CdA ed assemblee in audio/videoconferenza
CdA ed assemblee in audio/videoconferenza
CdA ed assemblee in audio/videoconferenza, la massima notarile n. 187 – 11 marzo 2020 ritiene lecito l’ intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in assenza di specifica clausola statutaria
Massima n. 187 – 11 marzo 2020
Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (art. 2370, comma 4, c.c.)
MASSIMA
L’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il pre-sidente, fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal pre-sidente per l’accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale inca-rico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).
Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell’assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riu-nione assembleare con l’intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomuni-cazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.