Perizia trasformazione ed incompatibilità
Perizia trasformazione ed incompatibilità
Relazione di stima ex art. 2500 ter c.c.
Con il quesito del 25 novembre l’Ordine chiede di sapere se, nel caso di trasformazione di società di persone in società di capitali sussista incompatibilità tra lo svolgimento dell’incarico avente ad oggetto la redazione della relazione di stima ai sensi dell’art. 2500 ter c.c. e quello di consulenza avente ad oggetto la tenuta delle scritture contabili.
Incompatibilità del professionista a svolgere il duplice ruolo di tenutario delle scritture contabili e relatore di stima della società trasformanda ai sensi dell’art. 2500 ter c.c.
Si cita a tal riguardo il PO n. 549/2008, in cui, con riferimento alla medesima fattispecie, si è affermata l’incompatibilità del professionista a svolgere il duplice ruolo di tenutario delle scritture contabili e relatore di stima della società trasformanda ai sensi dell’art. 2500 ter c.c., citando al riguardo l’art. 39, co. 2, lett. c) del DPR n. 99/1998.
Disciplina delle incompatibilità del revisore legale
La disciplina delle incompatibilità del revisore legale è ora regolamentata dal D.Lgs. n. 39/2010, recante “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati” e sue disposizioni attuative.
In tal senso, nonostante l’art. 43 del suddetto provvedimento abbia disposto l’abrogazione del DPR n. 99/1988 (con la decorrenza e i limiti ivi previsti)2, l’art. 10, co. 2, del D.lgs. n. 39/2010, tuttavia, ripropone, ampliandone addirittura la portata, il divieto originariamente previsto dal soppresso art. 39, disponendo espressamente che “il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dall’esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d’affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l’esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa”.
Sintesi ed approfondimenti
Si conferma, pertanto, anche alla luce delle vigenti disposizioni di legge, l’incompatibilità tra l’incarico di redazione della stima giurata ai sensi dell’art. 2500-ter richiesta a soggetto iscritto al registro dei revisori legali e un qualsiasi altro incarico di consulenza che il revisore avesse in essere con la medesima società che conferisce l’incarico di redazione della stima.