Rivalutazione fiscale partecipazioni novembre 2020
Rivalutazione fiscale partecipazioni novembre 2020
Il Decreto Legge Rilancio, all’art. 137, ha previsto la possibilità di rivalutare i terreni e le partecipazioni entro il 30 settembre 2020 posseduti non in regime di impresa al 1 luglio 2020.
In sede di conversione in legge del decreto Rilancio il termine del 30 settembre è stato posticipato al 15 novembre 2020 sia per il versamento della prima rata che per la redazione e il giuramento della perizia.
Non si tratta quindi di una semplice proroga ma di una riapertura con una data di riferimento del possesso diversa: 1° luglio invece che 1° gennaio.
Riferimento normativo.
Art. 137 Decreto Rilancio n. 34/2020 – Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
- Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020.
- Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all’11 per cento e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all’11 per cento.
- Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 37 milioni di euro annui dal 2023 al 2028, si provvede ai sensi dell’articolo 265.”
La Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del decreto Rilancio apporta nell’allegato 1 delle modifiche all’art. 137 del Decreto rilancio:
“All’articolo 137:
– al comma 1, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2020»;
– al comma 3, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «, valutate»”