La valutazione delle partecipazioni secondo i PIV 2026
La valutazione delle partecipazioni secondo i PIV 2026
Livelli di valore, premi e sconti, errori nella prassi
1. Introduzione
I Principi Italiani di Valutazione 2026 (Exposure Draft OIV, di seguito PIV 2026) dedicano la sezione III.3 alla disciplina specifica delle interessenze partecipative, introducendo un framework analitico che impone all’Esperto di valutazione di qualificare con precisione l’unità di valutazione prima ancora di selezionare il metodo. Questo articolo illustra i concetti fondamentali di tale framework, ne evidenzia le implicazioni pratiche e segnala gli errori più frequenti nella prassi.
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Secondo i PIV 2026 (principio III.3.1):
“Con il termine interessenza partecipativa si intende un pacchetto di azioni o di quote di un’azienda inferiore al 100% e maggiore di una singola azione o quota. Il termine definisce quindi uno spettro molto ampio di pacchetti azionari o di quote rappresentative del patrimonio aziendale.” (PIV 2026, III.3.1)
La valutazione di una interessenza partecipativa costituisce, pertanto, una fattispecie autonoma rispetto alla valutazione dell’azienda nel suo complesso. Come chiarisce il principio III.3.3:
“La stima del valore di qualunque attività è funzione dei benefici attesi, dei rischi che caratterizzano quei benefici e della informazione a disposizione. Partecipazioni di diversa consistenza si caratterizzano normalmente per benefici, rischi ed accesso all’informazione differenti.” (PIV 2026, III.3.3 – Razionale)
Ne discende il principio di non proporzionalità: un pacchetto azionario composto da un numero doppio di azioni non necessariamente vale il doppio di un pacchetto composto dalla metà di azioni. La proporzionalità fra valori è possibile, ma va verificata caso per caso (PIV III.3.3).
3. In sintesi
| Concetto | Significato pratico |
| Interessenza partecipativa | Pacchetto di azioni o quote < 100% e > singolo titolo (PIV III.3.1) |
| Livello di valore | Valore dell’emittente calcolato sulla base di benefici, rischi e informazione disponibile per diverse categorie di investitori (PIV III.3.8) |
| Non proporzionalità | Partecipazioni diverse non hanno valori proporzionali alla percentuale detenuta (PIV III.3.3) |
| Premio di controllo | Aggiustamento positivo per partecipazioni che conferiscono poteri di governo (PIV III.4.2) |
| Sconto di minoranza | Aggiustamento negativo per assenza di controllo, liquidità o trasferibilità (PIV III.4.2) |
| Configurazione di valore | Finalità che orienta la stima: valore di mercato, d’investimento, intrinseco, equitativo, convenzionale |
4. Analisi strutturata
4.1 Il livello di valore: la variabile chiave
La prima operazione che l’Esperto di valutazione deve compiere è l’identificazione del livello di valore più appropriato (PIV III.3.8). I PIV 2026 costruiscono una gerarchia decrescente di livelli:
| Livello di valore | Caratteristica | Aggiustamento tipico |
| Controllo strategico | Sinergie indivisibili riconosciute dall’acquirente strategico | Premio di controllo strategico (il più elevato della gerarchia) |
| Controllo finanziario | Leve finanziarie e break-up value disponibili per investitore finanziario | Premio di controllo finanziario (inferiore allo strategico) |
| Minoranza – soc. quotata contendibile | Coincide con il valore dell’azienda stand alone, proprietà contendibile | Nessun aggiustamento (riferimento base) |
| Minoranza – soc. quotata a proprietà bloccata | Azienda efficiente ma controllo non contendibile | Sconto per mancanza di liquidità |
| Minoranza – soc. non quotata | Assenza di mercato, informazione limitata, scarsi diritti | Sconto per mancanza di liquidità + sconto per mancanza di trasferibilità |
Questa gerarchia non è rigida: come precisa il Razionale PIV 2026 (III.3.11), se un’azienda è gestita in forma efficiente, finanziariamente ottimizzata e priva di specifici benefici da controllo finanziario, i livelli di controllo finanziario e di minoranza in società contendibile coincidono. L’analisi deve sempre partire dai fatti e dalle circostanze specifiche del caso.
4.2 Analisi delle caratteristiche della partecipazione
Prima di stimare il valore, l’Esperto di valutazione deve raccogliere un insieme strutturato di informazioni (PIV III.3.2). In particolare deve:
- Qualificare il tipo di interessenza: stabilire se il pacchetto trasferisce alcuni o tutti i poteri di controllo;
- Analizzare le partecipazioni degli altri azionisti: incluse maggiorazioni di voto, voto plurimo, patti di sindacato, accordi buy-and-sell, drag along e tag along;
- Verificare i covenants sul debito: le clausole di change of control possono modificare il valore del debito rilevante ai fini della valutazione (Razionale PIV III.3.5);
- Valutare l’accesso all’informazione: nel caso di partecipazioni di minoranza in società non quotate, la base informativa può essere limitata ai soli bilanci storici (PIV III.3.2 – Razionale).
