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Recesso del socio denza intervento del notaio

Recesso del socio senza intervento del notaio

Recesso del socio senza intervento del notaio

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 13 febbraio 2012, Prot. 0030197, ha affrontato la problematica del rimborso della partecipazione al socio recedente o escluso (ex artt. 2473 e 2473-bis c.c. ) mediante l’utilizzo di riserve disponibili, fornendo istruzioni sugli adempimenti amministrativi necessari a darne pubblicità al Registro delle imprese. Articolo pubblicato su Mysolution| Post e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore.

 

Premessa

Il recesso del socio è tema particolarmente complesso e delicato nella vita di una società. La dichiarazione di recesso ha natura di atto unilaterale recettizio, risolutivamente condizionato ex lege alla revoca della delibera legittimante il recesso o alla messa in liquidazione volontaria della società, pertanto produce effetti dalla data del suo ricevimento. A partire da tale data, come confermato dalla massima I.H.5 dei notai del triveneto, i diritti sociali connessi alla partecipazione per la quale è stato esercitato il recesso sono sospesi, conservando il socio recedente esclusivamente la titolarità formale della partecipazione finalizzata alla liquidazione della stessa.

La dichiarazione di recesso è irrevocabile una volta pervenuta alla società. Il valore della partecipazione da liquidare deve essere determinato con riferimento a detta data.

 

La valutazione della quota (cenni)

Il dettato normativo, coerentemente con la miglior dottrina, pur lasciando all’esperto ampia libertà sui metodi valutativi, obbliga a determinare il valore della partecipazione in base a due criteri fondamentali:

  • criterio proporzionale (escludendo quindi sconti di minoranza/illiquidità o premi di maggioranza);
  • valore di mercato (da non sottovalutare la difficoltà a reperire informazioni pubbliche su valore di mercato partecipazioni o aziende Pmi).

Segnaliamo in particolare precedenti articoli dove abbiamo approfondito il diritto di recesso e la valutazione della partecipazione anche alla luce dei nuovi principi italiani di valutazione e con l’ausilio delle massime del Notariato.

 

La nota del MISE

L’iscrizione delle variazioni intervenute nella compagine sociale della società a responsabilità limitata a seguito della liquidazione della quota al socio receduto o escluso, mediante l’utilizzo delle riserve disponibili e il conseguente «accrescrimento» delle partecipazioni non rappresenta secondo gli esperti del MISE:

“un vero e proprio acquisto da parte dei soci superstiti, atteso che la partecipazione è propriamente “rimborsata” dalla società mediante l’utilizzo di riserve e non già acquistata dagli altri soci verso il pagamento di un corrispettivo, sicchè non ricorrono, a stretto rigore, gli estremi per l’applicazione dell’art. 2470 del codice civile. Si configurerebbe, pertanto, un’ipotesi atipica di modifica dell’assetto societario per il quale la legge non ha espressamente previsto la modalità di comunicazione al registro delle imprese. Secondo questo oriendamento, ai fini dell’iscrizione delle variazioni intervenute nella compagine sociale, occorre procedere alla presentazione di apposita domanda, sottoscritta da un amministratore, corredata dalla copia semplice (scansione ottica) della delibera della società che dispone della liquidazione della quota al socio receduto o escluso, mediante l’utilizzo delle riserve disponibili e il conseguente accrescimento delle partecipazioni dei soci rimasti”

 

Iscrizione al Registro Imprese senza l’intervento del Notaio.

L’iscrizione al Registro Imprese può quindi essere effettuata da un amministratore, utilizzando i modelli S2 (quadro note) e Intercalare S, e allegando la copia semplice (scansione ottica) della delibera della società (redatta senza intervento del notaio).

Per approfondire

Scarica la Nota del 13 febbraio 2012, Prot. 0030197 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha affrontato la problematica dei trasferimenti di quote di Srl derivanti da recesso o esclusione di socio (ex artt. 2473 e 2473-bis) fornendo istruzioni sugli adempimenti amministrativi necessari a darne pubblicità al Registro delle imprese.

 

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