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Archivio per categoria: Agevolazioni fiscali

Sei in: Home1 / Fisco e Società2 / Tributario3 / Agevolazioni fiscali

Guida per testare idee di business

9 Dicembre 2024/in Agevolazioni fiscali, Fisco e Società, Restartup, Startup, Startup, Tributario, Valutazione di azienda/da Riflessioni

Guida per testare idee di business

Una guida strutturata e approfondita per supportare aspiranti imprenditori e team di startup nell’individuare e sviluppare idee promettenti sulla base dell’esperienza di figure di spicco come Jared Friedman di Y Combinator.

Ogni sezione riprende i punti chiave delineati sulla base dell’esperienza di figure di spicco come Jared Friedman (Y Combinator) e dell’expertise accademica e consulenziale nel settore dell’innovazione imprenditoriale, ampliandoli con analisi, esempi e raccomandazioni operative.

Il percorso non è lineare né privo di ostacoli, ma grazie a un approccio rigoroso, all’apertura mentale, all’analisi critica e allo studio continuo, le probabilità di dare vita a progetti innovativi e sostenibili aumentano in modo significativo.

Una guida strutturata e approfondita per supportare aspiranti imprenditori e team di startup nell'individuare e sviluppare idee promettenti sulla base dell'esperienza di figure di spicco come Jared Friedman di Y Combinator. Share on X


Errori comuni da evitare

1. Attendere passivamente l’“idea geniale”:
Aspettare che un’idea brillante si materializzi senza alcuno sforzo analitico o esplorativo porta spesso a un costante rinvio dell’iniziativa imprenditoriale. Le idee migliori emergono dal confronto continuo con il mercato, dall’osservazione attenta dei problemi reali e dalla sperimentazione di soluzioni tangibili. Anziché attendere, è più produttivo analizzare settori, trend e problematiche irrisolte, coinvolgendo potenziali clienti e partner per generare insight preziosi.

2. Lanciarsi sulla prima idea senza un’analisi critica:
Abbracciare la prima idea che appare interessante senza metterla alla prova può comportare investimenti di tempo e risorse in progetti non sostenibili. Prima di impegnarsi, è consigliabile verificare la validità dell’ipotesi di partenza, valutare la dimensione del mercato, stimare i costi di acquisizione clienti e comprendere la possibile scalabilità del modello di business. Una due diligence interna e la consultazione di esperti o mentor esterni possono prevenire errori costosi.

3. Partire dalla soluzione invece che dal problema:
Molti aspiranti imprenditori iniziano con una tecnologia o un’idea di prodotto in cerca di un problema da risolvere. Questa logica invertita raramente genera start-up di successo. È essenziale, invece, partire da un’esigenza chiaramente identificata nel mercato e solo in un secondo momento definire lo strumento più adatto per soddisfarla. Tale approccio “problem-first” riduce la distanza con i clienti, aumenta la rilevanza della proposta di valore e facilita il go-to-market.

4. Credere che le idee per startup siano difficili da trovare:
Le idee non mancano, ciò che scarseggia è la capacità di riconoscerle e svilupparle. Ogni settore ospita numerose inefficienze, bisogni non soddisfatti e opportunità di innovazione. Chi lavora a stretto contatto con i clienti o osserva da vicino i processi operativi può individuare con maggiore facilità situazioni migliorabili. La formazione continua, la curiosità e la volontà di uscire dal proprio ambito di comfort aiutano a generare un flusso costante di spunti validi.


Valutare la propria idea secondo quattro criteri

1. Dimensione potenziale del mercato:
Prima di avviare una startup, è fondamentale misurare l’ampiezza e la crescita potenziale del mercato. Un settore molto piccolo o privo di prospettive di espansione limiterà le possibilità di scalabilità e di attrarre investitori. Le risorse come le analisi di mercato di McKinsey oi report di CB Insights possono fornire dati utili per comprendere l’evoluzione della domanda e l’entità degli investimenti esistenti, orientando le decisioni strategiche.

2. Fondatore/market fit (allineamento tra fondatore e mercato):
Il fondatore deve possedere competenze, esperienze e una visione che si adattano al settore prescelto. Questo allineamento riduce la curva di apprendimento, aumenta la credibilità agli occhi degli investitori e favorisce una rete di contatti qualificati. Le competenze tecniche, gestionali o di settore fungono da solida base per comprendere le dinamiche competitive, anticipare le tendenze e orientare le decisioni strategiche.

3. Certezza di risolvere un problema rilevante:
Un’idea che non risolve un problema effettivo, sentita in modo acuto da un gruppo di potenziali clienti, rischiando di non trovare spazio nel mercato. È consigliabile testare le ipotesi conversando con clienti, conducendo sondaggi, interviste e prototipazioni rapide (MVP), per verificare se l’esigenza percepita è davvero significativa. Le tecniche come il framework “Jobs to Be Done” aiutano a comprendere quali compiti gli utenti cercano di svolgere e come la soluzione proposta possa semplificarli.

4. Avere un’intuizione nuova e importante:
un’idea valida deve offrire un elemento di differenziazione rispetto alla concorrenza, sia esso un approccio tecnologico innovativo, un modello operativo più efficiente o un posizionamento unico sul mercato. Questa intuizione, se opportunamente protetta e sviluppata, può garantire un vantaggio competitivo sostenibile nel tempo. Studiare la concorrenza, esaminare brevetti e mantenere una mentalità aperta a nuove combinazioni di idee contribuiscono a generare intuizioni originali.


Indicatori positivi per buone idee

1. Realizzare qualcosa che desideri tu stesso:
Le idee più genuine nascono spesso da esigenze personali non soddisfatte. Se il fondatore sperimenta in prima persona un problema, sarà più motivato a trovare la soluzione ideale e avrà un feedback continuo su quale direzione prendere. Inoltre, questa vicinanza al problema fa sì che le fasi di test e iterazione siano più rapide e accurate.

2. Idee divenute attuabili recentemente grazie a cambiamenti esterni:
i progressi tecnologici, le modifiche normative oi mutamenti nelle preferenze dei consumatori possono aprire nuovi orizzonti a idee precedentemente non realizzabili. Tenersi aggiornati su tecnologie emergenti (intelligenza artificiale, blockchain, biotech), osservare trend di consumo e monitorare i cambiamenti regolamentari permette di individuare opportunità “in finestra”, ossia valide in quel momento storico.

