La valutazione della partecipazione in caso di recesso e la previsione di sconti e premi in statuto
La valutazione della partecipazione in caso di recesso e la previsione di sconti e premi in statuto
Articolo pubblicato su Mysolution e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore
Il Notariato del Triveneto torna ad approfondire il tema del recesso del socio nelle Spa e in particolare il tema della valutazione della partecipazione e l’applicabilità di sconti di minoranza e premi di maggioranza. Approfondiamo la portata della recente massima anche in vista dell’evento formativo gratuito del 13 ottobre 2015 avente a tema “La gestione del conflitto tra soci nelle Srl” in cui andremo ad approfondire il diritto di recesso e la valutazione della partecipazione anche alla luce dei nuovi principi italiani di valutazione e con l’ausilio delle massime del Notariato.
La posizione del Notariato del Triveneto
In una delle recenti massime del Comitato interregionale dei consigli notarili delle tre Venezie che trovate raccolte negli Orientamenti in materia di atti societari 2015 si considera lecita la previsione di un premio di maggioranza o di uno sconto di minoranza nella clausola statutaria di valorizzazione delle azioni per il caso di recesso.
Riportiamo integralmente sia la massima sia il relativo commento per consentire il dovuto approfondimento: “H.H.8 (Previsione di un premio di maggioranza o di uno sconto di minoranza nella clausola statutaria di valorizzazione delle azioni per il caso di recesso – 1° pubbl. 9/15 – motivato 9/15). Con riferimento alle cause convenzionali e derogabili di recesso, è legittimo che lo statuto di una società per azioni non quotata disponga che, in sede di liquidazione delle azioni del socio recedente, si preveda un “premio di maggioranza”, da attribuirsi nel caso in cui la partecipazione azionaria del socio uscente garantisca una posizione di controllo in seno alla società, oppure uno “sconto di minoranza”, da applicarsi nell’opposta ipotesi in cui il “pacchetto azionario” sia ininfluente ai fini del controllo societario”.
La valutazione ex art. 2473 c.c.
Tornando al tema del convegno ricordiamo che nella S.r.l. il socio che recede ex art. 2473 c.c. ha diritto al rimborso del valore della propria partecipazione, determinato in proporzione al valore di mercato del patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso:
“… I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente”.
La norma non pare quindi prevedere particolari margini per premi e sconti nella valutazione di partecipazioni e l’apertura del notariato è motivata esclusivamente dalla previsione nello statuto della Spa.
Discrezionalità tecnica
Il dettato normativo, coerentemente con la miglior dottrina, pur lasciando all’esperto ampia libertà sui metodi valutativi, obbliga a determinare il valore della partecipazione in base a due criteri fondamentali:
- criterio proporzionale (escludendo quindi sconti di minoranza/illiquidità o premi di maggioranza);
- valore di mercato (da non sottovalutare la difficoltà a reperire informazioni pubbliche su valore di mercato partecipazioni o aziende Pmi).
I principi italiani di valutazione
I principi italiani di valutazione recentemente approvati forniscono all’esperto importanti linee guida a cui rifarsi nella valutazione d’azienda e di partecipazioni sociali. I principi italiani di valutazione (Piv), pur con qualche perplessità sulla loro reale applicabilità soprattutto nel caso di valutazione di Pmi, rappresentano una voce autorevole in dottrina e le loro indicazioni per il valutatore delle partecipazioni in caso di recesso sono chiare e prudenti ma esclusivamente riferibili alle valutazioni ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 2.
L’unità di valutazione di riferimento nel caso di valutazioni a fini di recesso è rappresentata dall’azienda nel suo complesso. Il valore della singola azione è calcolato pro-quota.
- Non paiono applicabili né premi di maggioranza, né sconti di minoranza.
- Sono invece da considerare quegli sconti che si applicano all’impresa nel suo complesso:
- gli sconti per la dipendenza da persone chiave;
- nei casi di business che assorbono cassa e richiedono futuri finanziamenti, gli sconti per mancanza di liquidabilità.
Scarica il documento: Orientamenti in materia di atti societari 2015
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