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Archivio per categoria: Fallimentare

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Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

6 Luglio 2025/in Fallimentare, Fisco e Società, Perizie di Stima, Valutazione di azienda/da Andrea Arrigo Panato

Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

Un documento CNDCEC e FNC fa il punto sull’istituto concepito come strumento preventivo dell’insolvenza

“Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione alla luce delle novità introdotte dal correttivo” è il titolo di un documento pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione nazionalI dei commercialisti.

Non previsto nella versione originaria del Codice della crisi, il PRO è stato introdotto dal d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022, che ha recepito la Direttiva Insolvency, e successivamente è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 (decreto correttivo del Codice della crisi).

Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Un documento CNDCEC e FNC fa il punto sull’istituto concepito come strumento preventivo dell’insolvenza. Share on X

La dottrina ha cercato di individuare gli aspetti che accomunano il Pro tanto rispetto agli strumenti di regolazione della crisi di nuovo conio, quanto rispetto a quelli propri della tradizione concorsualistica8, ma la scelta di collocare tale strumento in una posizione intermedia fra gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa e il concordato preventivo è apparsa una soluzione eccessivamente sbrigativa, sostenuta prevalentemente dai primi commentatori dell’istituto, tanto da essere stata successivamente smentita.

Infatti, negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61 CCII), l’estensione degli effetti nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenendo conto dell’omogeneità di posizione giuridica e interessi economici, non avviene sic et simpliciter ma richiede la presenza delle seguenti condizioni e cioè:

i) che l’accordo abbia carattere non liquidatorio prevedendo la prosecuzione dell’impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell’art. 84 [(art. 61 comma 2, lett. b)];

ii) che i crediti dei creditori aderenti alla categoria rappresentino almeno il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria (art. 61, comma 2, lett. c)11;

iii) che i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti degli accordi possano risultare soddisfatti in base all’accordo stesso in misura non inferiore rispetto a quanto riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione (art. 61, comma 2, lett. d); iv) che il debitore abbia notificato l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo (art. 61, comma 2, lett. e).

Per quanto riguarda, invece, gli elementi che differenziano il Pro rispetto al concordato in continuità aziendale l’assenza di un richiamo della disciplina prevista dall’art. 64-bis CCII al comma terzo dell’art. 84 CCII, comporta che nel Pro non è necessario riconoscere a ogni creditore un’utilità individuata in modo specifico e valutabile economicamente.

Il Pro, pertanto, come strumento preventivo dell’insolvenza, si colloca nell’ambito di un contesto normativo radicalmente innovato che consente all’imprenditore in difficoltà un approccio proporzionale alla crisi, e in ciò adeguandosi alla volontà del legislatore comunitario che ha voluto considerare la liquidazione giudiziale come rimedio estremo e, per contro, ha enfatizzato la ristrutturazione dell’impresa e la conservazione della continuità aziendale nella prospettiva di preservare la gestione dell’impresa in capo all’imprenditore in difficoltà.

Infine, il decreto correttivo, con l’inserimento del comma 1-bis all’art. 64-bis CCII, ha previsto, anche, per tale strumento la possibilità del debitore di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori. La possibilità riconosciuta al debitore di fruire del pagamento parziale o dilazionato dei debiti fiscali e contributivi colma il precedente vuoto normativo che costituiva un limite insuperabile che rendeva poco attrattiva questa procedura.

Come strumento di regolazione della crisi esso si colloca nell’ambito di un contesto normativo radicalmente innovato in cui la liquidazione giudiziale è considerata come rimedio estremo e, per contro, è agevolata la ristrutturazione dell’impresa e la conservazione della continuità aziendale.

Il documento, nell’esaminare la disciplina del PRO contenuta nel Codice della crisi, si sofferma innanzitutto sui presupposti soggettivi e oggettivi, per poi analizzare le modalità di presentazione della domanda di accesso e approfondire i compiti del commissario giudiziale e del professionista indipendente. La parte finale del documento prova a fare chiarezza su una questione ampiamente dibattuta e ancora aperta, ossia se il PRO possa avere quale finalità anche quella specificatamente liquidatoria.

