School bonus
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Sconti fiscali per le donazioni
Articolo School bonus: sconti fiscali per le donazioni pubblicato su Mysolution e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore
Il legislatore prevedendo un bonus fiscale per le erogazioni liberali a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione ha voluto in qualche modo replicare quanto previsto per l’“art bonus” che, come è noto, riconosce un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali, effettuate esclusivamente in denaro, a favore del turismo e della cultura.
La legge 107/2015 (“riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio prevede tra le altre novità un bonus fiscale per le erogazioni liberali a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione.
Bonus fiscale per le donazioni a favore delle scuole #labuonascuola #pmi Share on XIl legislatore ha voluto in qualche modo replicare quanto previsto per l’“art bonus” che, come è noto, riconosce un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali, effettuate esclusivamente in denaro, a favore del turismo e della cultura.
L’articolo 1, comma 145, della legge 107/2015 (in vigore dal 16/07/2015), prevede:
“Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti, spetta un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.”
Requisiti soggettivi
Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche nonchè agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d’impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.
Tre quote annuali di pari importo
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Ad esempio, il credito maturato nel 2015, di ammontare pari a 90, sarà utilizzabile nel 2016, nel 2017 e nel 2018, con il tetto massimo annuale di 30.
Importo massimo agevolabile
Le spese di cui al comma 145 sono ammesse al credito d’imposta nel limite dell’importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d’imposta.
Credito utilizzabile in compensazione
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione tramite modello F24 ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Pubblicità
I soggetti beneficiari devono provvedere a dare pubblica comunicazione dell’ammontare delle erogazioni ricevute, nonchè della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.