Falso in bilancio e autoriciclaggio
Falso in bilancio e autoriciclaggio
Cosa cambierà con il nuovo disegno di legge
Articolo pubblicato su Mysolution e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore
Il disegno di legge contenente le “Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio” si propone di riformulare integralmente la disciplina del falso in bilancio, modificare quanto previsto dagli articoli 2621 (“False comunicazioni sociali”) e il 2622 (“False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori”) del codice civile.
NORMATIVA ATTUALE
In materia di false comunicazioni sociali la disciplina attualmente vigente stabilisce quanto segue:
all’art. 2621, c.c.:
- la reclusione fino a 2 anni per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che commettono il fatto al fine di conseguire per sé o per altri ingiusto profitto e in modo da indurre in errore i destinatari;
- le tre seguenti ipotesi di esclusione di punibilità:
- le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento;
- il fatto è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
All’art. 2622, c.c.:
- per le società quotate sono previste:
- la reclusione da 3 mesi a tre anni per i soggetti di cui all’art. 2621, c.c. che commettono il fatto, non soltanto in modo da indurre in errore i destinatari, ma anche arrecando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori;
- una pena più severa (reclusione da 1 a 4 anni);
- la procedibilità d’ufficio del delitto;
- la reclusione da 2 a 6 anni, nel caso in cui il fatto procura “grave nocumento ai risparmiatori”;
- infine le stesse tre ipotesi di esclusione di punibilità previste dall’art. 2621, c.c.
LE NOVITÀ DEL DISEGNO DI LEGGE N. 19
Di seguito si intendono illustrare le principali novità proposte nel suddetto disegno di bilancio in tema di falso in bilancio e riciclaggio:
- le false comunicazioni sociali oggetto dell’art. 2621, c.c. sono considerate reato di pericolo perseguibile d’ufficio. Inoltre, sono punibili con la reclusione da 1 a 5 anni, pena che consente anche le intercettazioni telefoniche;
- per le società quotate sono previste pene più severe:
- la reclusione da 2 a 6 anni;
- la reclusione da 3 a 12 anni se il danno provocato è grave;
- l’eventuale danno patrimoniale arrecato alla società, ai soci o ai creditori è una aggravante che comporta l’inasprimento della pena;
- l’eliminazione delle cause di non punibilità;
- l’inserimento del delitto relativo alla falsità della revisione, tra i reati-presupposto;
- l’estensione della responsabilità da reato degli enti ai reati tributari;
- introduzione del reato di auto riciclaggio, definito dal Consiglio superiore della magistratura come “il reimpiego e la reimmissione sul mercato di risorse provenienti da reato, da parte di chi lo abbia commesso”.
CONCLUSIONI
La proposta di riforma ha ampia portata e se entrasse in vigore porterebbe notevoli modifiche al nostro ordinamento, innanzitutto introducendo il reato di autoriciclaggio, il reato di falsità della revisione ed estendendo la responsabilità da reato degli enti ai reati tributari.
Inoltre, la riforma configura le false comunicazioni sociali come reato perseguibile d’ufficio non solo per le quotate, ma per tutte le società. L’unica eccezione è costituita dalle società piccole (società con attivo in 3 anni non superiore a 300mila euro, ricavi del triennio non oltre 200mila euro e debiti non oltre i 500mila euro), per cui l’iniziativa di parte è necessaria.
Certamente obiettivo della riforma è potenziare e rendere più efficaci gli strumenti a disposizione della magistratura e delle forze di polizia per contrastare sia i reati tributari e di falso in bilancio, sia il crimine organizzato.
Purtroppo per quanto gli obiettivi paiano condivisibili gli strumenti proposti per raggiungerli destano più di qualche perplessità.
Particolare preoccupazione deriva dall’assenza di previsione di ipotesi di esclusione di punibilità, meccanismo complesso e certamente migliorabile, ma che trovava la sua ragion d’essere nel non voler sanzionare le scarse alterazioni della corretta rappresentazione contabile.