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Tag Archivio per: Amministratori e divieto di concorrenza  Amministratori e divieto di concorrenza ex art. 2390 cc come da Corte di Cassazione n. 14226 del 23 maggio 2023

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Articoli

Amministratori e divieto di concorrenza

21 Giugno 2024/in Articoli, Fisco e Società, Societario/da Fisco e societa

Amministratori e divieto di concorrenza 

Amministratori e divieto di concorrenza ex art. 2390 cc come da Corte di Cassazione n. 14226 del 23 maggio 2023

L’Articolo 2390 del Codice Civile rappresenta una fondamentale tutela per le società, prevenendo situazioni di conflitto di interesse che potrebbero compromettere la gestione e la competitività della società stessa. Gli amministratori devono essere consapevoli delle restrizioni imposte da questo articolo e agire sempre nel rispetto delle norme per evitare sanzioni e responsabilità personali. La sentenza della Corte di Cassazione n. 14226 del 23 maggio 2023 ha ulteriormente chiarito che per configurare una violazione del rilevamento di concorrenza è necessario un complesso di atti coordinati e continuativi, non essendo sufficiente un singolo atto di concorrenza.

Contenuto dell’articolo 2390

L’Articolo 2390 del Codice Civile recita:

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare
un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo
autorizzazione dell’assemblea.
Per l’inosservanza di tale divieto l’amministratore può essere revocato dall’ufficio e risponde dei danni.

Analisi del Divieto

Il divieto di concorrenza previsto dall’Articolo 2390 ha lo scopo di evitare che gli amministratori possano trovarsi in situazioni di conflitto di interesse che potrebbero danneggiare la società che amministrano. In particolare, il divieto si articola in tre principali restrizioni:

  1. Assunzione della qualità di soci illimitatamente responsabilità in società concorrenti : Gli amministratori non possono diventare soci con responsabilità illimitata in altre società che operano nello stesso settore di mercato.
  2. Esercizio di attività concorrente per conto proprio o di terzi : Gli amministratori non possono svolgere attività che competono direttamente con quelle della società che amministrano, né per conto proprio né per conto di terzi.
  3. Ruolo di amministratori o direttori generali in società concorrenti : Gli amministratori non possono ricoprire posizioni di amministrazione o direzione generale in altre società che competono con la società che amministrano.

Conseguenze della Violazione

In caso di violazione del divieto di concorrenza, l’amministratore può essere revocato dall’ufficio e rispondere dei danni causa alla società. La revoca può essere decisa dall’assemblea dei soci, che ha anche il potere di autorizzare preventivamente l’amministratore a derogare al divieto di concorrenza.

Approfondimento: sentenza della Corte di Cassazione n. 14226 del 23 maggio 2023

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14226 del 23 maggio 2023 ha stabilito che, per incorrere in violazione del divieto di concorrenza ai sensi dell’art. 2390 cc, l’amministratore deve esercitare, per conto proprio o di terzi, un’attività concorrenziale che consti di un complesso di atti coordinati ed unificati sul piano funzionale. Non è sufficiente, quindi, il compimento di un solo atto di concorrenza.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla proposizione di un’azione di responsabilità sociale, ai sensi dell’art. 2476 cc, nei confronti dell’amministratore unico di una società a responsabilità limitata in liquidazione, per aver violato il divieto di concorrenza ai sensi dell’art. 2390 cc Nel caso di specie, la società fondava la propria domanda sul presupposto che l’amministratore unico, in vigenza del rapporto di amministrazione, avesse sottratto alla stessa la propria banca dati, contenente informazioni dettagliate sulla propria clientela.

La Decisione

La Corte di Cassazione, in via preliminare, ha ritenuto applicabile il divieto di concorrenza ex art. 2390 cc, in ragione del particolare rapporto fiduciario intercorrente tra la società e l’amministratore. In particolare, l’art. 2390 cc prevede che “gli amministratori non possono […] esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi”.

Ad ogni modo, perché un’attività possa qualificarsi come concorrente ai sensi dell’art. 2390 cc, è necessario che vi sia un complesso di atti compiuti in modo continuativo e sistematico, finalizzati ad uno scopo concorrenziale. Il compimento di un solo atto di concorrenza, pertanto, non integra la fattispecie in esame, ma potrebbe piuttosto configurare un conflitto di interessi, ex art. 2391 cc, ovvero una violazione del generale dovere di fedeltà.

Alla luce di quanto detto, con riguardo al caso di specie, la Corte di Cassazione non ha ritenuto applicabile l’art. 2390 cc, in quanto la Corte di Appello di Ancona ha ritenuto provata la sola sottrazione della banca dati della società che, essendo un atto unico, non può integrare la fattispecie del divieto di concorrenza.

 

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