Responsabilità ed obblighi di amministratori, liquidatori e soci.
Responsabilità ed obblighi di amministratori, liquidatori e soci in uno Studio dei Commercialisti di Milano.
Articolo pubblicato su Mysolution e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore
Il legislatore in questi ultimi anni, al fine di garantire una più compiuta tutela del credito erariale, ha riscritto le responsabilità di liquidatori, amministratori e soci di società di capitali in liquidazione mediante norme più severe che prevedono l’ inversione dell’onere della prova. Un recente studio della Commissione Diritto Tributario Nazionale dell’ODCEC di Milano ha analizzato con attenzione il tema della sopravvivenza fiscale delle società estinte.
Il legislatore in questi ultimi anni, al fine di garantire una più compiuta tutela del credito erariale, ha riscritto le responsabilità di liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione mediante norme più severe che prevedono l’inversione dell’onere della prova.
La responsabilità fiscale ed gli obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci sono normati dall’articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602 che è stato recentemente modificato dal Decreto legislativo del 21/11/2014 n. 175, articolo 28 (in vigore dal 13/12/2014).
La Commissione Diritto Tributario Nazionale dell’ODCEC di Milano ha redatto un approfondito studio sul tema della sopravvivenza fiscale delle società estinte. Il testo, dal titolo “Libera interpretazione dell’Art. 28 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 – Coordinamento razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari”, è liberamente scaricabile a questo link.
Sopravvivenza fiscale della società cancellata
Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
Questa norma si sostanzia in una estensione del periodo di accertamento rendendo più incerto l’iter della procedura di liquidazione e successiva cancellazione.
Responsabilità dei liquidatori di Srl
I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attivita’ della liquidazione, le imposte dovute (il regime di responsabilità avrà ad oggetto tutte le imposte e non più solo le imposte dirette) per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilita’ e’ commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
Rispetto alla precedente formulazione, l’onere probatorio è quindi traslato sul liquidatore (inversione dell’onere della prova).
Responsabilità degli Amministratori di Srl
La norma di cui sopra si applica agli amministratori in carica all’atto dello scioglimento della societa’ o dell’ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori. Inoltre le responsabilità previste l’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attivita’ sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.
Responsabilità dei Soci di Srl
I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.
Giurisprudenza ed omesso versamento dell’Iva
Il liquidatore della società risponde penalmente dell’omesso versamento dell’Iva, anche se si è insediato pochi giorni prima della commissione del reato poiché, assumendo la carica, si espone volontariamente a tutte le conseguenze derivanti da pregresse inadempienze (Corte di cassazione, sentenza 30492 del 15 luglio 2015).
Per approfondire
“Libera interpretazione dell’Art. 28 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 – Coordinamento razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari”, è liberamente scaricabile a questo link.
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