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Conferimento  quote  e regime  di  realizzo  controllato: risoluzione n. 56  del 16 ottobre 2023 e chiarimenti sul regime di realizzo controllato

Conferimento  quote  e regime  di  realizzo  controllato   

Conferimento  quote  e regime  di  realizzo  controllato

Risoluzione n. 56  del 16 ottobre 2023 e chiarimenti sul regime di realizzo controllato in caso di conferimento quote

Con la risoluzione n. 56  del 16 ottobre 2023, l’Agenzia fornisce dei chiarimenti sull’applicazione del regime di “realizzo controllato” in caso di conferimento “minusvalente” di partecipazioni, da parte dell’istante, di una quota societaria detenuta in piena proprietà e di una quota detenuta invece in nuda proprietà, in una newco.

L’articolo 11 ­bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto il comma  2 ­bis nell’articolo 177 del Tuir prevedendo che:

  «Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma , numero 1), del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente [..]».

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Il comma 2­bis estende, dunque, il regime del realizzo controllato ai casi in cui  la  società conferitaria  non acquisisce il controllo  di  diritto ai  sensi  del citato articolo  2359  del  codice  civile,  nè incrementa la  percentuale  di tale  controllo  (in  virtù  di  un  obbligo legale o di un vincolo statutario), a condizione che oggetto del conferimento  siano partecipazioni che rispettino le percentuali di diritti di voto o di partecipazione al  capitale o al patrimonio fissate dalla lettera a). Per effetto della modifica normativa, il regime di realizzo controllato è quindi  applicabile  anche  ai  casi  in  cui  le  partecipazioni  non  integrano  o  non  accrescono  il requisito del controllo sulla conferita purché il conferimento abbia comunque ad oggetto  partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione dettate dalla norma.

La  collocazione  del  comma  2­bis  all’interno  della  disciplina  generale  di  cui  all’articolo 177 del Tuir, nonché il richiamo contenuto nel medesimo comma 2­bis alle «partecipazioni conferite», lasciano inalterata la fruizione del regime alle sole operazioni  di «scambio di partecipazioni» (secondo la rubrica contenuta nella norma menzionata).

L’estensione  del  regime  è  difatti subordinata  al  ricorrere  congiunto  delle  condizioni seguenti:

  1. Le  partecipazioni  conferite  devono  rappresentare  complessivamente  una  percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 per cento  o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 per  cento o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o  di altre partecipazioni (con regole particolari per la verifica delle soglie di qualificazione  nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni in una holding);
  2. Le  partecipazioni  devono  essere  conferite  in  società,  esistenti  o  di  nuova  costituzione, interamente partecipate dal conferente. La norma intende consentire tale criterio di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni anche nel caso in cui la riallocazione delle stesse è effettuata in società interamente partecipate dal conferente e le stesse rappresentano una percentuale  di  diritti  di  voto  o  di  partecipazione  al  capitale  o  al  patrimonio  almeno  superiore  a  quelle  soglie  utilizzate  per  distinguere le  partecipazioni  ”qualificate”  da  quelle  ”non  qualificate”.

Con  riguardo  all’oggetto  dei  conferimenti  che  possono  rientrare  nell’ambito  di  applicazione del comma 2­bis dell’articolo 177, alla luce della formulazione della lettera a),  che  richiama,  oltre  che  i  diritti  di  voto,  anche  la  partecipazione  al  capitale,  il  conferimento  della  nuda  proprietà  priva  di  diritto  di  voto  è  astrattamente  idonea  ad  integrare i presupposti della norma in esame.

Per approfondire: