Cessione di quote e inopponibilità dei documenti redatti in fase di trattativa
Cessione di quote e inopponibilità dei documenti redatti in fase di trattativa
La sentenza n. 4597/2018 pubbllicata il 23/04/2018, RG n. 70868/2018, ha ad oggetto una controversia attinente l’esecuzione di un contratto di compravendita di quote sociali.
In particolare, l’attore lamenta il parziale inadempimento di controparte rispetto alle obbligazioni di pagamento assunte con l’operazione di compravendita in oggetto.
Parte convenuta si difende invocando il puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte all’atto della stipulazione, in conformità al testo letterale del contratto sottoscritto tra le parti.
Documenti redatti in fase di trattativa
Il litigio tra le parti è incentrato sulla corretta interpretazione degli accordi negoziali raggiunti nel tempo.
“In particolare, a fronte del tenore letterale del contratto di cessione sottoscritto (…) l’attore invoca un precedente “accordo” in tesi già definitivamente raggiunto tra le parti con la sottoscrizione (…) di un “cronoprogramma” trasmesso a controparte” dallo stesso attore.
Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ritiene convincente l’opposto assunto di controparte secondo cui quel documento (il cronoprogramma) “non rappresentava che una prima base di trattativa tra le parti successivamente precisata in diversi stadi fino ad arrivare all’atto notarile di cessione”.
Nel caso di specie, gli accordi raggiunti tra le parti trovano piena corrispondenza nell’atto di cessione redatto dal notaio, non rilevando i documenti “preparatori” alla compravendita antecedenti all’atto notarile di cessione.