Delibera di approvazione del bilancio
Delibera di approvazione del bilancio
Le delibere assembleari di approvazione del bilancio rappresentano uno dei momenti più delicati della vita di una società. È importante in questi casi rispettare sia la forma sia la sostanza dell’iter formativo della delibera tra cui ricordiamo: la convocazione dell’assemblea ed il deposito del progetto di bilancio nei quindici giorni precedenti. Nell’articolo che segue affrontiamo alcuni dei casi più critici che ci si può trovare ad affrontare. Articolo pubblicato su Mysolution| Post e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore.
Diritto al controllo del socio ed invalidità della delibera di approvazione del bilancio.
L’ art. 2476, secondo comma, c.c. garantisce al socio l’accesso ai documenti inerenti la gestione della Srl prevedendo un preciso obbligo degli amministratori, volto a garantire l’effettività di detto diritto.
La violazione di questo obbligo può determinare una responsabilità degli organi di gestione, non anche un vizio del procedimento di assunzione della delibera di approvazione del bilancio.
Il socio non può impugnare la delibera di approvazione del bilancio solo sulla base di non aver potuto visionare per tempo tutti i documenti contabili della società, assunti come necessari per partecipare informato all’assemblea.
Tra gli atti che devono comporre l’iter formativo della delibera di approvazione del bilancio non rientra infatti la messa a disposizione e la consultazione di tutta la documentazione della società (bensì la convocazione dell’assemblea e il deposito del progetto di bilancio nei quindici giorni precedenti).
Pertanto quand’anche gli amministratori non avessero consentito al socio di esercitare il suo diritto di ispezione ex art. 2476 c.c. non si sarebbe verificato alcun vizio del procedimento di formazione della delibera del 20.12.12., la delibera pertanto non si ritiene, sotto detto profilo, annullabile.
Diritto del socio agli utili
È di competenza esclusiva dell’assemblea la decisione in merito al se e in che misura provvedere alla ripartizione degli utili d’esercizio. In tal senso la prevalente giurisprudenza di legittimità tra cui Cass. civ., sez. I, sentenza n. 2020 del 29.1.2008, che, proprio in tema di s.r.l. ha chiarito che:
“non è configurabile un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare in tal senso, rientrando nei poteri dell’assemblea – in sede approvativa del bilancio – la facoltà di disporne l’accantonamento o il reimpiego nell’interesse della stessa società, sulla base di una decisione censurabile solo se propria delle iniziative della maggioranze volte ad acquisire posizioni di indebito vantaggio a danno degli altri soci cui sia resa più onerosa la partecipazione”;
Azione di responsabilità sociale
La società è da ritenersi legittimata a proporre l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori sulla base di una decisione dell’assemblea validamente costituita in presenza dell’intero capitale sociale e quando l’amministratore sia stato informato della riunione con regolare lettera di convocazione, ancorché spedita dal socio e non dall’amministratore.
La decisione dell’assemblea dei soci deve contenere l’indicazione, pur sintetica, delle condotte illegittime che si addebitano all’organo di gestione e la specifica indicazione della differenza tra i ricavi e i costi di gestione, che la società avrebbe dovuto sopportare per il caso di svolgimento dell’impresa.
Limiti temporali alle azioni di annullamento e nullità delle delibere di bilancio
Il divieto di proporre le azioni di annullamento e nullità delle delibere assembleari di approvazione del bilancio dopo l’approvazione del bilancio successivo – esplicitato come tale dall’art. 2434 bis c.c. – è posto a tutela di interessi pubblicistici al fine di evitare impugnazioni pretestuose e strumentali.
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