Per approfondire

SCARICA IL DOCUMENTO

 

Cessione dell’azienda in crisi

21 Giugno 2025/in Acquisizione e cessione di azienda, Fallimentare, Perizie di Stima/da Fisco e societa

Cessione dell’azienda in crisi

Tutele per l’acquirente ed opportunità di rilancio in uno studio del Notariato

Lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 41-2024/PC L’art. 214 CCII in tema di vendita dell’azienda ed attività prodromica introduce ai principi generali che regolano la vendita nell’ambito del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), con particolare riferimento all’articolo 216, che disciplina le modalità di monetizzazione dei diritti del debitore. In questa cornice normativa si approfondisce il concetto di vendita competitiva, soffermandosi sulla sua definizione e classificazione, evidenziando le principali criticità interpretative emerse in dottrina.

Cessione dell'azienda in crisi. Tutele per l'acquirente ed opportunità di rilancio in uno studio del Notariato Share on X

Il fulcro dell’analisi è rappresentato dall’art. 214 CCII, la norma che regola la vendita dell’azienda nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza. L’articolo viene esaminato nelle sue disposizioni più significative, con l’obiettivo di chiarirne l’ambito applicativo e le implicazioni operative.

In particolare, lo studio si concentra su:

  1. Il regime dei debiti pregressi, connessi all’attività dell’impresa prima del trasferimento del compendio aziendale;

  2. Le questioni giuslavoristiche, quali il trasferimento solo parziale dei lavoratori e l’introduzione del nuovo istituto dell’Esame Congiunto, volto a gestire in modo condiviso e trasparente le ricadute occupazionali;

  3. L’eventuale cessione delle passività unitamente agli asset aziendali, ipotesi che solleva rilevanti profili di rischio e responsabilità per l’acquirente;

  4. Le moderne pratiche di liquidazione aziendale, che spesso si realizzano attraverso la costituzione di NewCo e l’adozione di strumenti evoluti di valorizzazione e riqualificazione del complesso aziendale, orientati alla continuità e alla massimizzazione del valore residuo.

Nel complesso, l’elaborato mira a fornire un inquadramento sistematico e operativo delle norme che disciplinano la dismissione degli asset nell’ambito delle crisi d’impresa, evidenziandone i principali snodi interpretativi e le implicazioni per professionisti, organi della procedura e potenziali investitori.

Per approfondire

Studio n. 41-2024/PC L’art. 214 CCII. vendita dell’azienda ed attività prodromica

I doveri degli amministratori per prevenire e gestire la crisi

23 Luglio 2024/in Fallimentare, Fisco e Società, Restartup, Societario/da Fisco e societa

I doveri degli amministratori per prevenire e gestire la crisi

Riporto alcune interessanti riflessioni contenute in un recente articolo della rivista Ristrutturazioni Aziendali in cui l’autore analizza la recente giurisprudenza in tema di adeguati assetti e responsabilità degli  amministratori. L’articolo rappresenta una buona sintesi, anche operativa che dovrebbe essere scrupolosamente seguita dai “buoni amministratori”. 

L’autore inoltre ci ricorda che il tema degli adeguati assetti era già presente nel nostro ordinamento seppur non così chiaramente descritto.

I doveri degli amministratori per prevenire e gestire la crisi. Gli adeguati assetti forse non sono del tutto una novità. Share on X

Gli adeguati assetti forse non sono del tutto una novità.

“L’ art. 2086 c. 2 c.c. costituisce una importante innovazione per l’imprenditore individuale e per la società di persone, per le quali mai si era parlato di  adeguatezza degli assetti, mentre per le s.p.a. (ma può dirsi anche per le s.r.l.) si limita a chiarire che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile la cui istituzione era già prevista da tempo nel codice civile, è adeguato (e quindi esenta gli amministratori da responsabilità) quando consente anche “la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità a:ziendale”.

La rilevazione tempestiva della crisi non è però fine a se stessa in quanto ai sensi dell’art. 2086 c. 2 c.c. impone agli amministratori “di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e per il recupero della continuità aziendale”. Anche questo obbligo, seppur non così chiaramente descritto, era immanente al sistema da tempo: si pensi al famoso OIC 11 del 22.3.2018 relativo alle valutazioni di bilancio in prospettiva di continuità aziendale (e v. art. 2423 bis c. 1 c.c.) ma si pensi anche agli artt. 2447, 2484 c. 4 e 2486 c.c. che vietano agli amministratori di continuare ad operare in continuità quando il capitale è perso).”

Business judgement rule

Fermo restando che la scelta e l’articolazione dell’assetto rientra nella business judgement rule degli amministratori, i giuristi ritengono che la responsabilità degli amministratori nella predisposizione degli assetti trovano spazio laddove “siano violati gli elementari paradigmi che le scienze aziendali, le prassi consolidate, i principi essenziali comunemente adottati nel tempo hanno elaborato” sollecitando un dialogo con gli aziendalisti più avvezzi dei giuristi all’approfondimento dell’organizzazione dell’impresa.

Primi orientamenti giurisprudenziali

Quali conclusioni possono trarsi da questi primi orientamenti giurisprudenziali:

(a)    normalmente le denunce al tribunale derivano dal collegio sindacale che finalmente assolve a una vera e propria funzione di controllo indotta, non solo dai nuovi compiti ma anche dall’obiettivo di allontanare da sé rischi di responsabilità;

(b)   il controllo dell’adeguatezza degli assetti prescinde da situazioni di crisi o di pre-crisi. Anzi, si potrebbe dire che quando la denuncia è collegata a una crisi in atto è probabilmente tardiva (anche ai fini di esonero da responsabilità per i sindaci).

Adeguati assetti organizzativi

In concreto, come correttamente rilevato dal documento 7.7.2023 del CNDCEC, un assetto organizzativo può definirsi adeguato quando, in relazione alle dimensioni e alla complessità della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell’oggetto sociale esso:

  • dia evidenza dell’organizzazione gerarchica;
  • presenti un organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità;
  • dia evidenza dell’attività decisionale e direttiva della società da parte dell’amministratore delegato nonché dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;
  • includa procedure che assicurano l’efficienza e l’efficacia della gestione dei rischi e del sistema di controllo, nonché la completezza, la tempestività, l’attendibilità e l’efficacia dei flussi informativi anche con riferimento alle società controllate;
  • comprenda procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata professionalità e competenza a svolgere le funzioni assegnate e che garantiscano un ordinato e regolare andamento della gestione;
  • preveda chiare direttive e procedure aziendali, loro aggiornamento ed effettiva diffusione.

L’obiettivo è quello di assicurare l’istituzione e, conseguentemente, accertare l’esistenza di procedure interne all’organizzazione che risultino adeguate rispetto alle esigenze di business e di governance in termini sia di professionalità che di capacità di raggiungere gli obiettivi strategici e operativi, nonché di istituire e regolamentare i flussi informativi tra organi e funzioni aziendali.

Adeguato assetto amministrativo-contabile

Per quel che concerne all’assetto amministrativo-contabile si declina il principio per cui esso risulta adeguato se permette:

  • la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;
  • la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
  • la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d’esercizio.

Si tratta di una elencazione sintetica, quasi una fonte di produzione normativa secondaria che dovrebbe essere scrupolosamente seguita dai “buoni amministratori”.

Per approfondire

Link all’articolo: I doveri degli amministratori per prevenire e gestire la crisi o l’insolvenza

Variazioni in diminuzione dell’IVA

12 Giugno 2024/in Fallimentare, Fisco e Società/da Fisco e societa

Variazioni in diminuzione dell’IVA

Variazioni in diminuzione dell’IVA negli istituti disciplinati dal Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno recentemente pubblicato il documento “Variazioni in diminuzione dell’IVA negli istituti disciplinati dal Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza”.

Variazioni in diminuzione dell’IVA negli istituti disciplinati dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza Share on X

Introduzione e contesto normativo

Sin dall’introduzione nell’ordinamento tributario degli istituti di regolazione della crisi d’impresa e dell’insolvenza, l’argomento delle “Variazioni in diminuzione dell’IVA e procedure concorsuali” ha suscitato notevoli controversie. La disciplina rilevante, contenuta nell’art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (d.P.R. 633/72), intende recepire nel nostro ordinamento la disposizione di cui all’art. 90 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006. Questo articolo è stato frequentemente oggetto di istanze di interpello, riguardanti sia i presupposti per la variazione da parte del cedente o prestatore, sia gli effetti derivanti per il cessionario o committente.

La normativa e la sua interpretazione

Nonostante il trascorrere del tempo e le riforme intervenute, la complessa interazione tra interessi privatistici e esigenze di copertura dei fabbisogni collettivi continua a rendere la materia priva di un inquadramento sistematico. Un esempio recente di interpretazione della normativa è la risposta a interpello n. 471 del 29 novembre 2023 dell’Agenzia delle entrate. Questo documento ribadisce la tesi che la “certezza giuridica” del mancato incasso sia un presupposto imprescindibile per permettere al creditore falcidiato di emettere la nota di credito, strumento ritenuto essenziale per il recupero dell’imposta attraverso la variazione in diminuzione.

