Abuso di ricorso alla composizione negoziata
Abuso di ricorso alla composizione negoziata
Il primo caso di “abuso” del ricorso alla composizione negoziata: Tribunale di Brescia, 2 dicembre 2021
L’art. 6 del D.L. n. 118/2021 istituisce un sistema di protezioni attivabili “laddove vi sia l’esigenza di proteggere il patrimonio dell’imprenditore da iniziative che possono turbare il regolare corso delle trattative” su cui si articola il percorso della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa e mettere dunque “a rischio il risanamento dell’impresa” (cfr. Relazione allo schema di decreto legge).
Il primo caso di “abuso” del ricorso alla composizione negoziata della crisi Share on XMisure protettive
Si prevede in particolare, al comma I, che l’imprenditore, già con la domanda di nomina dell’esperto o con successiva istanza, possa chiedere l’applicazione di misure protettive le quali, da un lato, possono consistere nel divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore nonché di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari tanto sul suo patrimonio quanto sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa e, dall’altro, “scattano” dal giorno della pubblicazione dell’istanza medesima, unitamente all’accettazione dell’esperto, nel registro delle imprese.
Inoltre, il comma 4 della stessa disposizione esclude che dal giorno della pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure protettive e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata possa essere pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento dell’imprenditore coinvolto nel percorso di risanamento negoziato.
Consolidamento degli effetti protettivi
Tuttavia, se per il prodursi dei menzionati effetti protettivi è sufficiente che l’istanza dell’imprenditore che ne invoca l’applicazione venga pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto, affinché questi si consolidino è necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria alla quale l’imprenditore già “schermato” ha l’onere di rivolgersi (cfr. art. 7 del D.L. n. 118/2021) con ricorso depositato lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto chiedendo la conferma o la modifica delle misure protettive (questo, peraltro, ad esclusione della misura relativa all’impedimento alla pronuncia della sentenza di fallimento i cui effetti paiono comunque destinati a protrarsi ex lege sino alla definizione del percorso di composizione negoziata) ovvero l’adozione di provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.
L’intervento di stabilizzazione riservato al giudice
Da ciò discende che l’intervento di stabilizzazione riservato al giudice, non a caso destinato ad essere veicolato entro un modulo procedimentale improntato a celerità e deformalizzazione, presuppone logicamente che un qualche effetto protettivo si sia già concretamente sprigionato, non ricorrendo alcunché, diversamente, né da confermare né da modificare.
Pubblicità nel registro delle imprese
Ma, affinché questo accada, è necessario che l’istanza di applicazione delle misure, unitamente all’accettazione dell’esperto, sia pubblicata nel registro delle imprese.
Per approfondire
Il primo caso di “abuso” del ricorso alla composizione negoziata.
Tribunale di Brescia, 02 dicembre 2021. Giudice Designato Pernigotto.