Cessione di quote sociali e promessa del fatto del terzo
Cessione di quote sociali e promessa del fatto del terzo
Cessione di quote sociali e promessa del fatto del terzo: ciò che distingue l’istituto della fideiussione dalla promessa del fatto del terzo è che colui che promette il fatto del terzo (a differenza del fideiussore) non contrae una obbligazione accessoria ad una obbligazione principale (anteriore o concomitante).
Art.1381 c.c. – Promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo
Ai sensi dell’art. 1381 c.c. “Colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l’altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso”.
Sentenza n. 4322/2018 pubbl. il 28/02/2018
La sentenza n. 4322/2018 pubbl. il 28/02/2018 RG n. 45653/2014 ha ad oggetto un’operazione di cessione di quote sociali nella quale l’acquirente si impegna affinché un terzo provveda al pagamento del corrispettivo della cessione medesima.
Parte attrice chiede, in forza di un scrittura privata sottoscritta con il convenuto, il pagamento della somma che quest’ultimo si era obbligato a versare. Il Tribunale accoglie la domanda di parte attrice, chiarendo come la scrittura privata sottoscritta dalle parti rappresenti l’assunzione da parte del convenuto dell’obbligazione di adoperarsi affinché “un terzo” provveda al pagamento del corrispettivo maturato.
Secondo il Tribunale, tale impegno:
“piuttosto che una promessa del fatto del terzo, ai sensi dell’art. 1381 c.c., ha costituito l’assunzione (…) di un’obbligazione fideiussoria a garanzia del debito (…), dovendosi condividere l’orientamento della Suprema Corte secondo il quale nel caso di promessa del terzo all’adempimento di una sua pregressa obbligazione, deve negarsi l’inquadrabilità dell’atto nella previsione dell’art. 1381 c.c. (e quindi negarsi la sua idoneità a produrre il debito indennitario contemplato dalla norma medesima), restando ravvisabile una fideiussione, se la promessa medesima assuma i connotati della garanzia dell’adempimento altrui (cfr. Cass. Civ. n. 16225/03)”.
Come specificato dalla Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16225 del 29 ottobre 2003
“nella promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo, disciplinata dall’art. 1381 c.c., l’obbligo assunto dal promittente verso il promissario consiste nell’adoperarsi affinché il terzo si obblighi a fare, ovvero faccia, ciò che il promettente medesimo ha promesso alla propria controparte, sicché il rifiuto del terzo non libera il primo, il quale è tenuto a indennizzare il promissorio, mentre la fideiussione assolve alla funzione di garantire un obbligo altrui già (pre)esistente, secondo lo schema previsto dall’art. 1936 c.c., affiancando al primo un secondo debitore di pari o diverso grado”.
Ai sensi dell’art.1936 c.c.
“è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza”.
Si ricorda che, ciò che distingue l’istituto della fideiussione dalla promessa del fatto del terzo è che colui che promette il fatto del terzo (a differenza del fideiussore) non contrae una obbligazione accessoria ad una obbligazione principale (anteriore o concomitante).