Requisito dipendenti e collaboratori per Startup e PMI innovative.
Requisito dipendenti e collaboratori per Startup e PMI innovative.
Il Parere del 4 settembre 2015 (prot. 155486) risponde a molteplici quesiti in merito ai requisiti soggettivi e oggettivi per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese. In particolare chiarisce la nozione di collaboratore a qualsiasi titolo, rilevante ai fini del requisito soggettivo per l’iscrizione tra le PMI innovative.
Requisito soggettivo dei “dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo”
L’art. 4 parallelamente (salvo i differenti aspetti quantitativi) all’art. 25 del Dl 179/2012, al comma 2, lett. h), n. 2) afferma che:
Requisito dipendenti e collaboratori per #Startup e #PMIinnovative. Share on X“impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270”.
L’impiego del personale qualificato può avvenire “a qualunque titolo”
La norma consente, in armonia con l’attuale disciplina giuslavoristica, che l’impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque “a qualunque titolo”. In altri termini il legislatore non pone, né con riferimento alle PMI innovative, né alle start-up, alcun pregiudizio nei confronti delle forme giuridiche contrattuali di collaborazione del personale “qualificato” con la società.
#Startup e requisito soggettivo. L’impiego del personale qualificato può avvenire “a qualunque titolo” Share on XIl ruolo dell’amministratore
Il richiedente pone anche un quesito relativo alla propria posizione e cioè se «come amministratore unico pagato dalla …omissis…, rientri nel parametro “quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale”» Fermo quanto sopra precisato, si deve osservare però, che la locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” non può scindersi dall’altra “impiego”.
La locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” non può scindersi dall’altra “impiego”.
Pertanto se i soci amministratori, sono anche impiegati nella società (in qualità di soci lavoratori o “a qualunque titolo”), nulla osta a che risulti verificata la previsione del comma 2, lett. h), n. 2, sopra richiamata. Al contrario, ove si tratti di meri organi sociali, che pure hanno l’amministrazione della società, ma non sono in essa impiegati, tale condizione non appare verificata.
Per approfondire
Una guida sintetica ai PARERI E CIRCOLARI IN MATERIA DI STARTUP E PMI INNOVATIVE