione circa la insussistenza dei presupposti per l’esercizio del recesso ritenuta dal tribunale infondata nell’ambito di una valutazione incidenter tantum.

Per approfondire

Scarica: Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria