Il recesso del socio di S.r.l.
Il recesso del socio ai sensi dell’art. 2473 c.c., la valutazione delle partecipazioni e le massime del Notariato
Articolo pubblicato su Mysolution e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore
Il recesso del socio è tema particolarmente complesso e delicato nella vita di una società. Il socio di S.r.l. può recedere dalla società nei casi espressamente previsti per legge o nell’atto costitutivo. Nel presente articolo si provvede ad analizzare quanto previsto dalla normativa in vigore con l’ausilio delle massime del Notariato milanese e del Notariato del triveneto.
Riferimenti normativi
- Notariato milanese, massima n. 74;
- Notariato del triveneto, massime I.H.1, I.H.3, I.H.5, I.H.7, I.H.8, I.H.9, I.H.13, I.H.14 e I.H.16;
- Codice civile, art. 2473 .
Premessa
La dichiarazione di recesso ha natura di atto unilaterale recettizio, risolutivamente condizionato ex lege alla revoca della delibera legittimante il recesso o alla messa in liquidazione volontaria della società, pertanto produce effetti dalla data del suo ricevimento. A partire da tale data, come confermato dalla massima I.H.5 dei notai del triveneto, i diritti sociali connessi alla partecipazione per la quale è stato esercitato il recesso sono sospesi, conservando il socio recedente esclusivamente la titolarità formale della partecipazione finalizzata alla liquidazione della stessa.
La dichiarazione di recesso è irrevocabile una volta pervenuta alla società. Il valore della partecipazione da liquidare deve essere determinato con riferimento a detta data.
Nella tabella seguente è riportato un elenco dei principali presupposti del diritto di recesso del socio.
Presupposti diritto di recesso del socio | Riferimenti |
Decisioni che consentono diritto di recesso al socio dissenziente, assente o astenuto | Art. 2473 c.c. |
cambiamento dell’oggetto sociale | |
cambiamento del tipo di società | |
fusione o scissione | |
revoca dello stato di liquidazione | |
trasferimento della sede all’estero | |
eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo | |
compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo | |
compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’art. 2468, comma 4 , c.c. (diritti riguardanti l’amministrazione o il riparto degli utili) | |
Cause convenzionali di recesso del socio | Atto costitutivo |
Particolari disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento | Art. 2473 c.c. |
Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l’atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno | Art. 2473 c.c. |
Attenzione
In base alla massima del Comitato Notarile del Triveneto I.H.1 si deve ritenere che per le S.r.l. non sia sufficiente una qualsiasi modifica dell’oggetto sociale, anche se di lieve entità, per legittimare il socio non consenziente ad esercitare il recesso. Nonostante l’art. 2473 c.c. parli semplicemente di “cambiamento dell’oggetto”, la prassi notarile reputa necessario un cambiamento sostanziale e significativo dell’attività sociale. Il recesso è possibile ad esempio in caso di ingresso della società in nuovi settori produttivi che aumentino in maniera considerevole il rischio di impresa.
Attenzione
In base alla massima del Comitato Notarile del Triveneto I.H.3 l’introduzione di un termine di durata in una società a tempo indeterminato, poiché va ad eliminare una causa di recesso, attribuisce ai soli soci assenti o dissenzienti tale diritto.
Cause convenzionali di recesso
La massima n. 74 del Notariato milanese chiarisce che l’atto costitutivo di S.r.l. può legittimamente prevedere il diritto di recesso, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge:
- al verificarsi di (altri) determinati eventi, siano essi rappresentati da deliberazioni di organi sociali, ovvero da atti o fatti diversi, di qualsiasi natura;
- al verificarsi di una “giusta causa”, non specificamente determinata dall’atto costitutivo o dallo statuto;
- al mero volere del socio recedente (c.d. recesso “ad nutum”) salva la necessità, in quest’ultimo caso, del preavviso di almeno 180 giorni, previsto dagli artt. 2437, comma 3 , c.c., e 2473, comma 2 , c.c..
Il diritto di recesso derivante da cause convenzionali può essere attribuito dall’atto costitutivo o dallo statuto sia alla generalità dei soci, sia ad alcuni di essi.
La determinazione del valore di liquidazione delle quote, sempre secondo la massima n. 74 del Notariato milanese (non sempre concordi giurisprudenza e dottrina), nelle ipotesi di cause convenzionali di recesso, può essere definita sulla base di criteri contenuti nell’atto costitutivo o nello statuto, anche in deroga rispetto ai criteri di liquidazione fissati dalla legge per le cause legali di recesso.
Limiti statutari al diritto di recesso
In base a quanto previsto dall’art. 2469, comma 2 , c.c., lo statuto della S.r.l., in presenza di una clausola di mero gradimento o di intrasferibilità delle partecipazioni, può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.
Attenzione
La clausola di sospensione del diritto di recesso, secondo la prassi notarile milanese, può essere introdotta anche in sede di modificazione dell’atto costitutivo, stabilendo in tal caso che il termine (massimo) di due anni decorra dalla introduzione della clausola ovvero dalla sottoscrizione della partecipazione ovvero ancora dall’acquisto di una partecipazione già esistente.
Quando il recesso non può essere esercitato o è privo di efficacia
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se:
- la società revoca la delibera che lo legittima;
- ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
In mancanza di un termine determinato per legge si ritiene che la società possa adottare la revoca della delibera che legittima il recesso, ovvero la delibera di scioglimento della società, entro il termine di centottanta giorni previsto per l’eventuale rimborso delle partecipazioni (massima I.H.7).
La revoca della delibera che legittima il recesso, ancorché adottata nei termini di legge, non rende inesercitabile tale diritto o inefficace quello già esercitato nell’ipotesi in cui la delibera revocata abbia prodotto effetti sostanziali nel periodo di validità (ad esempio sono stati compiuti atti di amministrazione finalizzati al perseguimento del diverso oggetto sociale deliberato e poi revocato) (massima I.H.8).
La massima I.H.9 del Notariato del triveneto prende in esame l’ipotesi in cui venga deliberato lo scioglimento della società, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2473 c.c..
La delibera di revoca dello scioglimento, finalizzata a rendere inesercitabile il recesso o inefficace quello già esercitato, è possibile solo nei seguenti casi:
- che il socio originario recedente abbia manifestato il suo consenso, rinunciando al rimborso della partecipazione;
- che il socio originario recedente abbia ottenuto il rimborso della partecipazione.
Recesso del socio e valutazione delle quote ex art. 2473 c.c.
Nella S.r.l. il socio che recede ex art. 2473 c.c. ha diritto al rimborso del valore della propria partecipazione, determinato in proporzione al valore di mercato del patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso: «I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente».
Il dettato normativo, coerentemente con la miglior dottrina, pur lasciando all’esperto ampia libertà sui metodi valutativi, obbliga a determinare il valore della partecipazione in base a due criteri fondamentali:
- criterio proporzionale (escludendo quindi sconti di minoranza/illiquidità o premi di maggioranza);
- valore di mercato.
La massima del Comitato Notarile Triveneto I.H.13 chiarisce infatti che l’atto costitutivo, data l’assenza di un metodo legale e univoco di valutazione delle partecipazioni, può prevedere criteri statutari volti a determinare in maniera oggettiva il valore della partecipazione.
Sono da ritenersi lecite le clausole volte a determinare il valore dell’avviamento secondo calcoli matematici rapportati alla redditività degli esercizi precedenti.
Sono invece da ritenersi illecite le clausole che tengano in considerazione i soli valori contabili. Sono parimenti illegittime le clausole che determinano il valore di rimborso della partecipazione secondo criteri diversi dal valore di mercato.
L’organo amministrativo (sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile) dovrà predisporre una situazione patrimoniale straordinaria dalla quale emerga il valore della partecipazione determinato in proporzione al valore di mercato del patrimonio sociale riferito al momento della comunicazione del recesso.
Attenzione
Detta situazione non sarà quindi redatta secondo gli ordinari criteri di valutazione del bilancio d’esercizio essendo la finalità differente. La prassi notarile del triveneto con la massima I.H.16 prende atto dell’oggettiva incertezza di risultato che caratterizza il procedimento di determinazione del valore di liquidazione della partecipazione del socio recedente, incertezza che si traduce in una difficile valutazione dell’opportunità di esercitare il diritto al disinvestimento. Si ritiene quindi possibile per il socio recedente – nel rispetto del procedimento legale di determinazione del valore di liquidazione – condizionare risolutivamente la propria dichiarazione di recesso all’ottenimento di una valutazione minima. La prassi notarile non ritiene invece possibile che tale dichiarazione possa essere sospensivamente condizionata al verificarsi dei medesimi eventi.
Modalità di rimborso della quota
Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.
Non è possibile, in base alla massima notarile I.H.14 del triveneto, derogare statutariamente al termine di centottanta giorni previsto dal comma 4 dell’art. 2473 c.c., per il rimborso della partecipazione al socio receduto.
Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili; in quest’ultimo caso si applica l’art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.