Diritto di informazione e controllo del socio di s.r.l.
Diritto di informazione e controllo del socio di s.r.l.
Sempre più spesso come professionisti ci troviamo a difendere i diritti di soci di minoranza di srl rispetto ad azioni dei soci di maggioranza o dell’organo amministrativo.
Prendo spunto da una recente sentenza che ha visto riconosciute le ragioni di un nostro cliente per fare il punto su una normativa che offre importanti strumenti a tutela dei diritti dei soci.La sentenza è pubblica ed è facilmente recuperabile sul web e sulle principali banche dati. Preferiamo però (per riservatezza) non allegarla al presente articolo, limitandoci ad esaminare i tratti generali della disciplina e a riportarne i tratti salienti.
“Diritto di informazione e controllo del socio di srl” è un articolo pubblicato su Mysolution| Post e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore.
Diritti soggettivi dei soci di srl
Nella s.r.l. il socio che non partecipa all’amministrazione ha il diritto soggettivo potestativo di consultare ed estrarre copia dai libri sociali e da tutta la documentazione relativa all’amministrazione della società, al fine di avere informazioni sull’andamento societario e di controllare l’attività gestoria. Il tutto come meglio descritto ex art. 2476 c.c. che per comodità riportiamo.
Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci (art. 2476 c.c.).
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.
L ‘azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.
In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l’accertamento dei fatti.
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purchè vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purchè non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.
Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.
Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
L’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.
Richiesta di produzione della documentazione sociale
La ricorrente deve fornire prova di avere formalizzato la richiesta di produzione della completa documentazione sociale, al fine di avere contezza dell’andamento societario e di controllare l’attività gestoria.
Diritto di controllo sull’operato degli amministratori
Costituisce ormai principio acquisito che la disciplina delle società a responsabilità limitata post riforma del 2003/04 ha attuato:
“una privatizzazione del controllo sull’operato dell’organo amministrativo, sicché deve ritenersi sussistente il diritto incondizionato del socio non amministratore di esercitare un penetrante sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardia degli interessi dell’ente rispetto alle condotte degli amministratori.
L’ampiezza della formula usata dal legislatore induce a ritenere che tale diritto possa essere esercitato in qualunque momento dell’esercizio sociale e, quindi, anche nella fase liquidatoria; abbia per oggetto la più ampia gamma di informazioni, tanto in ordine alla gestione passata quanto alle scelte gestionali intraprese e da intraprendere; possa esplicarsi tramite delega a professionista di fiducia, come esplicitamente indicato nella norma e come richiesto dalla stessa ricorrente”.
Azione di merito specifica o in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
Il diritto soggettivo potestativo del socio non amministratore di cui all’art. 2476, secondo comma, c.c., può essere oggetto di tutela tramite azione di merito specifica, o in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
Periculum in mora
Nel caso specifico il Magistrato ha riconosciuto il ricorrere del periculum in mora poiché:
“la ricorrente ha rappresentato l’interesse a visionare nell’immediatezza la documentazione contabile della società al fine di accertare la congruità del valore di vendita dell’intero patrimonio immobiliare (pattuito nel contratto già sottoscritto con le parti, ndr) ed adottare ogni provvedimento opportuno, ivi compresa l’impugnazione del bilancio al 31 dicembre 2015 approvato nel giugno 2016 con il voto contrario del socio x, per impedire una temuta cattiva gestione della società prima che il danno diventi irreparabile.”
Sintesi
Nella s.r.l. il socio che non partecipa all’amministrazione ha il diritto soggettivo potestativo di consultare ed estrarre copia dai libri sociali e da tutta la documentazione relativa all’amministrazione della società, al fine di avere contezza dell’andamento societario e di controllare l’attività gestoria. Conformemente alla giurisprudenza milanese, il socio va autorizzato, ai sensi dell’ art. 2476 c.c.:
- a consultare i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione anche per il tramite di un professionista di sua fiducia;
ad estrarre copia a proprie spese della documentazione medesima; - nel luogo in cui libri sociali e documenti sono custoditi, previo appuntamento da concordare, come richiesto senza alcuna obiezione, anche per il tramite della posta elettronica certificata;
- (se richiesto dalla società) previa sottoscrizione da parte del socio e del professionista eventualmente incaricato della dichiarazione di impegno di riservatezza o comunque di specifico impegno ad utilizzare la copia della documentazione solo nell’ambito di rapporti con la società e/o con i suoi amministratori e con esclusione di ogni divulgazione nei confronti di altri soggetti della copia della documentazione e del suo contenuto.
Ricordiamo quindi che la società, coerentemente allo spirito della legge, può subordinare l’esercizio del diritto previsto dall’art. 2476 c.c. di accesso alla documentazione sociale alla sottoscrizione di un impegno di riservatezza.