Piani di Stock option in Startup o PMI innovative
Piani di Stock option in Startup o PMI innovative
Linee guida per il trattamento fiscale e per l’elaborazione di piani di stock option in startup o PMI innovative
Tra i principali interventi normativi previsti a favore delle start-up innovative, il D.L. 179/2012 (il “Decreto Crescita 2.0”) ha introdotto un’agevolazione di carattere fiscale e contributivo, che si applica agli strumenti finanziari diretti a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate (work-for-equity). L’agevolazione è volta, da un lato, ad incentivare e a fidelizzare i lavoratori dipendenti, i collaboratori e gli amministratori, stabilendo l’irrilevanza fiscale e contributiva degli strumenti finanziari ad essi assegnati ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato e, dall’altro lato, a favorire l’apporto di opere o servizi qualificati, stabilendo l’irrilevanza fiscale degli strumenti finanziari assegnati in contropartita ai professionisti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Linee guida per il trattamento fiscale e per l’elaborazione di piani di stock option in startup o PMI innovative Share on XRegime fiscale stock option
Regime fiscale ordinario
L’articolo 49 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), definisce redditi di lavoro dipendente quelli che «derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri».
Ai fini della determinazione di tali redditi, l’articolo 51 stabilisce che «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro»
Sulla base di quest’ultima disposizione costituiscono redditi di lavoro dipendente anche i compensi in natura, tra i quali rientra il ”valore normale” delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani o esteri determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), del Tuir.
Momento rilevante ai fini impositivi
Circa l’individuazione del momento rilevante ai fini impositivi in presenza di un diritto di opzione che non sia liberamente cedibile a terzi (cd. stock option), in diversi documenti di prassi, è stato precisato che questo è costituito dal momento di esercizio di tale diritto, indipendentemente dalla data di emissione o di consegna dei titoli stessi o delle annotazioni contabili successive.
In particolare, nella risoluzione 12 dicembre 2007, n. 366/E, al fine di determinare il momento nel quale far assumere rilevanza fiscale all’esercizio del diritto d’opzione posto in essere dal lavoratore dipendente e stabilire quale sia il momento in cui le azioni possono considerarsi entrate nella disponibilità del dipendente, è stato precisato che tale momento deve essere individuato in quello in cui il dipendente acquisisce il diritto partecipativo e non in quello in cui riceve materialmente il titolo azionario.
In tale documento di prassi, con riferimento al significato del termine ”assegnazione di azioni”, è stato infatti ribadito che il trasferimento della proprietà dei titoli azionari e dei diritti in essi incorporati si perfeziona con il semplice consenso del soggetto titolare del diritto di opzione, riconducibile alla dichiarazione di esercizio del diritto di opzione medesimo.
Regime fiscale: deroga per startup
Deve essere rilevato, in tale contesto, che il regime di tassazione dei redditi da lavoro dipendente e assimilato derivanti dall’esercizio di stock option o dall’assegnazione di azioni, è stato derogato dalle disposizioni agevolative contenute nel citato articolo 27 del decreto legge n. 179 del 2012 (”Remunerazione con strumenti finanziari della start up innovativa e dell’incubatore certificato”), attraverso il quale è stato disposto che
«il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione, da parte delle start up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all’articolo 25, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start up innovativa o dall’incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start up innovativa o dall’incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start up innovativa o l’incubatore certificato.
Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione».
Regime fiscale: deroga per pmi innovative (richiamo alla normativa startup)
Va altresì rilevato che il comma 9, dell’articolo 4 del decreto legge del 24 gennaio 2015, n. 3, contenente disposizioni in materia delle piccole e medie imprese innovative, ha operato un espresso rinvio al citato articolo 27 del decreto legge n. 179 del 2012.
Pertanto, tale regime di esenzione trova applicazione anche con riferimento ai redditi di lavoro derivanti dall’esercizio di stock option e dall’assegnazione di azioni relativi a piani di incentivazione implementati da PMI innovative.
Stock option e conseguenze derivanti dal venir meno dei requisiti startup / PMI innovative
Nella circolare 11 giugno 2014, n. 16/E sono stati forniti chiarimenti con riferimento alle agevolazioni fiscali in favore delle startup innovative e degli incubatori certificati, anche con particolare riguardo alle conseguenze derivanti dal venir meno dei requisiti previsti per essere considerati startup innovative e la conseguente cessazione di applicazione del regime di assegnazione di strumenti. finanziari e diritti di opzione con regime fiscale incentivato.
In tale documento di prassi è stato chiarito che la cessazione della possibilità di assegnare strumenti finanziari e diritti di opzione con il regime fiscale incentivato (per decorso dei termini o perdita dei requisiti per le startup innovative, per perdita dei requisiti per gli incubatori certificati), non comporti di per sé il venir meno della possibilità di applicare il regime fiscale di favore a quelli già assegnati.
