La valutazione d’azienda nella composizione negoziata della crisi
La valutazione d’azienda nella composizione negoziata della crisi
Il D.L. 24 agosto 2021, n.118 viene introdotto in un momento in cui le misure di sostegno alla liquidità delle imprese adottate nel corso dell’emergenza sanitaria si avviano verso un inesorabile e progressivo esaurimento, malgrado non siano ancora stati recuperati i livelli di produttività precedenti alla pandemia.
L’esperto si troverà nei prossimi mesi ad affrontare importanti sfide professionali. Per questo ci appare utile segnalare un interessante articolo contenuto nella rivista Il Diritto della Crisi in merito alla valutazione d’azienda nella composizione negoziata della crisi (link in fondo al post).
Obiettivi del D.L. 24 agosto 2021, n.118
L’obiettivo del Decreto è di introdurre strumenti che aiutino le imprese:
- a prevenire e gestire efficacemente quelle situazioni di difficoltà che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, favorendo la continuazione, anche indiretta, dell’attività̀ d’impresa nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti (debitore, creditori, fornitori, ecc.),
- oppure, a consentire rapide liquidazioni quando non sussistano concrete prospettive di risanamento, in modo da garantire una corretta allocazione delle risorse per l’efficienza del sistema economico generale.
La stima della liquidazione del patrimonio nell’ambito della composizione negoziata
Nel corso della composizione negoziata della crisi vi sono diverse fasi in cui può essere necessario all’esperto stimare la liquidazione del patrimonio con particolare riferimento al valore di realizzo dell’azienda e dei suoi rami o al relativo canone di affitto:
- al momento dell’accettazione dell’incarico,
- nel caso di presentazione di una istanza autorizzativa per la cessione dell’azienda o di rami di essa al Tribunale,
- per la stima dell’alternativa liquidatoria del patrimonio,
- nella redazione della relazione finale sia con esito positivo che negativo.
Nel caso in cui durante la composizione negoziata della crisi l’imprenditore intenda procedere alla cessione dell’azienda o di suoi rami, l’esperto, se sentito dal Tribunale nel procedimento autorizzativo ai fini della deroga dell’articolo 2560 c.c., potrà essere chiamato ad esprimersi sulla congruità del prezzo, sulle modalità con cui si è arrivati all’individuazione dell’acquirente e su ogni altro elemento ritenuto utile dal Tribunale.
Inoltre, in qualunque momento risulti utile per le trattative, è opportuno che l’esperto proceda alla stima delle risorse derivanti dalla liquidazione dell’intero patrimonio o di parti di esso e, ove siano richieste competenze diverse dalle proprie, che proponga alle parti la nomina congiunta di un professionista di fiducia di tutte, che proceda alle valutazioni necessarie, con costi ripartiti tra di esse.
Per approfondire
Rimandiamo all’articolo della rivista Diritto della Crisi: Composizione negoziata della crisi: la stima della liquidazione del patrimonio