Recesso del socio nelle società di persone
Recesso del socio nelle società di persone
Articolo pubblicato su Mysolution e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore
Un recente documento della Fondazione Nazionale Commercialisti affronta il recesso del socio nelle società di persone approfondendo alcuni aspetti dai rilevanti risvolti pratici trattandosi, nella specie, dei criteri di valutazione delle quote, dell’avviamento e delle conseguenze prodotte dalla liquidazione della quota sul capitale sociale delle società di persone.
Il recesso è un atto unilaterale recettizio che esprime la volontà del socio di abbandonare la compagine sociale, ai sensi dell’art. 2285 c.c. «ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa. Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi». Costituisce, quindi, una deroga al principio generale dell’indissolubilità unilaterale dei contratti.
Le cause del diritto di recesso
Il diritto di recesso (diritto potestativo spettante ad ogni socio) deriva:
- dalla costituzione della società a tempo indeterminato (con preavviso);
- dall’inadempimento di obblighi contrattuali da parte degli altri soci (cause convenzionali);
- da una giusta causa.
La “giusta causa” all’interno delle società di persone emerge in seguito all’estromissione del socio dall’amministrazione e dalla gestione della società, ovvero al venir meno del vincolo/rapporto fiduciario alla base delle società personali.
Al verificarsi di una causa di recesso sarà necessario procedere al calcolo della quota di competenza del socio recedente. Esso avrà diritto, esclusivamente, al pagamento di una somma di denaro pari al valore della propria quota, non potendo vantare diritti sui beni conferiti sino allo scioglimento della società.
Diritto soltanto ad una somma di danaro
Nel rispetto della tutela dell’interesse esclusivo della società alla conservazione dei valori produttivi, ex art.2289 c.c. «nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e le perdite inerenti alle operazioni medesime.».
Va segnalato che, una parte minoritaria della dottrina riconosce alla società la facoltà di adempiere, in alternativa al pagamento di una somma di danaro, mediante la restituzione di beni (o quote di essi) in natura, se ciò risulta più conveniente per la società.
La valutazione della quota in caso di recesso
L’art.2289 c.c. fissa un criterio legale di liquidazione della quota, che prende a cardine della valutazione la situazione patrimoniale al momento in cui si verifica il recesso. In base all’orientamento prevalente, il suddetto articolo richiama indirettamente un bilancio ad hoc, idoneo ad evidenziare l’effettiva consistenza economica della quota.
La Suprema Corte, inoltre, precisa che nella determinazione della suddetta quota occorre tener conto della “effettiva consistenza economica dell’azienda sociale all’epoca dello scioglimento del rapporto, comprendendovi anche il fattore di redditività dell’azienda stessa” (Cass. 10/07/1993 n.7595); sostanzialmente, nella determinazione del quantum debeatur andrà incluso il valore dell’avviamento (positivo o negativo).
In assenza di un metodo legale ed univoco di valutazione delle partecipazioni sociali, è possibile fissare criteri statutari volti a determinare in maniera oggettiva il valore della quota, considerando illegittime solo quelle clausole che conducono al rimborso della partecipazione secondo criteri diversi dal valore di mercato.
Il metodo ritenuto più idoneo a determinare il valore della quota è quello misto patrimoniale/reddituale, caratterizzato dalla ricerca di un valore che tiene conto dell’aspetto patrimoniale senza dimenticare le attese reddituali.
Seguendo tale impostazione, si avrà una rielaborazione dello stato patrimoniale della società, individuando un “patrimonio netto rettificato” valutato nelle sue singole parti, al quale verrà sommato il valore riconosciuto all’avviamento, in modo tale da quantificare il valore della società e di conseguenza il valore della quota da liquidare al socio uscente.
Il pagamento della quota
Il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto, senza alcuna corresponsione di interessi.
Sulla natura del credito spettante al socio recedente dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenerlo un credito di valuta, che soggiace al principio nominalistico di cui all’art.1277 c.c., rendendo applicabili i principi sul risarcimento del danno conseguente alla mora del debitore.
L’obbligo di liquidare la quota è posto direttamente in capo alla società, e non ai singoli soci restanti. Tale disposto rimane valido anche per le società di persone, le quali pur non avendo personalità giuridica, sono comunque soggetti di diritto, titolari di un autonomo patrimonio.
Di conseguenza, il debito derivante dalla liquidazione della quota al socio uscente deve essere soddisfatto dalla società e, solo in via sussidiaria, dai rimanti soci.
Per approfondire
Scarica il documento: La valutazione delle quote nelle società personali in ipotesi di recesso ed esclusione