Rivalutazione partecipazioni 2023
Rivalutazione partecipazioni 2023
Rivalutazione partecipazioni 2023 e perizia di stima per la rideterminazione costo o valore di acquisto delle partecipazioni.
La legge di bilancio 2023 ripropone la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola) posseduti alla data del 1° gennaio 2023, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento (cd. “rideterminazione”).
Tale possibilità, sistematicamente riproposta nel tempo, prevede per la prima volta una novità assoluta in quanto è ammessa anche la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
Soggetti interessati
Le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono fare riferimento al valore fiscalmente riconosciuto del costo di acquisto di detti beni, come rideterminato secondo le modalità contenute nelle predette disposizioni, ai fini del calcolo dei redditi diversi (plusvalenze) di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del Tuir. Per poter utilizzare il valore “rideterminato”, in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.
Sintesi del provvedimento
I commi da 107 a 109 della legge di bilancio 2023 hanno previsto la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, detenuti alla data del 1° gennaio 2023, previo pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento.
Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2023.
Perizia di stima per la rideterminazione costo o valore di acquisto delle partecipazioni 2023
Per poter utilizzare il valore “rideterminato”, in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati. Con riferimento a tale disciplina, riproposta più volte nel corso degli anni, sono stati forniti chiarimenti in diversi documenti di prassi e, da ultimo, nella circolare 22 gennaio 2021, n. 1/E.
Rivalutazione partecipazioni 2023 e perizia di stima per la rideterminazione costo o valore di acquisto delle partecipazioni. Share on XNovità: rivalutazione partecipazioni in società quotate
Per la prima volta una novità assoluta in quanto è ammessa anche la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
Ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo o valore di acquisto si assume il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), del Tuir in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei suddetti mercati con riferimento al mese di dicembre 2022.
Tale indicazione fa venir meno la necessità di predisporre una perizia giurata di stima (requisito obbligatorio, invece, nel caso di partecipazioni non quotate e terreni).
A tal fine, il contribuente predispone e conserva un apposito prospetto nel quale sono indicati per ciascun titolo, quota o diritto il cui costo o valore di acquisto è stato “rideterminato”, i prezzi rilevati nel relativo mercato o sistema multilaterale di negoziazione nel mese di dicembre 2022, nonché la relativa media aritmetica.
Tale prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia delle entrate, da parte del contribuente in caso di applicazione del regime “dichiarativo” di cui all’articolo 5 del citato d.lgs. n. 461 del 1997.
Nel caso di opzione per l’applicazione del regime del “risparmio amministrato” di cui al successivo articolo 6, invece, il contribuente comunica all’intermediario che si è avvalso della rideterminazione, fornendo il predetto prospetto unitamente alla documentazione attestante il versamento dell’intero importo (o della prima rata) dell’imposta sostitutiva nella misura del 16 per cento.
Novità: OICR e contratti di assicurazione sulla vita
Altra novità introdotta dalla legge di bilancio 2023 riguarda la possibilità di considerare realizzati i redditi di natura finanziaria relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), possedute alla data del 31 dicembre 2022 e a contratti di assicurazione sulla vita di cui ai Rami I e V5 , mediante la corresponsione di un’imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento (cd. “affrancamento”).
Per approfondire:
CIRCOLARE N. 16/E del 26 giugno 2023 : Rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni – Affrancamento dei redditi di capitale e diversi derivanti da Organismi di investimento collettivo del risparmio e dei redditi di capitale dei contratti di assicurazione – Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)