3. Esistenza di imprese simili già di successo:
Se nel settore esistono già aziende con modelli di business affermati e redditizi, significa che la domanda sottostante è reale. L’obiettivo non è copiare, ma differenziarsi, offrendo varianti di prodotto, targeting più segmentato, servizi accessori o efficienze operative. Studiare i concorrenti aiuta a identificare spazi inesplorati ea capire dove il mercato è più ricettivo.


Come generare idee in modo organico

1. Allenarsi a riconoscere le buone idee:
La capacità di individuare idee valide si coltiva con la pratica. Leggere ricerche di settore, analizzare case study, frequentare comunità di innovatori e partecipare a conferenze o hackathon espande la visione d’insieme. Aumentando la propria esposizione a contesti e interlocutori diversi si affina il “radar” per le opportunità, imparando a distinguere tra soluzioni superficiali e vere occasioni di impatto.

2. Diventare esperti in un settore di valore:
Approfondire un ambito specifico – dall’healthcare all’agritech, dalla mobilità elettrica alla supply chain – fornisce una base di conoscenze e contatti cruciali. Comprendere dinamiche, problemi ricorrenti e driver di crescita in un settore permette di generare idee che soddisfano bisogni reali e meno evidenti a chi osserva dall’esterno. La specializzazione incrementa la credibilità della startup verso investitori e partner.

3. Operare in prima linea in un’industria all’avanguardia:
lavorare in startup, centri di ricerca o aziende tecnologiche di frontiera consentono di intercettare innovazioni in fase embrionale, testare ipotesi in modo agile e apprendere dalla cultura interna. Queste esperienze favoriscono una mentalità orientata al cambiamento, all’apprendimento continuo e alla sperimentazione rapida.


Sette strategie per generare idee (in ordine di efficacia)

1. Partire dai punti di forza unici del proprio team:
Ogni gruppo di fondatori possiede competenze, rete e risorse peculiari. Identificare ciò che il team sa fare meglio degli altri – ad esempio, sviluppare algoritmi complessi, stabilire partnership globali o gestire operazioni su larga scala – può ispirare idee che massimizzano il valore generato dalla startup.

2. Riflettere su ciò che si vorrebbe qualcuno realizzasse per sé:
Le carenze nel mercato che si percepiscono personalmente sono fonti ideali di idee. Un imprenditore che vorrebbe un servizio di consegna più rapido, una piattaforma di formazione più interattiva o un’applicazione per gestire la propria salute, può partire da questa necessità per progettare una soluzione che abbia un mercato potenzialmente vasto.

3. Considerare le passioni di lungo periodo (con cautela):
Se un fondatore nutre da anni un interesse profondo per un determinato settore (ad esempio la musica, la tutela ambientale, la finanza comportamentale), questo potrà tradursi in un impegno costante nel risolvere i problemi legati a quel campo. Tuttavia, è essenziale verificare la sostenibilità economica e la dimensione del mercato, evitando di basare l’intero progetto solo sulla passione personale.

4. Individuare cambiamenti recenti che abilitano nuove opportunità:
Regole meno restrittive, nuovi standard tecnici, costi decrescenti di strumenti tecnologici o l’emergere di nuovi canali di distribuzione possono sbloccare mercati fino a quel momento inaccessibili. Analizzare pubblicazioni accademiche, report istituzionali o white paper di consulenza permette di cogliere i segnali di cambiamento e attivare tempestivamente la generazione di idee.

5. Esplorare nuove varianti di modelli di business di successo:
prendere ispirazione da startup già validate dal mercato (come Uber o Airbnb) può portare ad individuare nicchie, segmenti e versioni specializzate dello stesso modello. L’obiettivo è adattare quel concetto vincente a nuovi contesti, geografie, settori verticali, oppure combinare approcci esistenti in forme inedite.

6. Coinvolgere gli utenti (crowdsourcing) per generare idee:
dialogare con clienti potenziali, condurre interviste, osservare l’uso di prodotti esistenti e porre domande mirate può fornire spunti che difficilmente emergerebbero isolandosi in un ufficio. Il crowdsourcing di idee avviene sia online (forum, social media, community specializzate) che offline (eventi, workshop), e consente di raffinare le soluzioni partendo dalle esigenze reali degli utenti.

7. Cercare settori disfunzionali o stagnanti:
In molti ambiti il ​​progresso è frenato da inefficienze, scarsa trasparenza o resistenze culturali. Individuare tali comparti e portare innovazione tramite la tecnologia, la semplificazione dei processi, o nuovi modelli di governance possono generare opportunità significative. Settori come i servizi finanziari tradizionali, la logistica, l’educazione o la sanità, spesso presentano punti deboli che un team innovativo può trasformare in vantaggi competitivi.


Le migliori pratiche

1. Permettere all’idea di evolvere nel tempo:
Raramente un’idea iniziale rimane invariata. Attraverso i feedback dei clienti, i cambiamenti di mercato e le sperimentazioni sul prodotto, l’idea si affina e si trasforma. L’adattabilità e la volontà di girare velocemente sono tratti distintivi delle startup di successo.

2. Iniziare da un problema, non da una soluzione:
Porre al centro dell’attenzione un bisogno concreto del cliente assicura la rilevanza della startup. Le soluzioni sono strumenti, non fini: concentrarsi sul problema assicura che ogni iterazione del prodotto sia orientata al miglioramento dell’esperienza dell’utente e del valore creato.

3. mantenere un approccio critico per alcune settimane:
Non accontentarsi della prima valutazione e continuare a testare, analizzare e mettere in dubbio le assunzioni iniziali permette di evitare errori di valutazione. Adottare un metodo scientifico, basato su ipotesi e verifiche, aumenta le probabilità di sviluppare un modello di business solido e durevole.

4. Essere aperti a idee su mercati già presidiati:
La presenza di concorrenti non deve scoraggiare. Spesso, un’innovazione incrementale nel posizionamento, nella tecnologia o nel servizio clienti può fare la differenza. La competizione dimostra l’esistenza della domanda: il compito della startup è trovare un modo più efficace, efficiente o innovativo per soddisfarla.


Risorse di approfondimento

  • Y Combinator Library: https ://www .ycombinator .com /library
    Una raccolta di articoli e guide su come iniziare e gestire startup di successo, con contributi di esperti ed esempi pratici.
  • Stanford eCorner: https ://ecorner .stanford .edu/
    Risorse accademiche e pratiche sull’innovazione, con interviste a fondatori, investitori ed esperti globali.
  • McKinsey Insights: https ://www .mckinsey .com /featured -insights
    Report e articoli su settori emergenti, trend tecnologici e strategie di crescita, ideali per comprendere i macro-scenari di mercato.
  • CB Insights: https ://www .cbinsights .com /research
    Ricerche di mercato, dati e analisi su startup e tecnologie emergenti, fondamentali per convalidare le proprie ipotesi in maniera quantitativa.

Fusione e contestuale scissione totale asimmetrica

18 Luglio 2024/in Agevolazioni fiscali, Passaggio generazionale, Perizie di Stima, Tributario/da Perizie di Stima

Fusione e contestuale scissione totale asimmetrica

Fusione con contestuale scissione totale asimmetrica verso società unipersonali neocostituite

 

Risposta interpello n. 84_2024.

Con riferimento alla preliminare fusione delle società istanti e la contestuale scissione totale asimmetrica della società risultante dalla fusione a favore di tre società unipersonali beneficiarie neocostituite (interamente partecipate dai singoli componenti della famiglia) con mantenimento dei medesimi patrimoni delle società ante fusione, il vantaggio fiscale che ne consegue sia qualificabile come indebito, in quanto conseguito in aggiramento del regime di tassazione delle plusvalenze da cessione delle partecipazioni, di cui all’art. 67 del TUIR. Anche sotto il profilo dell’assenza di sostanza economica, l’operazione appare inidonea a produrre effetti economici significativi diversi dai vantaggi fiscali.

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Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale

Secondo il disposto del comma 1 dell’articolo 10­bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modifiche, recante la ”Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale”, affinché un’operazione o una serie di operazioni possa essere considerata abusiva, l’Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:

  1.  la realizzazione di un vantaggio fiscale ”indebito”, costituito da ”benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”;
  2. l’assenza di ”sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere, consistenti in ”fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”;
  3. l’essenzialità del conseguimento di un ”vantaggio fiscale”.

Il mancato riscontro di uno dei tre presupposti costitutivi dell’abuso determina un giudizio di assenza di abusività.

Attraverso il successivo comma 3, il legislatore ha chiarito espressamente che

non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, siano giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale).

Il quesito antiabuso

Il quesito antiabuso formulato dalle Istanti è volto, in sostanza, a conoscere se possa costituire una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10­bis della legge n. 212 del 2000, ai fini del comparto delle imposte di dirette, la complessiva operazione descritta nell’istanza e costituita dall’attuazione:

  • di una fusione per incorporazione di due società in una terza società (tutte partecipate in ugual misura dai medesimi tre soci, appartenenti al medesimo nucleo familiare) e
  • di una contestuale scissione totale asimmetrica della società incorporante a favore di tre società beneficiarie neocostituite (ognuna detenuta totalmente da ciascuno dei tre soci originari).

Nel suo complesso l’operazione appare dunque volta a far sì che ciascuna delle tre società risultanti dalla scissione (le tre beneficiarie appositamente costituite ­ CAIO S.r.l., SEMPRONIO S.r.l. e TIZIO S.r.l.):

  1. disponga del medesimo patrimonio immobiliare (in ordine, lotto n. 1, lotto n. 2 e lotto n. 3) che avevano, in origine, ognuna delle singole società partecipanti alla fusione (rispettivamente, BETA, GAMMA e ALFA) e
  2. risulti, al contempo, totalmente partecipata da uno dei soci originari (i sig.ri CAIO, SEMPRONIO e TIZIO).

In altri termini, all’esito dell’operazione, ogni singola società risultante dalla scissione riproporrà il patrimonio immobiliare originariamente detenuto da ogni singola società partecipante alla fusione, e sarà partecipata in via totalitaria da uno dei tre soci originari e non più da tutti e tre i soci in quote paritarie

Ristori da assoggettare a imposizione ordinaria

La non proporzionalità di un’operazione di scissione ­ come quella rappresentata ­ non consente, in alcuni casi, a ciascun socio di ottenere una partecipazione avente il medesimo valore economico
di quella precedentemente detenuta e gli eventuali ”ristori”, cioè somme di denaro o beni normalmente richiesti da chi subisce il pregiudizio dei propri interessi economici, costituiscono proventi per il percettore, da assoggettare a imposizione ordinaria (cfr., da ultimo, la risposta ad istanza di interpello pubblicata sub n. 133 del 2022).

Neutralità fiscale delle operazioni straordinarie

Occorre ricordare che con due previsioni pressoché di eguale tenore, sia l’articolo 172, comma 1, del TUIR per le fusioni, che il successivo articolo 173, comma 1, per le scissioni, prevedono che dette operazioni straordinarie non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse (o incorporate) ovvero della scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

In forza del menzionato principio di neutralità, sono fiscalmente irrilevanti ­come previsto dal comma 2 degli articoli 172 e 173 del TUIR ­ l’eventuale avanzo o disavanzo, sia da annullamento che da concambio, emergenti nel bilancio della società incorporante o risultante dalla fusione, ovvero della società beneficiaria di un’operazione di scissione.

Del pari, non sono imponibili gli eventuali maggiori valori iscritti in bilancio ­ per effetto dell’imputazione del disavanzo da concambio e da annullamento ­ dalla società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, in relazione agli elementi patrimoniali della società incorporata o fusa, ovvero a quelli della società scissa.

La neutralità fiscale comporta, al contempo, l’effetto di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, in base al quale i beni delle società fuse o incorporate, ovvero della società scissa, assumono ai fini delle imposte sui redditi in capo alla società incorporante, risultante dalla fusione ovvero beneficiaria della scissione, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto che avevano presso la società originaria prima dell’operazione (cfr., la circolare n. 57/E del 2008).

Tali previsioni trovano il loro fondamento nella natura riorganizzativa di dette operazioni e nella continuità dei rapporti giuridici tra i soggetti partecipanti alle operazioni di fusione e, mutatis mutandis, a quelle di scissione

Neutralità fiscale per il concambio delle partecipazioni in capo ai singoli soci

Al pari, il comma 3 dell’articolo 172 e il comma 3 dell’articolo 173 del TUIR prevedono anche la neutralità fiscale per il concambio delle partecipazioni in capo ai singoli soci delle società partecipanti alle operazioni straordinarie in parola.

Come rilevato nella citata circolare n. 57/E del 2008, infatti,

”[i]l principio di neutralità fiscale vige anche in capo ai soci della società incorporata, fusa o scissa, fatta salva la presenza di eventuali conguagli in denaro che ­ ai sensi dell’articolo 2501­ter, comma 1 (per la fusione), ovvero dell’articolo 2506­bis, comma 1 (per la scissione), del codice civile ­ non possono, in ogni caso, essere superiori al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate ai soci.

In altri termini, la sostituzione delle partecipazioni nella società incorporata, fusa o scissa con le partecipazioni nella società incorporante, risultante dalla fusione, ovvero della società beneficiaria della scissione, non genera materia imponibile, né costi fiscalmente deducibili in capo ai soci, in quanto le partecipazioni ricevute assumono il medesimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni detenute nelle società di origine”.

Dunque, anche in capo ai soci, la sostituzione delle partecipazioni detenute con quelle ricevute, in tutto o in parte, a seguito dell’operazione straordinaria non determina alcuna fattispecie impositiva. Un simile effetto è da ascriversi (sempre) alla natura riorganizzativa dell’operazione straordinaria (sia essa una fusione o una scissione) che viene ad essere attuata coinvolgendo i soggetti societari mediante un riassetto delle loro strutture organizzative.

Abuso del diritto

Attraverso questa unica e complessa operazione straordinaria (combinazione ­ va sottolineato ­ di due operazioni di segno opposto), i soci surrogherebbero, di fatto, un trasferimento fra loro delle quote delle originarie partecipazioni detenute in quote nelle tre società presenti ante fusione (ossia BETA, GAMMA e ALFA), tramite l’assegnazione ­ per effetto della scissione asimmetrica ­ a ciascuno di essi, della partecipazione totalitaria in una delle tre società beneficiare della scissione (CAIO S.r.l., SEMPRONIO S.r.l. e TIZIO S.r.l.). Ciò avverrebbe in un contesto in cui ognuna delle società coinvolte, di fatto, manterrebbe la medesima ripartizione dei patrimoni immobiliari detenuti dalle originarie società ante fusione; ossia, l’operazione prospettata non produrrebbe alcuna
sostanziale modifica patrimoniale/organizzativa in capo ai soggetti societari coinvolti (riproponendosi la ripartizione dei lotti presenti presso BETA, GAMMA e ALFA, ante fusione, in CAIO S.r.l., SEMPRONIO S.r.l. e TIZIO S.r.l., post scissione).

Con la concatenazione di due opposte operazioni straordinarie (la fusione ­aggregante ­ e la scissione ­ disaggregante), dunque, non si assisterebbe al perseguimento di alcun interesse proprio delle società coinvolte, ma esclusivamente di quelli dei soci.

Si ritiene, pertanto, che l’operazione rappresentata in istanza non verrebbe realizzata in conformità alla ratio sottesa agli articoli 172 e 173 del TUIR e che il vantaggio fiscale che ne consegue sia, pertanto, qualificabile come indebito in quanto conseguito in aggiramento del regime di tassazione delle plusvalenze da cessione delle partecipazioni di cui all’articolo 67 del TUIR.

Per approfondire

Risposta interpello n. 84_2024. 

 

Perizie di Rivalutazione in Esenzione da Bollo

25 Giugno 2024/in Agevolazioni fiscali, Fisco e Società, Perizie di Stima, Tributario/da Perizie di Stima

Perizie di Rivalutazione in Esenzione da Bollo

Un’Analisi della Consulenza Giuridica n. 909-14/2020 dell’Agenzia delle Entrate

 

In una risposta a una consulenza giuridica (n. 909-14/2020), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la questione dell’assoggettamento ad imposta di bollo delle perizie di stima redatte per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non quotate . Questo articolo sintetizza i punti salienti della consulenza e le implicazioni pratiche per i professionisti del settore.

Perizie di Rivalutazione in Esenzione da Bollo. Un'Analisi della Consulenza Giuridica n. 909-14/2020 dell'Agenzia delle Entrate #valutazione #periziedistima Share on X

Il Quesito

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena ha sollevato dubbi riguardo l’assoggettamento ad impostazione di bollo delle perizie di stima utilizzate per la rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati. La richiesta di chiarimento si basa sulle disposizioni contenute negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni.

La Soluzione Interpretativa Prospettata

L’Ordine ha proposto che tali perizie, essendo redatte ai fini fiscali, dovrebbero essere esenti da impostazione di bollo. Questa interpretazione si basa sull’art. 5 della tabella allegata al DPR n. 642/1972, che prevede l’esenzione per atti, documenti e registri presentati ai competenti uffici per l’applicazione delle leggi tributarie.

Il Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha confermato l’interpretazione proposta dall’Ordine. Ha chiarito che le perizie di stima redatte per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate sono esenti da imposta di bollo. Questo perché tali perizie rientrano tra gli atti esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo, come specificato nell’art. 5 della Tabella B allegata al DPR 642/1972.

Conclusione

La risposta dell’Agenzia delle Entrate alla consulenza giuridica n. 909-14/2020 fornisce un chiarimento importante per i professionisti del settore fiscale e contabile. Confermando l’esenzione da imposta di bollo per le perizie di stima redatte ai fini della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non quotate, l’Agenzia ha facilitato il processo di rivalutazione delle partecipazioni non quotate, riducendo i costi associati alla redazione delle perizie.

Riferimenti

  • Agenzia delle Entrate, Consulenza Giuridica n. 909-14/2020
  • Articolo di Alessandro Savoia su Eutekne.Info, 27 marzo 2021

 

Conferimento d’azienda e successiva cessione della partecipazione

8 Febbraio 2024/in Agevolazioni fiscali, Case History, Perizie di Stima, Tributario/da Andrea Arrigo Panato

Conferimento d’azienda e successiva cessione della partecipazione

Operazione di conferimento di ramo d’azienda a favore di una società neocostituita, seguito dalla cessione della partecipazione totalitaria in quest’ultima a favore di una società terza ed indipendente.

 

Con la risoluzione n. 97/E del 2017, la Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che un trasferimento di azienda o di ramo di azienda possa avvenire sia in modo diretto (attraverso un atto di cessione d’azienda/ramo d’azienda) sia in modo indiretto (attraverso la cessione della partecipazione di un soggetto societario ”contenente” l’azienda).

Procedendo ad un trasferimento ”indiretto” del complesso aziendale, non emergono eventuali plusvalenze imponibili secondo quanto disposto dall’articolo 176 del TUIR, al ricorrere delle relative condizioni.

Operazione di conferimento di ramo d'azienda a favore di una società neocostituita, seguito dalla cessione della partecipazione totalitaria in quest'ultima a favore di una società terza ed indipendente. Share on X

 

Conferimenti fiscalmente neutrali (requisiti ex art. 176 TUIR)

I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

  • Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita e
  • il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

 

Regime della participation exemption

Le plusvalenze derivanti dalla successiva cessione delle partecipazioni ottenute a seguito dello scorporo dell’azienda usufruiscono del regime della participation exemption e sono quindi escluse dalla tassazione per il 95 per cento, qualora vi siano i requisiti PEX.

Questo regime, disciplinato dall’art. 87 del TUIR prevede l’esenzione da IRES per il 95% delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazioni in società aventi i seguenti requisiti:

  • ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (art. 87 comma 1 lett. a) del TUIR);
  • classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (art. 87 comma 1 lett. b) del TUIR);
  • residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli considerati a regime fiscale privilegiato (art. 87 comma 1 lett. c) del TUIR);
  • esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’art. 55 del TUIR (art. 87 comma 1 lett. d) del TUIR).

Il comma 4 dell’articolo 176 del TUIR permette di trasferire l’anzianità del possesso dell’azienda dal soggetto conferente al soggetto conferitario e la partecipazione ricevuta in cambio ottiene la stessa anzianità che aveva l’azienda conferita. Quindi se la partecipazione nell’azienda era detenuta da oltre di dodici mesi dal conferente, le partecipazioni, in sede di vendita, potranno godere del regime agevolato ”pex”.

Con esplicita previsione, il comma 3 dell’articolo 176 del TUIR permette, poi, di escludere dal novero delle operazioni suscettibili di sindacato antiabuso le operazioni che constano del conferimento in regime di continuità di valori e della successiva cessione delle partecipazioni ricevute in cambio sfruttando il regime di cui all’articolo 87 del TUIR.

Nello specifico, va ricordato che i conferimenti fiscalmente neutrali non danno luogo né al realizzo di plusvalenze né di minusvalenze laddove:

  • Il soggetto conferente assuma, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita;
  • Il soggetto conferitario subentri, ai fini fiscali, nella posizione del conferente per quanto attiene gli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa. Tale situazione deve risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi.

Operazione qualificata come non abusiva (verifica requisiti adeguati)

Per quanto riguarda l’operazione di conferimento del ramo d’azienda e successiva cessione delle partecipazioni da parte della società conferente alla società terza ed indipendente, questa rappresenta una modalità indiretta di circolazione dell’azienda, alternativa alla cessione diretta e qualificata come non abusiva da parte del legislatore (qualora la partecipazione abbia i requisiti pex), come sancito dall’art. 176, comma 3, del TUIR.

Non rileva ai fini dell’articolo 37-bis (1) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il conferimento dell’azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell’esenzione di cui all’articolo 87, o di quella di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.

Non imponibilità IRAP

Per quanto riguarda l’Irap, invece, i costi accessori alla cessione della partecipazione non possono assumere rilevanza, in quanto sono legati ad un evento (la cessione) non rientrante nell’attività caratteristica dell’impresa da cui trae origine la base imponibile del tributo regionale e, in quanto tali, sono esclusi dalla determinazione del valore della produzione netta di cui all’articolo 5, D.Lgs. 446/1997.

 

Imposte indirette (IVA e Registro)

In via generale, la circolazione di un’azienda attraverso la sua cessione diretta è assoggettata a imposta di registro in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall’articolo 23 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR). Diversamente, la cessione indiretta dell’azienda attraverso la vendita totalitaria delle quote è assoggettata a imposta di registro in misura fissa, come anche l’operazione di conferimento.

Ciò premesso, si rileva che l’effettuazione del preventivo conferimento nella newco, finalizzato a scorporare il ramo d’azienda oggetto di successiva cessione indiretta mediante il trasferimento della totalità delle partecipazioni della newco non configura il conseguimento di un vantaggio indebito realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (cfr. risposta n. 13 del 2019).

In relazione alla tassazione, il conferimento del ramo d’azienda a favore della newco, escluso dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi della lettera b) del terzo comma dell’art. 2 del D.P.R. n. 633 del 1972, è soggetto all’imposta di registro in misura fìssa pari ad euro 200,00 ai sensi dell’art. 4 comma 1, lett. a), n. 3 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Per quanto concerne la successiva cessione della partecipazione nella newco a favore dell’istante, in quanto esente da IVA in virtù dell’art. 10 comma 1, n. 4) del citato d.P.R. n. 633 del 1972, sconta l’imposta di registro nella misura fissa pari ad euro 200,00, in virtù del principio di alternatività IVA/registro recato dall’art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986.

 

Deducibilità limitata costi specificamente inerenti alla cessione

I costi specificamente inerenti alla cessione si ritengono indeducibili nella misura del 95%, in quanto riferibili alla realizzazione della conseguente plusvalenza esente ai fini IRES ex art. 87 del TUIR, e indeducibili ai fini IRAP.

Come precisato dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 36/E/2004, con la risposta ad interpello n. 94/2023 ed in linea con quanto affermato dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante la riforma dell’imposizione sul reddito delle società, in attuazione della L. 80/2003, i costi specificamente inerenti alla cessione sono da individuare in:

  • oneri accessori sostenuti in occasione della cessione della partecipazione (es. spese notarili, spese per perizie tecniche ed estimative, provvigioni dovute agli intermediari, ecc.);
  • altri eventuali oneri che siano specificamente e non solo “indistintamente” collegati alla realizzazione della plusvalenza esente.

 

Per approfondire:

Articolo 176 – Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario

Risposta n. 260/2023– Operazione di conferimento di ramo d’azienda a favore di una società neocostituita, seguito dalla cessione della partecipazione totalitaria in quest’ultima a favore di una società terza ed indipendente.

Risposta n. 196/2019– Conferimento d’azienda seguito da cessione delle partecipazioni nella conferitaria – esame della sussistenza della fattispecie di abuso ai fini dell’imposta di registro

 

Conferimento  quote  e regime  di  realizzo  controllato   

23 Ottobre 2023/in Agevolazioni fiscali, Perizie di Stima, Tributario/da Perizie di Stima

Conferimento  quote  e regime  di  realizzo  controllato

Risoluzione n. 56  del 16 ottobre 2023 e chiarimenti sul regime di realizzo controllato in caso di conferimento quote

Con la risoluzione n. 56  del 16 ottobre 2023, l’Agenzia fornisce dei chiarimenti sull’applicazione del regime di “realizzo controllato” in caso di conferimento “minusvalente” di partecipazioni, da parte dell’istante, di una quota societaria detenuta in piena proprietà e di una quota detenuta invece in nuda proprietà, in una newco.

L’articolo 11 ­bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto il comma  2 ­bis nell’articolo 177 del Tuir prevedendo che:

  «Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma , numero 1), del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente [..]».

Conferimento quote e regime di realizzo controllato: risoluzione n. 56 del 16 ottobre 2023 e chiarimenti sul regime di realizzo controllato Share on X

Il comma 2­bis estende, dunque, il regime del realizzo controllato ai casi in cui  la  società conferitaria  non acquisisce il controllo  di  diritto ai  sensi  del citato articolo  2359  del  codice  civile,  nè incrementa la  percentuale  di tale  controllo  (in  virtù  di  un  obbligo legale o di un vincolo statutario), a condizione che oggetto del conferimento  siano partecipazioni che rispettino le percentuali di diritti di voto o di partecipazione al  capitale o al patrimonio fissate dalla lettera a). Per effetto della modifica normativa, il regime di realizzo controllato è quindi  applicabile  anche  ai  casi  in  cui  le  partecipazioni  non  integrano  o  non  accrescono  il requisito del controllo sulla conferita purché il conferimento abbia comunque ad oggetto  partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione dettate dalla norma.

La  collocazione  del  comma  2­bis  all’interno  della  disciplina  generale  di  cui  all’articolo 177 del Tuir, nonché il richiamo contenuto nel medesimo comma 2­bis alle «partecipazioni conferite», lasciano inalterata la fruizione del regime alle sole operazioni  di «scambio di partecipazioni» (secondo la rubrica contenuta nella norma menzionata).

L’estensione  del  regime  è  difatti subordinata  al  ricorrere  congiunto  delle  condizioni seguenti:

  1. Le  partecipazioni  conferite  devono  rappresentare  complessivamente  una  percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 per cento  o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 per  cento o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o  di altre partecipazioni (con regole particolari per la verifica delle soglie di qualificazione  nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni in una holding);
  2. Le  partecipazioni  devono  essere  conferite  in  società,  esistenti  o  di  nuova  costituzione, interamente partecipate dal conferente. La norma intende consentire tale criterio di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni anche nel caso in cui la riallocazione delle stesse è effettuata in società interamente partecipate dal conferente e le stesse rappresentano una percentuale  di  diritti  di  voto  o  di  partecipazione  al  capitale  o  al  patrimonio  almeno  superiore  a  quelle  soglie  utilizzate  per  distinguere le  partecipazioni  ”qualificate”  da  quelle  ”non  qualificate”.

Con  riguardo  all’oggetto  dei  conferimenti  che  possono  rientrare  nell’ambito  di  applicazione del comma 2­bis dell’articolo 177, alla luce della formulazione della lettera a),  che  richiama,  oltre  che  i  diritti  di  voto,  anche  la  partecipazione  al  capitale,  il  conferimento  della  nuda  proprietà  priva  di  diritto  di  voto  è  astrattamente  idonea  ad  integrare i presupposti della norma in esame.

Per approfondire:

  • Conferimento quote in nuda proprietà, si al regime di “realizzo controllato” – FiscoOggi
  • Risoluzione n. 56  del 16 ottobre 2023 e chiarimenti sul regime di realizzo controllato in caso di conferimento quote

Conferimento di partecipazioni a realizzo controllato

18 Ottobre 2023/in Agevolazioni fiscali, Perizie di Stima, Tributario/da Perizie di Stima

Conferimento di partecipazioni a realizzo controllato

Introduzione al documento di ricerca “Il conferimento di partecipazioni a realizzo controllato” a cura della FNC

Nell’ordinamento tributario domestico il regime ordinario del conferimento di partecipazioni è recato dall’articolo 9, comma 5, del Testo Unico sulle Imposte sui redditi (TUIR), a mente del quale i conferimenti di beni, ivi compresi le partecipazioni, sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso, con la peculiarità che, ai fini del calcolo della plusvalenza, il corrispettivo conseguito dovrà essere quantificato in base al “valore normale” di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo 9.

Tale previsione è derogata in presenza di fattispecie specificamente individuate negli articoli 175 e 177 del TUIR che dispongono regole ad hoc in merito al computo del corrispettivo ricevuto dal soggetto conferente – cd. “valore di realizzo” -; si tratta di fattispecie che, al verificarsi di determinate condizioni fissate dalla norma, consentono la neutralità fiscale dei conferimenti di partecipazioni (cd. regime del “realizzo controllato”).

Particolarmente problematica risulta l’applicazione del comma 2-bis dell’art. 177 del TUIR concernente il conferimento di partecipazioni “qualificate”, in considerazione di un dato normativo alquanto “rigido” e della relativa interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate.

La disciplina generale sui conferimenti di partecipazioni prevista dall’art. 9 del TUIR è, come detto, derogata, in forza di specifiche disposizioni, laddove si configurino determinate fattispecie.

Il documento di ricerca della Fondazione Nazionale Commercialisti “IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI “A REALIZZO CONTROLLATO”: PROSPETTIVE DI RIFORMA” approfondisce il tema.

Conferimento di partecipazioni a realizzo controllato Share on X

Art. 175 del TUIR: disciplina applicabile ai conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c.

In primis, l’art. 175 del TUIR reca una disciplina applicabile unicamente ai conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c.. Si tratta di conferimenti, tra imprese residenti in Italia, che fiscalmente sono trattati come realizzativi, ma in relazione ai quali sono previsti particolari criteri ai fini del computo della plusvalenza in capo al conferente; quest’ultima, infatti, non è determinata in base alle regole ordinarie previste dal TUIR per le operazioni di conferimento (ossia, come detto, in base al criterio del valore normale di cui all’art. 9 del TUIR), ma assumendo quale corrispettivo ricevuto dal soggetto conferente (“valore di realizzo”) il maggiore tra:

  • il valore contabile di iscrizione delle partecipazioni acquisite per effetto del conferimento nel bilancio del conferente e
  • il valore di iscrizione delle partecipazioni conferite nel bilancio del conferitario.

Ne deriva che l’operazione di conferimento di partecipazioni ai sensi dell’art. 175 del TUIR non dà luogo all’emersione di plusvalenze in capo al conferente a condizione che tanto il conferente che il
conferitario iscrivano le partecipazioni acquisite allo stesso valore fiscale che la partecipazione conferita aveva in capo al conferente. In caso di iscrizione della partecipazione – in capo al conferente o al conferitario – a un valore superiore rispetto all’ultimo costo fiscalmente riconosciuto, la plusvalenza sarà determinata in funzione di tale maggior valore, indipendentemente dai valori di mercato della partecipazione conferita (cd. “realizzo controllato”).

Scambi di partecipazioni mediante conferimento: art. 177, comma 2, TUIR

Un regime di “realizzo controllato” caratterizza anche la disciplina degli scambi di partecipazioni mediante conferimento di cui all’art. 177, comma 2, del TUIR. L’operazione si struttura come una
“classica” operazione di conferimento in cui:

  • i soci (scambianti) di A (società scambiata) conferiscono in B (società conferitaria) la partecipazione che possiedono in A;
  • B aumenta il proprio patrimonio netto a fronte del conferimento e attribuisce le nuove azioni o quote emesse ai soci di A che hanno effettuato il conferimento;
  • ai fini della determinazione del reddito dei soci di A che hanno effettuato il conferimento, le azioni o quote di B ricevute in cambio sono valutate in base alla corrispondente quota delle voci
    di patrimonio netto formatosi in capo alla società conferitaria per effetto del conferimento.

Si tratta di un regime che riguarda esclusivamente le partecipazioni idonee a far acquisire il controllo della società scambiata in capo alla società conferitaria; infatti, secondo prassi oramai consolidata, il requisito del controllo va valutato avendo riguardo alla situazione non già del conferente ma esclusivamente del conferitario e, pertanto, l’effetto di “sospendere” la plusvalenza in capo al conferente si realizza anche in caso di conferimenti di partecipazioni oggettivamente non di controllo che tuttavia consentano al conferitario di acquisire il controllo della società conferita.

Per approfondire

Il conferimento di partecipazioni “a realizzo controllato”: prospettive di riforma

Rivalutazione partecipazioni 2023

13 Luglio 2023/in Agevolazioni fiscali, Perizie di Stima, Tributario/da Perizie di Stima

Rivalutazione partecipazioni 2023

Rivalutazione partecipazioni 2023 e perizia di stima per la rideterminazione costo o valore di acquisto delle partecipazioni.

La legge di bilancio 2023 ripropone la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola) posseduti alla data del 1° gennaio 2023, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento (cd. “rideterminazione”).

Tale possibilità, sistematicamente riproposta nel tempo, prevede per la prima volta una novità assoluta in quanto è ammessa anche la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

Soggetti interessati

Le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono fare riferimento al valore fiscalmente riconosciuto del costo di acquisto di detti beni, come rideterminato secondo le modalità contenute nelle predette disposizioni, ai fini del calcolo dei redditi diversi (plusvalenze) di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del Tuir. Per poter utilizzare il valore “rideterminato”, in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.

Sintesi del provvedimento

I commi da 107 a 109 della legge di bilancio 2023 hanno previsto la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, detenuti alla data del 1° gennaio 2023, previo pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2023.

Perizia di stima per la rideterminazione costo o valore di acquisto delle partecipazioni 2023

Per poter utilizzare il valore “rideterminato”, in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati. Con riferimento a tale disciplina, riproposta più volte nel corso degli anni, sono stati forniti chiarimenti in diversi documenti di prassi e, da ultimo, nella circolare 22 gennaio 2021, n. 1/E.

Rivalutazione partecipazioni 2023 e perizia di stima per la rideterminazione costo o valore di acquisto delle partecipazioni. Share on X

Novità: rivalutazione partecipazioni in società quotate

Per la prima volta una novità assoluta in quanto è ammessa anche la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

Ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo o valore di acquisto si assume il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), del Tuir in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei suddetti mercati con riferimento al mese di dicembre 2022.

Tale indicazione fa venir meno la necessità di predisporre una perizia giurata di stima (requisito obbligatorio, invece, nel caso di partecipazioni non quotate e terreni).

A tal fine, il contribuente predispone e conserva un apposito prospetto nel quale sono indicati per ciascun titolo, quota o diritto il cui costo o valore di acquisto è stato “rideterminato”, i prezzi rilevati nel relativo mercato o sistema multilaterale di negoziazione nel mese di dicembre 2022, nonché la relativa media aritmetica.

Tale prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia delle entrate, da parte del contribuente in caso di applicazione del regime “dichiarativo” di cui all’articolo 5 del citato d.lgs. n. 461 del 1997.

Nel caso di opzione per l’applicazione del regime del “risparmio amministrato” di cui al successivo articolo 6, invece, il contribuente comunica all’intermediario che si è avvalso della rideterminazione, fornendo il predetto prospetto unitamente alla documentazione attestante il versamento dell’intero importo (o della prima rata) dell’imposta sostitutiva nella misura del 16 per cento.

Novità: OICR e contratti di assicurazione sulla vita

Altra novità introdotta dalla legge di bilancio 2023 riguarda la possibilità di considerare realizzati i redditi di natura finanziaria relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), possedute alla data del 31 dicembre 2022 e a contratti di assicurazione sulla vita di cui ai Rami I e V5 , mediante la corresponsione di un’imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento (cd. “affrancamento”).