Un caso di particolare complessità è quello del cosiddetto swing block: in una compagine con due soci al 49% ciascuno e un terzo al 2%, quel pacchetto di minoranza non è una semplice minoranza, ma un pacchetto potenzialmente in grado di trasferire il controllo (PIV III.3.12 – Razionale). Il livello di valore da adottare è quello di controllo, non di minoranza.
4.3 Premi e sconti: aggiustamenti fondati su dati empirici
I premi e gli sconti sono aggiustamenti di valore da applicare a un livello di valore per ottenere un livello diverso (PIV III.4.1). Non sono arrotondamenti discrezionali: la loro applicazione richiede dati empirici di mercato e motivazione puntuale (PIV I.17.1).
I PIV 2026 (principio III.4.2) identificano tre tipologie principali:
- Sconto per mancanza di liquidità: si applica quando i titoli comparabili presentano maggiore liquidità rispetto all’entità oggetto di valutazione.
- Sconto per mancanza di liquidabilità (o trasferibilità): si applica quando esistono restrizioni legali, regolamentari o economiche alla vendita. Diverso dal precedente, anche se spesso stimato congiuntamente.
- Premio di controllo (o sconto per mancanza di controllo): riflette le differenze tra partecipazioni di controllo e partecipazioni che non consentono di esercitare il controllo.
Un aspetto tecnico rilevante: i premi di controllo espressi in percentuale del valore senza controllo sono decrescenti all’aumentare dell’interessenza che permette di acquisire il controllo, poiché i benefici indivisibili si diluiscono su un investimento maggiore (PIV III.4.2).
Accanto a questi, il Razionale PIV 2026 (I.17.3) riconosce sconti aggiuntivi per specifici profili di rischio aziendale: dipendenza da figure chiave (key person discount), operatività captive all’interno di un gruppo, eccessiva concentrazione del portafoglio clienti. L’Esperto dovrebbe ricorrere a questi sconti solo quando non è praticabile altra via per incorporarli nella stima di base.
4.4 Configurazione di valore e finalità dell’incarico
Uno stesso livello di valore può assumere configurazioni diverse a seconda della finalità della valutazione (PIV Razionale III.3.11). Per una partecipazione di maggioranza, l’incarico può richiedere:
- il valore intrinseco (prospettiva dell’attuale azionista di controllo);
- il valore di mercato (prospettiva dei partecipanti al mercato, strategici o finanziari);
- il valore d’investimento (prospettiva di una specifica entità acquirente, ad esempio in una M&A sell-side);
- il valore negoziale equitativo (prospettiva di acquirente e venditore specifici, tipico nelle perizie ex art. 2343 o 2465 c.c.).
La scelta della configurazione di valore non è un atto formale: orienta direttamente la selezione del metodo, la costruzione degli input e il perimetro dei benefici da considerare.
5. Errori frequenti nella prassi
| Errore frequente | Norma di riferimento | Conseguenza pratica |
| Valutare la partecipazione come quota proporzionale del 100% dell’equity | PIV III.3.3 | Stima errata, non esprime benefici e rischi reali del pacchetto specifico |
| Non qualificare il livello di valore prima di scegliere il metodo | PIV III.3.8 / III.3.10 | Metodo inappropriato; risultato non confrontabile con altri valori di mercato |
| Applicare premi e sconti senza base empirica o motivazione | PIV I.17.1 / III.4.1 | Stima non verificabile, contestabile in sede legale o in due diligence |
| Ignorare accordi parasociali e clausole statutarie | PIV III.3.2 | Omessa considerazione di drag along, tag along, diritti di prelazione e patti di blocco che influenzano significativamente il valore |
| Omettere i limiti informativi nella relazione (es. solo bilanci pubblici disponibili) | PIV III.3.2 | Violazione del requisito di trasparenza; relazione non PIV-compliant |
| Confondere sconto per mancanza di liquidità e sconto per mancanza di trasferibilità | PIV III.4.2 | Doppio conteggio o sottostima; i due sconti hanno basi empiriche diverse |
6. Implicazioni per imprenditori e advisor
In un’operazione di M&A, il valore della partecipazione ceduta dipende da chi acquista e da quanti diritti trasferisce. Un imprenditore che cede il 60% della propria società a un investitore strategico industriale non riceve lo stesso corrispettivo che riceverebbe da un fondo di private equity o da un azionista di minoranza interessato a un ingresso minoritario. I PIV 2026 forniscono la struttura concettuale per articolare queste differenze in modo tecnicamente fondato.
