Conferimento quote e regime di realizzo controllato
Conferimento quote e regime di realizzo controllato
Risoluzione n. 56 del 16 ottobre 2023 e chiarimenti sul regime di realizzo controllato in caso di conferimento quote
Con la risoluzione n. 56 del 16 ottobre 2023, l’Agenzia fornisce dei chiarimenti sull’applicazione del regime di “realizzo controllato” in caso di conferimento “minusvalente” di partecipazioni, da parte dell’istante, di una quota societaria detenuta in piena proprietà e di una quota detenuta invece in nuda proprietà, in una newco.
L’articolo 11 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto il comma 2 bis nell’articolo 177 del Tuir prevedendo che:
Conferimento quote e regime di realizzo controllato: risoluzione n. 56 del 16 ottobre 2023 e chiarimenti sul regime di realizzo controllato Share on X«Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma , numero 1), del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente [..]».
Il comma 2bis estende, dunque, il regime del realizzo controllato ai casi in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di diritto ai sensi del citato articolo 2359 del codice civile, nè incrementa la percentuale di tale controllo (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario), a condizione che oggetto del conferimento siano partecipazioni che rispettino le percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio fissate dalla lettera a). Per effetto della modifica normativa, il regime di realizzo controllato è quindi applicabile anche ai casi in cui le partecipazioni non integrano o non accrescono il requisito del controllo sulla conferita purché il conferimento abbia comunque ad oggetto partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione dettate dalla norma.
La collocazione del comma 2bis all’interno della disciplina generale di cui all’articolo 177 del Tuir, nonché il richiamo contenuto nel medesimo comma 2bis alle «partecipazioni conferite», lasciano inalterata la fruizione del regime alle sole operazioni di «scambio di partecipazioni» (secondo la rubrica contenuta nella norma menzionata).
L’estensione del regime è difatti subordinata al ricorrere congiunto delle condizioni seguenti:
- Le partecipazioni conferite devono rappresentare complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 per cento o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 per cento o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (con regole particolari per la verifica delle soglie di qualificazione nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni in una holding);
- Le partecipazioni devono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. La norma intende consentire tale criterio di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni anche nel caso in cui la riallocazione delle stesse è effettuata in società interamente partecipate dal conferente e le stesse rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio almeno superiore a quelle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni ”qualificate” da quelle ”non qualificate”.
Con riguardo all’oggetto dei conferimenti che possono rientrare nell’ambito di applicazione del comma 2bis dell’articolo 177, alla luce della formulazione della lettera a), che richiama, oltre che i diritti di voto, anche la partecipazione al capitale, il conferimento della nuda proprietà priva di diritto di voto è astrattamente idonea ad integrare i presupposti della norma in esame.