Per approfondire:

CIRCOLARE N. 16/E del 26 giugno 2023 : Rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni – Affrancamento dei redditi di capitale e diversi derivanti da Organismi di investimento collettivo del risparmio e dei redditi di capitale dei contratti di assicurazione – Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)

Detrazione per investimenti in startup

3 Febbraio 2023/in Agevolazioni fiscali, Startup/da Fisco e societa

Detrazione per investimenti in startup

Il diritto alla detrazione per investimenti in startup sorge nell’anno di effettuazione del versamento in applicazione del principio generale di cassa

È stata pubblicata in data martedì 24 gennaio, sul sito dell’Agenzia delle Entrate la risposta n. 154/2023 in materia di detrazione per investimenti in startup innovative. In applicazione del principio generale di cassa, per i soggetti IRPEF il diritto alla detrazione sorge nell’anno di effettuazione del versamento di quanto dovuto a titolo di conferimento, atteso che la normativa in esame ha il fine di agevolare solo i conferimenti che si traducono in un effettivo aumento di capitale.

Le persone fisiche hanno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda sul reddito per un importo pari al 30 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start­up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start­up innovative.

La detrazione si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start­up innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in start­up innovative o PMI innovative ammissibili, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

I conferimenti rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese da parte della start­up
innovativa […] dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481­bis del codice civile.

Il diritto alla detrazione per investimenti in startup sorge nell’anno di effettuazione del versamento in applicazione del principio generale di cassa

­Il diritto alla detrazione per investimenti in #startup sorge nell'anno di effettuazione del versamento Share on X

I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda, un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d’imposta.

Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start­up innovativa o PMI innovativa ammissibile. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start­up innovativa o PMI innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.

Al riguardo, la circolare 11 giugno 2014, n. 16/E ­ha chiarito che il periodo di imposta in cui il conferimento si considera effettuato, individuato ai sensi del citato articolo 3, comma 3, coincide ”normalmente” con quello in cui il conferente ha diritto ad operare
la detrazione, se soggetto IRPEF.

Nel caso di sottoscrizione di azioni o quote del capitale di una start­up innovativa in sede di costituzione della stessa, pertanto, rileva la data di deposito per l’iscrizione nel registro imprese dell’atto costitutivo della start­up innovativa, nella quale il conferente si obbliga all’esecuzione dei conferimenti, fermo restando che, in applicazione del principio generale di cassa, per i soggetti IRPEF il diritto alla detrazione sorge nell’anno di effettuazione del versamento di quanto dovuto a titolo di conferimento, atteso che la normativa in esame ha il fine di agevolare solo i conferimenti che si traducono in un effettivo aumento di capitale.

Per approfondire

È stata pubblicata in data martedì 24 gennaio, sul sito dell’Agenzia delle Entrate la risposta n. 154/2023 in materia di detrazione per investimenti in startup innovative

Incentivi Brevetti, Disegni e Marchi

25 Agosto 2022/in Agevolazioni fiscali, Startup, Startup, Tributario/da Fisco e societa

Incentivi Brevetti, Disegni e Marchi

Dal 27 settembre le domande per gli incentivi Brevetti, Disegni e Marchi

A partire dal 27 settembre le PMI potranno presentare le domande per richiedere gli incentivi previsti dalle misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, per le quali sono state stanziate risorse complessive pari a 46 milioni di euro.

Dal 27 settembre le domande per gli incentivi Brevetti, Disegni e Marchi Share on X

È quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo economico che ha pubblicato i bandi per il 2022 dedicati ai contributi agevolativi in favore della brevettabilità delle innovazioni tecnologiche e la valorizzazione di idee e progetti. Si tratta di un intervento che rientra nell’ambito della programmazione prevista dalla riforma sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023.

In particolare, le piccole e medie imprese potranno presentare le domande nei termini del seguente calendario:

  • dal 27 settembre per il bando Brevetti+, che dispone di 30 milioni di euro (inclusi 10 milioni di risorse PNRR);
  • dall’11 ottobre per Disegni+, che dispone di 14 milioni di euro;
  • dal 25 ottobre per Marchi+, che dispone di 2 milioni di euro.

 

Documenti

  • Bando 2022 Brevetti + (pdf)
  • Bando 2022 Disegni + (pdf)
  • Bando 2022 Marchi +  (pdf)
  • Decreto direttoriale 7 giugno 2022  (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2021)

Credito d’imposta formazione 4.0

3 Agosto 2022/in Agevolazioni fiscali, Restartup, Startup, Startup, Tributario/da Fisco e societa

Credito d’imposta formazione 4.0

Formazione 4.0, potenziato il credito d’imposta per le imprese

Per garantire un sistema efficace di attività formative 4.0 e sviluppare nuove competenze digitali tra i lavoratori è riconosciuto alle imprese un credito d’imposta potenziato fino al 70% per le piccole e al 50% per le medie, nel caso in cui questi servizi siano eseguiti da soggetti certificati dal Ministero dello Sviluppo economico.

Credito d’imposta formazione 4.0 potenziato fino al 70% per le piccole e al 50% per le medie Share on X

E’ quanto stabilisce il decreto attuativo che rende operativo il nuovo regime fiscale agevolativo sulla formazione 4.0 – previsto nel Decreto legge “Aiuti” – al fine di rafforzare i percorsi formativi in modo che siano coerenti alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi e legati ai fabbisogni delle imprese nell’ambito del piano transizione 4.0.

In particolare, le nuove aliquote del credito d’imposta per la formazione 4.0 vengono incrementate:

  • dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese;
  • dal 40% al 50 % delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese.

Per le grandi imprese il credito rimane al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro.

Le attività formative riguarderanno i settori delle vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione, e dovranno essere svolte da soggetti qualificati esterni all’impresa, tra cui rientreranno anche i centri di competenza ad alta specializzazione e gli EDIH (European Digital Innovation Hubs).

A garanzia dell’effettivo svolgimento delle attività formative e del loro livello qualitativo sono inoltre introdotti specifici parametri che vincoleranno l’erogazione del contributo agevolativo alla certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori, sia in termini di acquisizione che di consolidamento di competenze professionali 4.0.

Per maggiori informazioni

  • Credito d’imposta formazione 4.0
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