Profili penalistici per crediti ricerca e sviluppo inesistenti
Profili penalistici crediti ricerca e sviluppo inesistenti
Inauguriamo, con questo primo articolo, la partnership con lo Studio legale Orabona | Avvocati penalisti, con l’intento di sensibilizzare imprenditori e manager su rischi e sanzioni penali in cui può incorrere chi fa impresa. Questa è solo la prima di una serie di collaborazioni che annunceremo nei prossimi mesi il cui obiettivo è fornire ai nostri clienti strumenti sempre più strutturati e completi a supporto del loro sviluppo imprenditoriale, pur salvaguardando il nostro essere boutique.
Lo Studio Legale Orabona possiede una specifica competenza in tutti i rami del diritto penale dell’economia, tra cui, il diritto penale societario, fallimentare e tributario, le incriminazioni a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i reati finanziari, bancari e contro il patrimonio, le violazioni alla disciplina urbanistica ed ambientale.
Profili penalistici per crediti ricerca e sviluppo inesistenti Condividi il TweetAlcune premesse di ordine generale sulla Circolare 31/e del 2020.
La Circolare n.31/E del 202 ha fornito precise indicazioni in merito alla gestione degli interpelli che involgono anche questioni di carattere tecnico di competenza di Amministrazioni diverse dalla Agenzia delle Entrate e che, come tali, presuppongono un previo coordinamento con altre Amministrazioni il cui parere tecnico è un requisito indefettibile per l’applicazione di una determinata disciplina fiscale.
Sul punto, la Circolare in oggetto ha ridefinito le modalità di gestione delle istanze di interpello, precisando come spetti all’Agenzia delle Entrate verificare se sussistano o meno i presupposti necessari per l’ammissione al beneficio da parte del contribuente.
Invero, nel caso in cui – a seguito dei predetti controlli – si accerti che le attività e/o spese sostenute non siano ammissibili al credito d’imposta (ricerca e sviluppo), si configurerà un credito inesistente per mancanza, totale o parziale, del requisito costitutivo e non un credito non spettante, con la conseguenza che il relativo atto di recupero dovrà essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo del credito in compensazione.
Profili penalistici sottesi alla Circolare 31/E 2020.
Occorre inoltre evidenziare in questa sede come la disciplina contenuta nella Circolare 31/E 2020 possa assumere rilievo in ambito penale/tributario sotto il profilo del sistema delle indebite compensazioni sia di crediti inesistenti, sia di crediti non spettanti – fattispecie entrambe disciplinate dall’art. 10 quater del D.lgs. 74/2000 -.
In particolare, il primo comma della norma in esame punisce con la pena della reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi le somme dovute utilizzando in compensazione – ai sensi del D. Lvo 241/1997 art. 17 – crediti non spettanti per un importo superiore ad € 50.000,00.
Inoltre, il comma 2 della medesima fattispecie incriminatrice punisce con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, sempre ai sensi del citato D. Lvo 241/1997 art. 17, crediti inesistenti per un importo superiore ad € 50.000,00.
Ne consegue come per il legislatore l’indebita compensazione attuata mediante l’utilizzo di crediti inesistenti sia caratterizzata da un maggior disvalore sociale – cui, pertanto, attribuisce una sanzione penale più elevata -.
La fattispecie di cui all’art.10 quater D.lgs. 74/2000 rientra altresì tra i reati tributari c.d. presupposto della responsabilità amministrativa delle società prevista da D. Lvo 231/2001. Invero, l’art. 25 quinquiesdecies comma 1 bis del citato decreto prevede nel caso di indebita compensazione, commessa nell’ambito di sistemi fraudolenti transazionali e finalizzata ad evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore di dieci milioni di euro, una sanzione pecuniaria a carico dell’Ente o della società fino a quattrocento quote, aumentata di un terzo nel caso di conseguimento da parte dell’ente di un profitto di rilevante entità.
Senza sottacere come, la condanna per il reato di indebita compensazione previsto all’art. 10 quater D.lvo 74/2000 comporti sempre la confisca – che segue al sequestro – diretta o per equivalente dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato e, vieppiù, anche nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. “patteggiamento”).
Alla luce di quanto sopra esposto, appare dunque evidente come un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei reati di indebita compensazione dovrà essere esercitato dagli organi istituzionalmente preposti al controllo delle società, ovvero, dagli amministratori, collegio sindacale, revisori ed ODV, organo, quest’ultimo, deputato all’attività di controllo, attuazione, gestione ed aggiornamento periodico del Modello Organizzativo ex D. Lvo 231/2001.
Avv. Alessandra Capalbo
Studio Legale Orabona | Avvocati penalisti