Finanziamenti e versamenti soci
Finanziamenti o versamenti soci, una breve guida
Articolo pubblicato su Mysolution e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore
I finanziamenti e/o versamenti da parte dei soci nelle società di capitali, soprattutto nell’ambito delle imprese di minori dimensioni, vera natura del tessuto imprenditoriale italiano, stanno assumendo una rilevanza e una diffusione sempre più consistente nell’ambito dell’ordinaria gestione aziendale anche a causa della scarsità di risorse finanziarie e della difficoltà ad accedere ai finanziamenti bancari.
La stretta creditizia e le difficoltà finanziarie derivanti dalla crisi, da ritardi su incassi o, peggio, da insoluti costringono sempre più spesso i soci a finanziare o ricapitalizzare la società. La scelta tra finanziamenti e versamenti appare quindi tutt’altro che banale sia per i riflessi giuridici in capo ai soci sia per gli effetti sui rapporti tra banca e impresa.
In prossimità della scadenza della redazione del progetto di bilancio da parte dell’organo amministrativo e delle opportune osservazioni sul presupposto continuità aziendale a cura degli organi di controllo, la ricapitalizzazione dell’impresa può rivelarsi una necessità non rimandabile.
Si ricorre all’apporto dei soci soprattutto quando la società ha necessità di reperire risorse finanziarie ma ha difficoltà a reperire tali risorse sul mercato e/o a sostenerne gli elevati costi.
Le modalità con cui i soci possono incrementare la liquidità aziendale sono essenzialmente di due tipi:
- finanziamento inteso come vero e proprio prestito fruttifero o infruttifero di interessi;
- versamento (a fondo perduto, in conto futuro aumento di capitale o per copertura perdite).
Riferimenti normativi
- Codice civile, artt. 1284, 1815, 2424, 2427, 2439 e 2467 ;
- IRDCEC, Documento n. 17, aprile 2013;
- C.I.C.R., deliberazione 19 luglio 2005, n. 1058.
Finanziamenti
I prestiti dei soci si presumono come fruttiferi di interesse (almeno pari al tasso legale) e comportano una restituzione del denaro salvo che non sia formalmente ed espressamente deliberato che gli stessi hanno natura di finanziamenti infruttiferi.
Il ricorso al prestito soci è soggetto alle limitazioni previste dal C.I.C.R. nella deliberazione 19 luglio 2005, n. 1058.
In particolare, viene precisato che le società possono raccogliere risparmio presso soci, con modalità diverse dall’emissione di strumenti finanziari, purché:
- tale facoltà sia prevista nello statuto;
- i soci finanziatori detengano almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato;
- i soci finanziatori siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.
Le società possono raccogliere risparmio, con modalità diverse dall’emissione di strumenti finanziari, presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. e presso controllate da una stessa controllante.
Attenzione: Non è necessario che i prestiti dei soci siano proporzionali alle quote sociali.
A differenza dei versamenti eseguiti a vario titolo dai soci nei confronti della società che non producono interessi e non sono più esigibili dal socio, il finanziamento (fruttifero o infruttifero) è un vero e proprio credito del socio verso la società, che dovrà essere restituito ad una data di scadenza precedentemente concordata, e che può essere produttivo di interessi. I finanziamenti dei soci rappresentano “in sostanza” un debito della società verso il socio stesso e vanno pertanto iscritti nel passivo dello stato patrimoniale di bilancio.
Ai finanziamenti fruttiferi soci si applica il combinato disposto degli artt. 1815 e 1284 c.c. da cui discende che:
- gli interessi risultano dovuti al tasso legale (principio generale);
- è possibile, in via negoziale tramite accordo scritto tra le parti, prevedere un tasso superiore a quello legale;
- nel caso in cui gli interessi pattuiti risultino usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi di sorta.
Il finanziamento infruttifero è, invece, un credito del socio verso la società, la quale dovrà restituire l’importo del prestito alla scadenza, ma che non produrrà interessi nel tempo.