In altri termini, gli strumenti finanziari e i diritti di opzione già assegnati alla data di cessazione dell’applicazione delle disposizioni sulle startup innovative continueranno a beneficiare del regime fiscale di favore, anche nell’ipotesi in cui siano assegnati diritti di opzione il cui periodo di ”vesting” per l’esercizio del diritto sia successivo a detta data.
Sia pur con esplicito riferimento alle attività svolte alle startup e agli incubatori, viene in sostanza affermato che l’assegnazione è il momento in cui deve essere valutata la sussistenza dei requisiti per essere considerate startup innovative ai fini dell’applicazione della relativa esenzione.
Deve essere rilevato, a tale proposito, che l’estensione del regime di esenzione fiscale e contributiva del reddito di lavoro dipendente derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari (o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari) alle PMI innovative è stato introdotto dal decreto legge n. 3 del 2015, mutuando dal decreto legge n. 179 del 2012 la medesima ratio di favorire la nascita e lo sviluppo di attività a forte contenuto di innovazione tecnologica.
EsempioSulla base di quanto previsto dal regolamento, le stock option e i diritti si intendono attribuiti a ciascun beneficiario, con efficacia dal giorno della data di accettazione, cioè dalla data di invio alla Società della copia della lettera di attribuzione delle stock option e dei diritti e dei rispettivi regolamenti alla stessa allegati debitamente sottoscritti dal beneficiario. Ai sensi del regolamento del Piano SO, la maturazione delle stock option è condizionata al verificarsi di determinate condizioni (obiettivi di continuità, di performance e/o personali), che è comunicata dalla Società al singolo beneficiario mediante l’invio di un’apposita ”lettera di avveramento”. Al verificarsi delle condizioni di maturazione delle stock option ed entro il periodo di esercizio di ciascuna delle quattro tranche, il beneficiario che intenda esercitare le stock option maturate deve comunicare alla Società, mediante un’apposita ”lettera di esercizio”:
Entro 15 giorni dal ricevimento della ”lettera di esercizio”, previa verifica della ricezione del corrispettivo per la sottoscrizione delle azioni, la Società metterà a disposizione di ciascun beneficiario le azioni sottoscritte. |
Vendita o cessione
L’esenzione riguarda il momento in cui le azioni vengono assegnate e l’esercizio dei diritti che ne derivano, non la loro eventuale cessione, che se avviene nei confronti della startup innovativa, il guadagno che ne deriva concorre alla formazione del reddito IRPEF.
Se invece si vendono le azioni ad altri si applicheranno le regole dei redditi diversi (articolo 67 del Tuir). Attenzione: questi guadagni si dichiarano nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione, ma il valore rilevante è quello relativo al momento in cui sono stati assegnati. Le differenze (minuvalenze o plusvalenze) sono tassate ai sensi dell’articolo 67 del Tuir.
Nel caso di cessione delle quote, azioni, altri strumenti finanziari o diritti di opzione a favore di soggetti “TERZI”, le plusvalenze realizzate sono assoggettate al regime di tassazione ordinario (reddito diverso di natura finanziaria).
A titolo esemplificativo, in caso di cessione di quote o azioni che rappresentano partecipazioni non qualificate ai fini fiscali, le plusvalenze realizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa sono tassate tramite un’imposta sostitutiva del 26%. Circa la modalità di determinazione, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito e “il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione”. Di conseguenza, nel caso di cessione di quote o azioni derivanti dall’esercizio di diritti di opzione, la plusvalenza da assoggettare a tassazione sarebbe determinata come la differenza tra il corrispettivo di cessione delle azioni o quote e il relativo costo di acquisto fiscalmente rilevante (i.e. il prezzo di esercizio).
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E dell’11 giugno 2014, par. 3.1.4.), in caso di assegnazione gratuita di azioni, quote o altri strumenti finanziari o di esercizio gratuito dei diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari, il costo fiscalmente rilevante è pari a zero e la plusvalenza da assoggettare a tassazione come reddito diverso di natura finanziaria coincide con l’intero corrispettivo della cessione.
Linee guida Stock Option
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Per approfondire
Linee guida AIFI sui piani di stock option per le startup
Sono state elaborate le linee guida associative per redigere piani di stock option in startup o PMI innovative partecipate da venture capitalist.
L’obiettivo delle linee guida è di arrivare ad una condivisione sugli obiettivi e sulla funzione dei piani, volti a definire un incentivo patrimoniale per i dipendenti, e a consolidare la conoscenza e l’utilizzo delle buone prassi nell’implementazione degli stessi, facilitando il dialogo con il mondo delle startup.
Linee guida AIFI sui piani di stock option per le startup
La prassi dell’Agenzia delle Entrate
Con Risposta n. 167/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla perdita del requisito di PMI innovativa e le conseguenze sul regime di stock-option.
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