Linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi 2015
Linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi 2015
Articolo pubblicato su Mysolution e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore
Le Linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi, pubblicate 28/04/2015, sono finalmente giunte alla seconda edizione essendosi conclusa la fase di consultazione pubblica. Rappresentano un indispensabile documento per chi ( professionisti, sindaci, amministratori ed istituti di credito) si trova a dover valutare il ricorso a nuova finanza per sostenere un’impresa in crisi.
Un primo commento al documento presentato lo scorso anno potete trovarlo in un nostro precedente articolo “Linee guida per il finanziamento alle Imprese in crisi 2014”
Obiettivo delle linee guida
Obiettivo dichiarato, come nella prima edizione, è quello di fornire un supporto agli operatori al fine di ridurre le incertezze che si posso incontrare nel finanziamento delle operazioni di ristrutturazione. Le Linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi hanno lo scopo di suggerire prassi virtuose e comportamenti che, pur non essendo strettamente imposti dalla legge, possono aumentare il grado di sicurezza delle operazioni di finanziamento
Struttura del documento
La struttura delle Linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi non è stata oggetto di modifiche e si può cosi riassumere:
- una prima parte, di carattere generale, esamina gli strumenti previsti dalla legge per il risanamento delle imprese, gli attori (professionista e attestatore), il piano di risanamento e infine l’attestazione;
- una seconda parte analizza, in sezioni specificamente dedicate, i singoli strumenti di soluzione della crisi: piano di risanamento attestato, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo nelle sue varie forme.
I singoli paragrafi contengono una breve illustrazione del quadro normativo di riferimento, una descrizione dei comportamenti virtuosi e delle opportunità offerte dalla nuova legge, una succinta motivazione degli stessi.
Strumenti per la ristrutturazione di un’impresa in crisi
Una problematica di particolare rilevanza nel concreto è quella legata alla capacità di finanziamento per le imprese in stato di crisi, sia durante la fase di esecuzione del piano, sia durante la così detta “fase interinale” tra la redazione del piano e la sua effettiva esecuzione.
La ristrutturazione di un’impresa in crisi è raramente possibile senza il ricorso a nuovi finanziamenti a titolo di debito. La nuova finanza, infatti, consente di disporre di maggiori risorse sia per la gestione della fase di emergenza, sia per la successiva impostazione del processo di ritorno al valore. D’altro canto l’operazione di finanziamente nè è agevole né è scevra di rischi per le parti e va quindi ben analizzata. Le linee guida vogliono supportare proprio questa analisi.
La guida raccomanda che, in una situazione di crisi d’impresa, è opportuno che l’erogazione di nuovi finanziamenti, la concessione di garanzie e in genere il compimento di atti potenzialmente revocabili e/o atti che possono dar luogo a responsabilità penale o civile siano effettuati nell’ambito di un piano attestato, di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un concordato preventivo (raccomandazione n.1).
L’ordinamento giuridico prevede tre diverse procedure, finalizzate alla gestione e al superamento dello stato di crisi delle imprese. Elemento comune è che l’impresa predisponga un piano di risanamento in cui si individuino le cause, analizzino le possibili alternative e delineino nel dettaglio le strategie e gli interventi concreti volti a superare le difficoltà economiche e finanziarie:
- il “piano di risanamento attestato” (art. 67, comma 3°, lett. d);
- l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis);
- il concordato preventivo (art. 160 e seguenti).
I tre strumenti hanno caratteristiche diverse, e si collocano lungo una scala ideale di crescente incisività degli interventi consentiti per il risanamento.
Le principali differenze tra piano di risanamento attestato ed accordo di ristrutturazione dei debiti sono qui brevemente riportate:
- l’accordo di ristrutturazione è soggetto a pubblicità, il piano attestato non lo è, salvo che il debitore ne chieda la pubblicazione nel registro delle imprese (al fine di ottenere benefici fiscali);
- l’accordo di ristrutturazione è soggetto ad un vaglio preventivo del tribunale, a differenza del piano attestato, la cui verifica giudiziale è soltanto eventuale e successiva, qualora la crisi non sia stata risolta e degeneri;
- solo l’accordo di ristrutturazione, in presenza di determinate condizioni, consente la protezione del patrimonio in pendenza delle trattative, sotto la supervisione di un giudice;
- solo l’accordo di ristrutturazione, con l’intervento di un giudice, consente infine l’ottenimento di finanziamenti assoggettati ad una disciplina di favore e l’effettuazione di pagamenti in condizioni di certezza circa la loro liceità.
La procedura di concordato preventivo, più volte riformata, pare oggi adeguata a garantire ad un’impresa in difficoltà il mantenimento della continuità aziendale. La presentazione della domanda di concordato preventivo consente all’impresa di proteggere il proprio patrimonio da conseguenze pregiudizievoli, connesse sia ad aggressioni di creditori, sia all’impoverimento che consegue alla situazione di difficoltà finanziaria.
Il vantaggio comune alle tre procedure è rappresentato dalla possibilità, in caso di successivo fallimento, di esenzione da revocatoria fallimentare per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere durante l’esecuzione dei piani.
Per chi fosse interessato ad approfondire l’argomento rimandiamo al precedente articolo: Guida agli strumenti per la risoluzione della crisi d’impresa
Per approfondire
Documenti liberamente consultabili citati nel testo: