Cessione di quote: clausola compromissoria e clausola di prelazione
Cessione di quote: clausola compromissoria e clausola di prelazione
Clausola compromissoria
Ai sensi dell’art.808 c.p.c. “Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d’arbitrato. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi dell’articolo 807.
La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria”.
Sentenza n. 2158/2018 pubbl. il 27/02/2018
La sentenza n. 2158/2018 del Tribunale di Milano pubbl. il 27/02/2018 RG n. 54275/2015 accogliendo la domanda di parte attrice condanna la convenuta al pagamento del prezzo di cessione delle quote di una S.r.l.
Parte convenuta, in virtù di una clausola arbitrale prevista nello statuto, propone l’eccezione d’incompetenza del giudice ordinario a conoscere la controversia.
La clausola compromissoria presente nello Statuto della s.r.l. demanda espressamente agli arbitri “le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori”.
Il Tribunale ritiene tale eccezione infondata in quanto:
“la disciplina statutaria riguarda diritti e obblighi intercorrenti tra le parti in conseguenza della titolarità delle quote e in particolare viene ad investire vicende di cessione di quote solo per quanto rilevante ai fini di opponibilità dell’operazione nei confronti della società (tanto che è pacificamente esclusa in giurisprudenza anche una efficacia “reale” delle clausole di prelazione statutarie), laddove la presente controversia riguarda semplicemente l’esecuzione di obblighi nascenti da una ordinaria operazione di compravendita (sia pure di quote sociali) e così di profili che, nel caso di specie, attengono esclusivamente agli interessi privati delle parti contrapposte senza invece alcuna incidenza sull’assetto dei rapporti sociali regolati dallo Statuto”.
Per una maggiore comprensione degli argomenti sopra esposti, il Tribunale richiama un’ulteriore clausola dello Statuto che regolamenta l’esercizio del diritto di prelazione in caso di alienazione delle quote sociali per atto tra vivi.
Tale clausola precisa che “nell’ipotesi di trasferimento eseguito senza l’osservanza di quanto prescritto, l’acquirente non sarà legittimato all’esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi, e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società”.
Ne deriva che, tutte le controversie che possono sorgere fra soci in merito all’esercizio del diritto di prelazione rientrano nella competenza degli arbitri, mentre non attengono al rapporto gestorio le vicende riguardanti l’interpretazione e l’esecuzione del contratto di cessione di quote in forza del quale un socio cede la propria quota a favore di terzi. Tali vicende, di conseguenza, si sottraggono alla cognizione degli arbitri.