Nei passaggi generazionali, la valutazione delle partecipazioni è centrale per la corretta strutturazione dei patti di famiglia, delle donazioni con riserva d’usufrutto e dei trasferimenti d’impresa agevolati. Una perizia che ignori il livello di valore appropriato — stimando ad esempio una quota di minoranza sulla base del valore pro-quota dell’intero capitale — rischia di essere impugnata sia sotto il profilo civilistico che fiscale.
Per gli advisor in corporate finance, dichiarare che la valutazione delle interessenze partecipative è conforme ai PIV 2026 non è un mero obiter dictum: significa aver compiuto le scelte analitiche descritte in questo articolo, documentandole con precisione nella relazione di stima.
7. Domande frequenti
Una partecipazione del 51% vale sempre più di una del 49%?
Non necessariamente. Il principio di non proporzionalità (PIV III.3.3) impone di analizzare i benefici, i rischi e l’accesso all’informazione specifici di ciascun pacchetto. In una compagine con due soci al 49%, la partecipazione del 2% residuale può incorporare un premio di controllo superiore a quello delle due partecipazioni di minoranza. Il valore non è una funzione monotona della percentuale detenuta.
Quando si applica lo sconto per mancanza di liquidità e quando quello per trasferibilità?
Lo sconto per mancanza di liquidità si applica quando i titoli delle società comparabili sono più liquidi di quelli oggetto di valutazione. Lo sconto per mancanza di trasferibilità (o liquidabilità) si applica quando esistono vincoli specifici alla vendita: clausole di lock-up, prelazioni, vincoli statutari. Sono concettualmente distinti (PIV III.4.2), anche se in pratica spesso stimati congiuntamente. Il professionista deve motivare la scelta di stimarli separatamente o congiuntamente.
Qual è la differenza tra valore d’investimento e valore di mercato nella valutazione di una partecipazione?
Il valore di mercato esprime il prezzo che i partecipanti al mercato riconoscerebbero alla partecipazione in una transazione ordinata. Il valore d’investimento considera i benefici specifici che un determinato acquirente può trarre dall’acquisizione — incluse sinergie non accessibili ad altri operatori. In un’operazione di M&A, il prezzo negoziato tende a collocarsi tra i due valori: il venditore punta al valore d’investimento del compratore, il compratore al valore di mercato.
Una valutazione con informazioni limitate può essere PIV-compliant?
Sì, a condizione che l’Esperto di valutazione documenti espressamente i limiti informativi incontrati e le scelte conseguenti (PIV III.3.2 – Razionale). Nelle PMI non quotate, dove la base informativa può ridursi ai soli bilanci storici, la conformità ai PIV non richiede dati non disponibili, ma impone trasparenza sulle limitazioni e sul loro impatto sull’attendibilità della stima.
8. Conclusione
La valutazione delle interessenze partecipative è uno degli ambiti in cui il giudizio professionale dell’Esperto di valutazione è più determinante. I PIV 2026 offrono un framework analitico rigoroso, che articola la stima in fasi logicamente sequenziali: definizione dell’unità di valutazione, qualificazione del livello di valore, analisi dei benefici e rischi specifici del pacchetto, scelta della configurazione di valore coerente con la finalità dell’incarico, applicazione motivata di premi e sconti.
Come ricordano i PIV (I.1.6): «La credibilità della valutazione si fonda sulla credibilità del processo di stima seguito». Applicare meccanicamente la proporzione del capitale, ignorare i diritti accessori della partecipazione o applicare sconti senza base empirica non è solo tecnicamente scorretto: è una scelta che espone la perizia alla contestazione e, in definitiva, non tutela né il venditore né l’acquirente.
In un contesto in cui il mercato M&A italiano delle PMI è strutturalmente caratterizzato da partecipazioni di minoranza, passaggi generazionali e operazioni straordinarie con compagini azionarie complesse, padroneggiare questi principi non è un esercizio accademico. È una competenza professionale essenziale.
Note e riferimenti bibliografici
- OIV – Organismo Italiano di Valutazione, Exposure Draft PIV – Principi Italiani di Valutazione 2026 (ED-PRINCIPI-ITALIANI-DI-VALUTAZIONE-2026). Data di applicazione: 30 giugno 2026.
- OIV – Organismo Italiano di Valutazione, Razionale dei PIV 2026 (ED-RAZIONALE-DEI-PIV-2026) – documento non autoritativo di commento ai principi.
- IVSC – International Valuation Standards Council, International Valuation Standards (IVS) 2024.
- Codice Civile italiano, artt. 2343, 2343-ter, 2465 (perizie di stima in operazioni sul capitale).
- I principi citati nel testo (es. PIV III.3.1, III.3.2, III.3.3, III.3.8, III.4.2, I.17.1–I.17.3) si riferiscono alla numerazione dell’Exposure Draft PIV 2026. I riferimenti al Razionale indicano il documento interpretativo non autoritativo.
- Il presente articolo è redatto a fini informativi e professionali; non costituisce parere legale né perizia di stima ai sensi dei PIV.

