Rivalutazione partecipazioni 2016
Rivalutazione partecipazioni 2016
La Legge n.208/2015 (Legge di stabilità 2016), ripropone (rendendola meno attraente) la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 01/01/2016 non in regime d’impresa.
Articolo pubblicato su Mysolution e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore
Ai commi 887 e 888 della citata Legge (che modificano l’art. 2, co. 2, DL 282/2002) è disciplinata la riapertura dei termini di rideterminazione del costo di acquisto di:
- terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, qualificate o meno, possedute a titolo di proprietà o usufrutto.
SOGGETTI INTERESSATI
Le partecipazioni devono essere possedute alla data del 1° gennaio 2016 esclusivamente da:
- Persone fisiche (non in regime d’impresa);
- Società semplici;
- Enti non commerciali;
Sono, perciò, esclusi i redditi conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali.
OGGETTO
Oggetto della nuova disposizione di Legge sono le partecipazioni (titoli, quote o altri diritti) qualificate e non qualificate, non negoziate in mercati regolamentati, delle quali si ha il possesso alla data del 01/01/2016.
PLUSVALENZE
La plusvalenza tassabile (in caso di valore di cessione maggiore del valore di perizia) è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito per la vendita, ed il valore della perizia al 01/01/2016, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Se la perizia viene predisposta per conto del contribuente e la spesa è stata effettivamente sostenuta, il costo della stessa va ad incrementare il valore del bene; se predisposta per conto della società partecipata, il costo verrà dedotto in 5 anni.
Va puntualizzato che il valore della perizia rappresenta l’importo minimo su cui determinare il risultato in caso di cessione, e non consente la realizzazione di minusvalenze utilizzabili in compensazione.
L’agevolazione consiste nella facoltà di assumere al posto del costo storico di acquisto, il valore delle quote e delle azioni determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei revisori contabili, nonché dai periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio, purché tale valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
La redazione e il giuramento della perizia (rivalutazione partecipazioni 2016) devono essere effettuati entro il 30/06/2016.
Si sottolinea che, nel caso in cui ci si voglia avvalere della procedura di rideterminazione delle partecipazioni in vista di un atto di trasferimento, non è necessario che la perizia sia predisposta prima della stipula dell’atto stesso, ma è sufficiente che la stessa venga disposta entro il termine di scadenza del 30/06/2016, quindi, anche successivamente all’atto di cessione (Circolare Agenzia delle Entrate n.47/E del 5/06/2002).
IMPOSTA SOSTITUTIVA
L’imposta sostitutiva, da applicare al valore di perizia, è pari all’8%, sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate.
Tale imposta deve essere versata entro il 30/06/2016, in un’unica soluzione; ovvero, può essere rateizzata, fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30/06/2016; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
RAPPORTO CON LE PRECEDENTI RIVALUTAZIONI
Il contribuente che abbia rideterminato il valore delle partecipazioni e/o dei terreni usufruendo di precedenti rivalutazioni, ove lo ritenga opportuno, potrà usufruire della nuova disposizione; in questo caso, dovrà determinare, mediante una nuova perizia giurata di stima, il valore delle partecipazioni al 1/01/2016, ed, inoltre, procedere al versamento dell’imposta sostitutiva su questi valori.
I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori possono detrarre, dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata, oppure possono chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata.