Dl Rilancio e rivalutazione delle partecipazioni
DL Rilancio e rivalutazione delle partecipazioni
La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni detenuti al di fuori del regime d’impresa sarà possibile anche per i beni posseduti al 1° luglio.
Chi decide di avvalersi dell’opportunità prevista dall’articolo 137 del Dl n. 34/2020, cioè di procedere alla rivalutazione per poter utilizzare il valore rideterminato invece che il costo storico, deve porre in essere, fondamentalmente, due adempimenti entro il 30 settembre 2020:
- far redigere e asseverare, presso la cancelleria del tribunale o gli uffici dei giudici di pace e i notai, una perizia di stima della partecipazione o del terreno da un professionista abilitato (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e revisori legali dei conti, per le partecipazioni; ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili, per i terreni; periti iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per entrambe le tipologie di beni), che ne attesti il valore al 1° luglio 2020
- effettuare in autoliquidazione il versamento dell’imposta sostitutiva dell’11%, calcolata sull’intero ammontare del valore di perizia, ovvero, in caso opti per il pagamento rateizzato, della prima di tre quote annuali di pari importo. Le successive andranno versate, rispettivamente, il 30 settembre 2021 e il 30 settembre 2022, con la maggiorazione degli interessi del 3% annuo, decorrenti dal 30 settembre 2020 e da corrispondere contestualmente a ciascuna rata. Nel modello F24 devono essere indicati i codici tributo “8055”, per le partecipazioni, e “8056”, per i terreni.
La rivalutazione della legge di bilancio 2020
La nuova finestra per rivalutare partecipazioni e terreni posseduti al 1° luglio 2020, decretata dal Dl “Rilancio”, si pone in perfetta continuità con quella prevista dall’ultima legge di bilancio, che riguarda, invece, i beni detenuti alla data del 1° gennaio 2020.
In quest’ultimo caso, i necessari adempimenti – redazione e asseverazione della perizia nonché versamento dell’intera imposta sostitutiva dell’11% ovvero della sola prima rata – dovranno essere portati a termine entro il prossimo 30 giugno.
Potrebbe avvalersene, ad esempio, chi, avendo in animo di cedere la partecipazione o il terreno nel corrente mese di giugno, non può utilizzare la proroga concessa dal decreto legge n. 34/2020, in quanto mancherebbe il requisito del possesso del bene al 1° luglio 2020.
Quando conviene
Relativamente alle partecipazioni non quotate, bisogna mettere a confronto l’imposta sostitutiva sul valore di perizia (11%) con quella da capital gain, al 26%, ordinariamente prevista per le plusvalenze di natura finanziaria. In altre parole, affinché la rivalutazione risulti vantaggiosa, occorre che l’imposta dell’11% applicata sul valore della partecipazione sia inferiore al 26% della plusvalenza realizzata.