Linee guida per la redazione del bilancio a seguito delle nuove regole contabili
Linee guida per la redazione del bilancio a seguito delle nuove regole contabili
Il D.Lgs. 139 del 2015, in attuazione della direttiva 2013/34/UE, ha innovato in modo rilevante, le disposizioni relative alla redazione del bilancio e alla comunicazione finanziaria. La conseguenza diretta al Decreto è stata l’adeguamento di 20 principi contabili da parte dell’Organismo Italiano di Contabilità.
Il Consiglio nazionale di dottori commercialisti ed esperti contabili e Confindustria, con l’obiettivo di offrire utili indicazioni operative alle imprese ed ai professionisti, ha predisposto tali linee guida.
Prima adozione del Decreto
L’OIC 29 riconosce due fattispecie di cambiamenti:
- Obbligatori, apportati alla normativa contabile o ai principi contabili nazionali. Sono contabilizzati in base a quanto disposto dagli specifici principi o in assenza, in conformità a quanto disposto dall’OIC 29;
- Volontari, prescindono da modifiche normative e sono adottati in autonomia dal redattore del bilancio per migliorare qualità della rappresentazione dello stesso. Contabilizzati secondo OIC 29.
Il passaggio dalle vecchie disposizioni alle nuove, richiede due tipi di applicazioni
- Retroattiva, per la contabilizzazione connessa ai cambiamenti derivanti dal D.Lgs. n. 139/2015. I cambiamenti, laddove previsto, sono applicati retroattivamente, ossia imputando gli effetti derivanti dal cambiamento dal vecchio al nuovo principio al saldo di apertura dell’esercizio in corso. L’OIC “suggerisce” di imputare l’effetto alla voce “utili portati a nuovo”, non escludendo che l’impatto possa essere attribuito ad altra posta del patrimonio. Ai soli fini comparativi, è prevista anche la rideterminazione degli esercizi precedenti, adeguando coerentemente l’esercizio precedente;
- Prospettica per i cambiamenti apportati dal Principio contabile e non connessi alle modifiche normative. Le nuove previsioni si applicano a partire dalla data in cui ha luogo il cambiamento di principio.
La prima adozione del decreto richiede, pertanto, una scrittura:
- nel caso di decremento di una voce dell’attivo patrimoniale o di un incremento di una voce del passivo, di tipo: “Utili portati a nuovo” a “Posta da rettificare”;
- nel caso di incremento di una voce dell’attivo o di un decremento di una voce del passivo, di tipo: “Posta da rettificare” a “Utili portati a nuovo”.
In mancanza di indicazioni specifiche, qualora gli “utili portati a nuovo” non fossero capienti si deve seguire la sequenza di utilizzo di riserve prevista in caso di riduzione del capitale sociale per perdite.
Determinazione dell’informativa comparativa
L’art. 2423-ter, co. 5, c.c. dispone che “… per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle dell’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentanti nella nota integrativa”.
La determinazione retroattiva ai fini comparativi può distinguersi in:
- non fattibile o eccessivamente onerosa: quando, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile determinare l’effetto di competenza dell’esercizio precedente, o ciò risulti eccessivamente oneroso, la società non deve presentare i dati comparativi rettificati. Pertanto, si limita ad applicare il nuovo principio contabile, ed effettua una rettifica corrispondente sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso, oppure, se non è possibile neanche determinare l’effetto alla data di inizio esercizio, la società applica il nuovo principio contabile prospetticamente.
- fattibile e non eccessivamente onerosa, è possibile seguire due strade:
- 1. considerare l’impatto del cambiamento al 1° gennaio 2016 e rettificare i pertinenti dati dell’esercizio 2015;
- 2. considerare l’impatto del cambiamento al 1° gennaio 2015 e contabilizzare in via extracontabile a partire da tale data gli eventi e le operazioni interessate.
Adeguamento degli schemi di bilancio ex artt. 2424 e 2425 c.c.
Azioni proprie
Il Decreto ha introdotto la “riserva negativa per azioni proprie” in portafoglio, eliminando la voce “azioni proprie” in portafoglio dall’attivo patrimoniale. Pertanto, la società in possesso di azioni proprie, elimina la voce dall’attivo per l’importo iscritto, riducendo dello stesso importo il patrimonio netto.
Eliminazione area straordinaria di conto economico
L’eliminazione dell’area straordinaria comporta la diversa riclassificazione delle poste straordinarie, ma i valori rimangono inalterati. Si prevede, contestualmente, l’indicazione dell’importo e della natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.
Eliminazione dei costi di ricerca e di pubblicità
Non vi sono più nell’attivo dello stato patrimoniale i “costi di ricerca” e i “costi di pubblicità”, pertanto, gli importi verranno iscritti diversamente.
I costi di pubblicità precedentemente capitalizzati che soddisfano le condizioni per l’iscrizione come costi di impianto e ampliamento potrebbero essere mantenuti in bilancio e contabilizzati come tali.
I costi di ricerca “applicata” che soddisfano le condizioni per essere considerati come costi di sviluppo possono essere contabilizzati come tali.
Applicazione del costo ammortizzato
Non vi sono modifiche da effettuare nella prima applicazione in tre casi:
- la società adotta il criterio del costo ammortizzato in via prospettica, pertanto verrà contabilizzato il vecchio criterio sino all’eliminazione “naturale” delle poste di bilancio, dandone, però, spiegazioni nella nota integrativa;
- la società adotta il bilancio in forma abbreviata o è una micro-impresa, pertanto, saranno esentate dall’adozione del principio;
- l’adozione del criterio ha generato effetti economici non rilevanti; le norme del c.c. e i principi contabili devono essere applicati ad operazioni ed eventi che abbiano effetti rilevanti.