A prescindere dalla natura fruttifera o meno, o dalla proporzionalità rispetto alle quote di partecipazione dei soci, l’art. 2424 c.c. prevede che i debiti verso soci per finanziamenti siano iscritti nel passivo dello stato patrimoniale (voce D3, con separata indicazione per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo). Si ricordi che per tali somme vige comunque l’obbligo di restituzione.
Attenzione: La rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società, trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale. Tale passaggio consente l’utilizzo di detti importi sia a copertura delle perdite sia per futuri aumenti di capitale, ma può venire attuato, appunto, soltanto a condizione che i soci rinuncino preventivamente al diritto alla restituzione.
Postergazione del rimborso dei finanziamenti
Il Documento n. 17 dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili analizza i Profili di criticità nell’applicazione dell’art. 2467 c.c.: società di capitali diverse dalla S.r.l. e finanziamenti “indiretti”.
Il fondamentale principio di postergazione è contenuto nel comma 1 art. 2467 c.c.: “Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore delle società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito”.
Il comma 2 della disposizione definisce invece la forma di apporto: “s’intendono finanziamenti dei soci a favore delle società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo d’attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
Attenzione: I finanziamenti dei soci di S.r.l. ai sensi dell’art. 2467 c.c. non sempre possono essere rimborsati ai soci. Il Documento n. 17 dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili fa ampia disamina del tema trattato.
Attenzione: Un aspetto fortemente dibattuto riguarda l’ambito di applicazione soggettivo del principio stabilito dall’art. 2467 c.c.: se dal tenore letterale della norma potrebbe evincersi una sua limitazione alle sole società a responsabilità limitata, parte della dottrina, supportata da recente giurisprudenza, propende per la possibilità di estendere il meccanismo della postergazione anche ad altri soggetti giuridici (per esempio le società per azioni), laddove sussistano alcuni requisiti relativi all’assetto organizzativo e alla composizione del capitale sociale (ad es. S.p.a. a ristretta base azionaria).
Il Documento n. 17 dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili identifica però alcuni parametri ai fini della valutazione dell’equilibrio patrimoniale-finanziario della società:
- leverage ratio: debiti / totale attivo;
- rapporto debt / equity;
- grado di copertura degli oneri finanziari: EBITDA (o EBIT) / oneri finanziari;
- grado di capitalizzazione: capitale proprio / debiti finanziari;
- capitale circolante netto / capitale investito.
Fatti i necessari distinguo, l’analisi degli indicatori sopra riportati consente di ottenere un quadro di massima sulla solvibilità e sulla solidità finanziaria della società al momento della sottoscrizione del finanziamento al fine di valutare ai sensi dell’art. 2467 c.c. la postergazione degli stessi.
Attenzione: Appare condivisibile la posizione dottrinaria in base alla quale i rimborsi soci devono essere sospesi fino alla soddisfazione dell’intera massa creditoria. Tutto ciò peraltro non comporta una equiparazione dei finanziamenti al capitale di rischio. Il finanziamento infatti resta liberamente rimborsabile in società in equilibrio finanziario.
Nota integrativa e OIC 19
Secondo quanto prescritto dall’OIC 19 (Fondi per rischi ed oneri), il saldo dei finanziamenti da esporre in bilancio comprende effettivi debiti, interessi e oneri maturati alla data di bilancio, indipendentemente dal momento di addebito.
Lo stesso principio contabile nazionale richiede di fornire in nota integrativa specifiche informazioni, complementari a quelle enunciate dall’art. 2427 c.c. (ovvero indicazione dei finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori):
- le principali caratteristiche dei prestiti obbligazionari;
- la scadenza, le modalità di rimborso e il tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale;
- l’ammontare di interessi passivi scorporati dal costo di un bene o servizio;
- la natura e l’entità dei finanziamenti effettuati dai soci o dai soggetti che esercitano l’attività di direzione e coordinamento alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione.
