M&A Bonus aggregazioni
M&A Bonus aggregazioni
Il Decreto Crescita ripropone il bonus aggregazioni, introdotto per la prima volta con la Finanziaria 2007, per le operazioni straordinarie realizzate entro il 31 dicembre 2022.
L’agevolazione consente di beneficiare dell’affrancamento gratuito, ai fini IRES e IRAP, del maggior valore attribuito all’avviamento e ai beni strumentali, per effetto dell’imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio emergente, nelle operazioni di fusione scissione e conferimento. Il beneficio fiscale è riconosciuto su affrancamento di ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di euro.
ELEMENTI DI INTERESSE
L’agevolazione è finalizzata a incentivare le operazioni straordinarie come fusioni e scissioni ma anche i conferimenti, per favorire la crescita dimensionale degli operatori di mercato sviluppando maggiore competitività, attraverso la deroga del principio di neutralità fiscale che caratterizza queste operazioni.
L’accoglimento del bonus aggregazioni rappresenta un’opportunità di notevole importanza in quanto, riconoscendo l’avviamento o i maggiori valori di beni strumentali, consente anche di ottenere una riduzione degli imponibili per il tramite di maggiori quote d’ammortamento deducibili.
AMBITO SOGGETTIVO
Possono beneficiare, del suddetto bonus, soltanto le società che effettuano operazioni di fusione, scissione, o conferimento di azienda e che siano soggetti passivi IRES costituiti nella forma di società di capitali residenti nel territorio dello Stato.
PREREQUISITI
L’Articolo 11 del Decreto crescita esplicita le condizioni delle imprese partecipanti all’operazione di aggregazione che devono:
- essere operative da almeno due anni
- non fare parte dello stesso gruppo societario
- non essere legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20%
- non essere controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile.
Di conseguenza vengono escluse dall’agevolazione, le imprese costituite da meno di due anni e le imprese che nel biennio non abbiano esercitato un’effettiva attività di impresa.
DECADENZA DELL’AGEVOLAZIONE
Il Comma 6 dell’Articolo 11 prevede la decadenza dell’agevolazione nel caso in cui, nei primi quattro periodi di imposta, la società risultante dall’aggregazione, effettui ulteriori operazioni straordinarie, oppure ceda i beni iscritti o rivalutati oggetto dell’affrancamento gratuito.
Nel caso di decadenza, la suddetta società sarà tenuta a liquidare e a versare l’Ires e l’Irap relative al periodo d’imposta in corso e quelle relative ai periodi d’imposta precedenti.