In molti casi ai crediti e ai debiti commerciali non verrà applicato tale criterio in quanto sono a breve termine (scadenza inferiore a 12 mesi), e, come tali genererebbero effetti irrilevanti.
Qualora la società dovesse optare per un’applicazione retroattiva, dovrà, anche in sede di prima applicazione, contabilizzare l’effetto derivante dal cambiamento di principio contabile.
L’adozione del criterio comporta:
- valori di credito diversi rispetto al valore nominale e titoli di debito diversi rispetto al costo storico; gli eventuali costi di transazione incrementano il valore di bilancio e l’effetto dell’attualizzazione determina una riduzione del valore economico. Tale operazione, pertanto, determinerà una riduzione o un aumento del patrimonio netto.
- valori di debito inferiori rispetto al valore nominale; gli eventuali costi di transazione e/o l’effetto di attualizzazione diminuiscono il valore economico del debito. Tale operazione determinerà un incremento del patrimonio netto.
Le società che non hanno optato per l’applicazione del criterio in via prospettica, potrebbero avere problematiche in merito all’attualizzazione dei debiti finanziari (o crediti finanziari) infragruppo concessi a tassi non di mercato o infruttiferi.
Rilevazione dei derivati
Le principali difficoltà attengono alla determinazione del fair value e alla decisione di trattare i derivati come “di copertura” o “non di copertura” alla data del passaggio.
La determinazione del fair value è effettuata dalla società, basandosi anche sulla documentazione presentata dalla controparte.
Tutti gli strumenti finanziari derivati devono essere valutati al fair value. La variazione di valore degli strumenti finanziari derivati non di copertura e la variazione di valore degli strumenti finanziari derivati di copertura del fair value sono imputate in conto economico; mentre la variazione di valore degli strumenti finanziari derivati di copertura dei flussi finanziari e degli impegni programmati è imputata a patrimonio netto.
In sede di cambiamento del criterio di valutazione, sui saldi al 1° gennaio 2016, l’effetto iniziale dovrà essere iscritto a patrimonio netto, indipendentemente dalla classificazione dello strumento “di copertura” o “non di copertura”. Ciò che cambia è il conto utilizzato:
- L’effetto sul patrimonio netto del derivato, che si decide di trattare come di copertura di flussi finanziari, si iscrive nella “Riserva di copertura di flussi finanziari attesi”; successivamente al 31 dicembre 2016 le variazioni transitano per patrimonio netto;
- L’effetto sul patrimonio netto del derivato, che si decide di trattare come non di copertura, si iscrive negli “Utili portati a nuovo”; successivamente al 31 dicembre 2016 le variazioni transitano per conto economico.
L’art. 2426, co. 1, n. 11-bis, c.c. richiede che affinché la relazione sia configurabile come “di copertura” ai fini del bilancio occorre che vi sia “stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura”. Qualora la documentazione non fosse esistente, occorre farne richiesta al soggetto con cui è stato stipulato il contratto (la banca) per averne copia, o predisporre documentazione interna capace di evidenziare l’esistenza della correlazione. Nel caso in cui la documentazione della controparte contraente fosse pervenuta successivamente alla data di chiusura dell’esercizio, l’informazione rientra nei fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio, e, quindi, rileva per la predisposizione del bilancio.
È possibile (facoltà) procedere alla designazione della copertura contabile alla data di inizio del bilancio dell’esercizio di prima applicazione del principio (1° gennaio 2016), soprattutto alla luce del fatto che le società di piccole dimensioni non hanno in precedenza determinato il fair value degli strumenti finanziari derivati, essendo esentate dal fornire l’indicazione in nota integrativa.
Qualora non fosse possibile, nonostante ogni ragionevole sforzo, verificare i criteri di ammissibilità della copertura alla data di inizio del bilancio di prima adozione, l‘effetto del passaggio può essere determinato alla data di chiusura del bilancio (31 dicembre 2016).
Le micro imprese sono obbligate a non adottare tali disposizioni, rimanendo obbligate ad effettuare un accantonamento per perdite probabili nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni indicate dall’OIC 31.
Previsioni per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese
Sono società che redigono il bilancio in forma abbreviata, le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, e che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- Attivo per 4.400.000 euro;
- Ricavi per 8.800.000 euro;
- 50 dipendenti.
L’art. 2435-ter c.c., prevede una nuova categoria: le micro-imprese. In tale categoria sono incluse le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti tre limiti:
- Attivo per 175.000 euro;
- Ricavi per 350.000 euro;
- 5 dipendenti.
In sede di prima adozione, si segnala l’opportunità di verificare il rispetto delle predette condizioni con riguardo agli esercizi 2015 e 2016.
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese non sono obbligate, a differenza di quanto previsto per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, alla predisposizione del rendiconto finanziario, all’adozione del costo ammortizzato e ad altre applicazioni.
Alcune società di piccole dimensioni potrebbero aver contabilizzato in parte diversamente gli interessi legati alle poste dei crediti, debiti e titoli di debito. Nei precedenti Principi contabili non era previsto l’accorpamento di tali elementi nei valori delle poste interessate. I nuovi Principi OIC, invece, prevedono che tali elementi siano incorporati nelle poste di riferimento.
Pertanto:
- la rilevazione degli interessi attivi di crediti finanziari o di titoli di debito di competenza dell’esercizio (che prima avrebbe avuto come contropartita i ratei attivi) potrebbe avere, adesso, come contropartita i crediti o i titoli medesimi;
- la rilevazione degli interessi passivi di debiti finanziari di competenza dell’esercizio (che prima avrebbe avuto come contropartita i ratei passivi) potrebbe avere, adesso, come contropartita i debiti medesimi.
Per approfondire
Per approfondimenti scarica il documento: Linee guida per la prima applicazione delle novità