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Perizia rivalutazione partecipazioni 2022 entro il 15.6.2022 con versamento imposta sostitutiva pari al 14% del valore della partecipazione.

Perizia rivalutazione partecipazioni 2022

Perizia rivalutazione partecipazioni 2022

Ritorna, ma a costo maggiorato, l’ennesima riapertura dei termini per rivalutare le partecipazioni in società non quotate

La perizia rivalutazione partecipazioni 2022 dovrà essere redatta e giurata entro il 15.6.2022 con versamento imposta sostitutiva pari al 14% del valore della partecipazione entro la stessa data.

L’art. 29 del DL 17/2022, come già anticipato, proroga anche per l’anno 2022 la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), suscettibili di produrre plusvalenze ai sensi dell’art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.

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Chi può rivalutare

Possono optare per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate:

  • le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa;
  • le società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
  • gli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa;
  • i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle Convenzionicontro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia.

Quali partecipazioni è possibile rivalutare

L’art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR contempla fattispecie reddituali conseguibili esclusivamente al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali. Le persone fisiche e gli enti non commerciali possono avvalersi dell’agevolazione soltanto con riferimento alle partecipazioni (in società non quotate) possedute al di fuori dell’ambito dell’attività imprenditoriale eventualmente esercitata.

Costituiscono partecipazioni rivalutabili:

  • le partecipazioni rappresentate da titoli (azioni);
  • le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di srl odi società di persone);
  • i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es. diritti di opzione,warrant, obbligazioni convertibili in azioni).

Possesso alla data dell’1.1.2022

Per avvalersi della rideterminazione del costo dei terreni o delle partecipazioni non quotate, è necessario possedere il bene alla data dell’1.1.2022.

Perizia di rivalutazione e versamento imposta

Gli adempimenti per perfezionare l’operazione, che consente di affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite in caso di cessione a titolo oneroso di terreni o partecipazioni, andranno portati a termine entro il 15 giugno 2022. Occorrerà quindi:

  • effettuare la redazione e il giuramento di un’apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
  • procedere con il versamento in autoliquidazione di un’imposta sostitutiva del 14% sul valore periziato, da parte del contribuente.

È possibile eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva in tre rate annuali di pari importo a partire dal 15.6.2022, applicando un interesse annuo del 3%.

Perizia di rivalutazione e versamento imposta 2022 a cura di @periziedistima @studiopanato Share on X

Per approfondire

È in Gazzetta il “decreto Energia”. Ritorna, ma a costo maggiorato, l’ennesima riapertura dei termini per rivalutare i terreni, edificabili e a destinazione agricola, e le partecipazioni in società non quotate