Guida al regime forfettario 2016
Guida al regime forfettario 2016
Check list regime forfettario
La legge di Stabilità per il 2016 (legge 28/12/2015 n.208 ) ha nuovamente modificato il regime agevolato rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professioni in forma individuale. In sintesi, il regime (naturale per chi possiede i requisiti di ingresso) si sostanzia nella determinazione forfetaria del reddito, che viene poi tassato con un’imposta del 15% o del 5% (in presenza di determinati requisiti), sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap. Vantaggi sono previsti anche sul versante adempimenti, che sono fortemente semplificati, nonché per il regime contributivo. In attesa di una circolare che ne chiarisca meglio i contorni normativi, anche in rapporto con il regime dei minimi, forniamo una breve e non esaustiva scheda di sintesi.
L’articolo che segue è pubblicato su Mysolution|Post e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore.
Requisiti d’accesso e permanenza (art.1 c.54 L. 109/2014):
Possono aderire al nuovo regime le persone fisiche esercenti attività d’impresa o arti o professione che nell’anno solare precedente:
- Abbiano conseguito ricavi/compensi non superiori a determinate soglie, indicate nell’allegato della legge di stabilità 2016, variabili a seconda del codice ATECO di riferimento dell’attività esercitata;
- Abbiano sostenuto spese per il personale non superiori a 5.000 € lordi;
- Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali non superiore a 20.000 € al 31/12 (i beni promiscui si considerano nella misura del 50%). Su tale limite non vanno considerati:
- I beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati;
- I beni di costo unitario non superiore a €516,46;
- Per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente. Per i beni in locazione o in comodato si considera il valore normale.
I soggetti che iniziano l’attività possono adottare l’aliquota agevolata al 5% per i primi 5 anni, a condizione che:
- non abbiano esercitato nei 3 anni precedenti attività di impresa, arte o professione;
- l’attività non sia la mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta, a meno che non rientri nella pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario.
Per aderire al regime è irrilevante l’età e non è previsto alcun limite di durata.
Esclusioni (art.1, c.57 L. 109/2014):
Il regime forfettario non può essere adottato dai soggetti:
- che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari ai fini della determinazione del reddito (cessione di generi di monopolio, agriturismo, ecc…). L’esercizio di tali attività è incompatibile con il regime agevolato soltanto in vigenza del regime stesso: in sostanza, l’aver esercitato una delle predette attività nell’anno precedente all’ingresso del regime, consente invece l’adozione del regime forfetario;
- non residenti ( applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE o aderente allo SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e che producano almeno il 75% del loro reddito in Italia;);
- che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone o associazioni professionali o Srl trasparenti;
- che abbiano conseguito, nell’anno antecedente a quello in cui intendono avvalersi del regime agevolato, redditi di lavoro dipendente o assimilato ex artt. 49 e 50 TUIR (compreso il reddito da pensione), eccedenti la soglia di €30.000 (il rispetto di tale limite non rileva se il rapporto di lavoro risulta cessato).
Semplificazioni (art.1, c.58-60 L.109/2014):
Semplificazioni ai fini Iva:
- sono esonerati, in generale, dal versamento dell’Iva;
- sono esonerati dall’obbligo della:
- registrazione di fatture emesse/corrispettivi;
- registrazione degli acquisti;
- tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione delle fatture di acquisto e le bollette doganali;
- dichiarazione e comunicazione annuale Iva;
- comunicazione spesometro;
- comunicazione black-list;
- comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute;
- sono obbligati:
- a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
- a versare l’Iva in relazione agli acquisti di beni intra UE di importo annuo superiore a 10.000€ e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse change;
Semplificazioni ai fini delle imposte sui redditi:
- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- determinano il reddito in maniera semplificata, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività (determinato dal decreto ministeriale), e scomputando da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori versati; il reddito, quindi, non viene più calcolato come differenza tra componenti positive e negative;
- sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
- sono esonerati dalla presentazione degli studi di settore;
Determinazione del reddito ed aliquote (art.1, c.64-65 L.109/2014):
Il reddito imponibile viene determinato applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività, differenziato in base al codice ATECO dell’attività esercitata, senza tener conto delle spese sostenute nell’anno. Una volta determinato il reddito imponibile, vengono dedotti i contributi previdenziali versati in base alla legge. Il reddito così determinato è soggetto ad un’imposta pari al 15%, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP.
Codice attività ATECO 2007 | Settore | Limiti compensi | Coeff. redditività | |
Vecchi | Nuovi | |||
(10 – 11) | Industrie alimentari e delle bevande | 35.000 | 45.000 | 40% |
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 | Commercio all’ingrosso e al
dettaglio |
40.000 | 50.000 | 40% |
47.81 | Commercio ambulante e di
prodotti alimentari e bevande |
30.000 | 40.000 | 40% |
47.82 – 47.89 | Commercio ambulante di altri
prodotti |
20.000 | 30.000 | 54% |
(41 – 42 – 43) – (68) | Costruzioni e attività immobiliari | 15.000 | 25.000 | 86% |
46.1 | Intermediari del commercio | 15.000 | 25.000 | 62% |
(55 – 56) | Attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione |
40.000 | 50.000 | 40% |
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) | Attività professionali, scientifiche,
tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi |
15.000 | 30.000 | 78% |
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) | Altre attività economiche | 20.000 | 30.000 | 67% |
Definiti requisiti d’accesso, regole di determinazione del reddito, esclusioni e semplificazioni, il regime forfettario ipotizza due diversi livelli impositivi:
- uno ordinario, che prevede un’imposta sostitutiva del 15%;
- uno agevolato per chi inizia l’attività, con un’imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni, a condizione che:
- il contribuente non abbia esercitato nei 3 anni precedenti attività di impresa, arte o professione;
- l’attività non sia la mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta, a meno che non rientri nella pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario.
Regime previdenziale (art.1, c76-84 L.109/2014):
Il regime forfettario prevede che i contributi INPS siano calcolati sul reddito determinato a forfait in base ai criteri fiscali:
- Per le ditte individuali è stata prevista una riduzione del 35% sui contributi minimi dovuti dagli iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti; l’aliquota prevista per il 2016 per gli artigiani è del 23,10%(se di età superiore a 21 anni, altrimenti è del 20,10%), mentre l’aliquota per i commercianti è del 23,19% (se di età inferiore a 21 anni è del 20,19%);
- Per i lavoratori autonomi non iscritti ad alcun albo professionale e titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata INPS l’aliquota contributiva rimane del 27,72%;
- Per i soggetti titolari di pensione o già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria l’aliquota contributiva passa al 24%.
Check list regime forfettario
Strumento operativo di controllo a supporto dell’attività svolta dai collaboratori negli studi professionali, predisposto dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti liberamente scaricabile: Check list regime forfettario