Un ulteriore tipo di informativa è necessaria qualora i finanziamenti rientrino tra le operazioni con parti correlate: l’indicazione in nota integrativa in questo caso è prevista quando l’operazione è rilevante e non condotta a normali condizioni di mercato.
Prestito concesso mediante scambio di corrispondenza tra socio e società
Il prestito concesso alla società da parte del socio, sia fruttifero sia infruttifero, se effettuato in forma scritta è soggetto all’imposta di registro e registrazione dell’atto. Per evitare la tassazione immediata è possibile però concordare il prestito mediante scambio di corrispondenza tra socio e società. In suddetta modalità, più frequentemente impiegata, si può quindi evitare l’applicazione dell’imposta di registro facendo attenzione a non apporre mai le firme di entrambe le parti sul medesimo documento. È consueto quindi far seguire, alla proposta della società, l’accettazione del socio.
Delibera della Assemblea dei soci
Delibera:
- di richiedere, nel rispetto delle leggi vigenti e dello statuto sociale, ai soci un finanziamento infruttifero/fruttifero di euro … ( …/00) alle seguenti condizioni (scadenza, tasso, ecc. );
- di conferire ampio mandato all’Amministratore affinché verifichi la disponibilità dei soci a porre in essere l’operazione di finanziamento alle modalità meglio sopra descritte (che si approvano) e richieda formalmente ai soci il versamento nelle casse sociali del deliberato finanziamento.
Lettera dell’Amministratore
L’Assemblea tenutasi il ….. della società …. ha deliberato di richiedere ai soci un finanziamento infruttifero/fruttifero per un importo pari ad euro … ( …/00) alle seguenti condizioni (scadenza, tasso, ecc.).
Vi chiediamo, pertanto, di aderire a tale richiesta.
Risposta positiva del socio finanziatore
In relazione alla Vostra richiesta in merito alla possibilità di erogarVi somme a titolo di finanziamento, confermo la mia disponibilità a concederVi tale finanziamento ai seguenti termini e condizioni:
- versamento di euro … (…/00);
- la somma versata si intende improduttiva di interesse alcuno;
- sintesi delle condizioni: …..
Risposta negativa del socio
In relazione alla Vostra richiesta in merito alla possibilità di erogarVi somme a titolo di finanziamento, comunico di non voler procedere a tale finanziamento
Versamenti dei soci
I versamenti dei soci si hanno quando i soci decidono di sopperire al fabbisogno di capitale di rischio con nuovi conferimenti. Si differenziano dai finanziamenti in quanto le somme versate non sono più esigibili dal socio finché permane il vincolo sociale o finché l’assemblea non deliberi di rinunciare a tale aumento.
Per il principio contabile OIC 28 sul Patrimonio netto (attualmente in fase di aggiornamento e consultazione nell’ambito del progetto di aggiornamento dello stesso) le riserve per versamenti effettuati dai soci sono riserve che sorgono in occasione di apporti dei soci effettuati con una destinazione specifica, quali:
- versamenti in conto aumento di capitale: rappresentano una riserva di capitale, con un preciso vincolo di destinazione, la quale accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio. Ovviamente, essendo i versamenti destinati ad uno scopo ben preciso, se la procedura di aumento non giunge a perfezionamento secondo i dettami di legge, i soci hanno diritto alla loro restituzione;
- versamenti in conto futuro aumento di capitale: rappresentano una riserva di capitale avente uno specifico vincolo di destinazione, nella quale sono iscritti i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale;
- versamenti a fondo perduto o in conto capitale: si hanno quando i soci, pur non volendo procedere ad un formale aumento di capitale, decidono di sopperire al fabbisogno di capitale di rischio con nuovi conferimenti. Rappresentano una riserva di capitale che accoglie il valore di nuovi apporti operati dai soci, pur come già detto in assenza dell’intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale;
- versamenti a copertura perdite: effettuati dopo che si sia manifestata una perdita; in tal caso, la riserva che viene a costituirsi presenta una specifica destinazione.