La nota di credito: assenza normativa e prassi

In realtà, l’art. 26 del d.P.R. 633/72 non menziona esplicitamente la nota di credito. Questo documento era disciplinato in uno schema di testo unico predisposto negli anni Novanta, mai tradottosi in legge, precisamente all’art. 31, corrispondente all’art. 26 del d.P.R. 633/72. Nonostante questa assenza normativa, l’Amministrazione finanziaria (Ministero delle finanze prima, e Agenzia delle entrate poi) ha costantemente subordinato la variazione in diminuzione all’emissione di una nota di credito, pretesa opinabile che trova scarso fondamento nella normativa vigente.

Contrasti interpretativi e giurisprudenza

L’intransigente posizione dell’Agenzia delle entrate ha generato repliche discordanti, sia in dottrina che in giurisprudenza. Queste repliche sono spesso basate sui principi del diritto dell’Unione europea e sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea.

La Corte ha più volte affermato che, secondo il principio di neutralità dell’imposta, la base imponibile dell’IVA deve essere costituita dal corrispettivo realmente percepito dal soggetto passivo. Pertanto, l’Amministrazione finanziaria non può riscuotere a titolo di imposta un importo superiore a quello effettivamente percepito.

Principio di neutralità dell’imposta

In caso di insolvenza certa o ragionevolmente certa del debitore, la normativa interna di ciascuno Stato deve riconoscere al contribuente il diritto di recuperare la maggiore imposta versata e non incassata. Questo principio è stato sancito in diverse sentenze della Corte di Giustizia europea, tra cui:

  • Sentenza 11 giugno 2020, causa C-146/19;
  • Sentenza 23 novembre 2017, causa C-246/16;
  • Sentenza 3 luglio 1997, causa C-330/95.

Conclusioni

L’analisi dell’art. 26 del d.P.R. 633/72 e delle interpretazioni giurisprudenziali mostra come il diritto del contribuente al recupero dell’IVA non incassata sia ben radicato nei principi del diritto dell’Unione europea. Tuttavia, permangono incertezze applicative che richiedono un’armonizzazione tra normativa nazionale e principi comunitari per garantire una corretta e uniforme applicazione della normativa fiscale.

Per approfondire

Scarica il documento “Variazioni in diminuzione dell’IVA negli istituti disciplinati dal Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza”.

Postergazione dei finanziamenti dei soci

14 Maggio 2024/in Articoli, Fallimentare, Fisco e Società, Perizie di Stima/da Fisco e societa

Postergazione dei finanziamenti dei soci

Il Fenomeno della Bancarotta Preferenziale e il Dolo Specifico nel Pagamento di Crediti ai Soci in Situazioni di Insolvenza

Uno dei casi più ricorrenti nella patologia della crisi d’impresa è il pagamento preferenziale di somme ai soci o a parti correlate, soprattutto in contesti di insolvenza. Questo tipo di operazioni, effettuate per la restituzione di finanziamenti concessi alla società, spesso con l’intento di sostenere la continuazione della gestione, possono configurarsi come reato di bancarotta preferenziale. La problematica risiede nell’atto di estinguere debiti verso soci a scapito di altri creditori, in particolar modo quelli privilegiati e qualificati pubblici, come l’Agenzia delle Entrate e l’INPS.

Postergazione dei finanziamenti dei soci. Il Fenomeno della Bancarotta Preferenziale e il Dolo Specifico nel Pagamento di Crediti ai Soci in Situazioni di Insolvenza Share on X

Il Reato di Bancarotta Preferenziale

La giurisprudenza italiana, come evidenziato nella sentenza della Cassazione Penale n. 26250 del 24 maggio 2023, ha stabilito che il reato di bancarotta preferenziale è configurabile quando una società in stato di insolvenza effettua pagamenti ai soci per la restituzione di finanziamenti. Questo anche se tali finanziamenti erano stati concessi per permettere la prosecuzione dell’attività d’impresa. La caratteristica principale di questo reato è il dolo specifico, ossia la volontà di favorire un creditore a discapito di altri.

Sentenza Cass. Pen. sez. V, 24 maggio 2023, n. 26250

Nel caso in esame, l’imputato è stato condannato per bancarotta fraudolenta preferenziale e impropria, avendo rimborsato un finanziamento al socio e compensi a sé stesso come amministratore, durante un periodo di insolvenza della società. La difesa dell’imputato si basava sull’assenza del dolo specifico, argomentando che i finanziamenti erano stati concessi senza interessi e con l’obbligo di una pronta restituzione per evitare il fallimento della società.

Massima: integrano il reato di bancarotta preferenziale le restituzioni effettuate al socio, in periodo di insolvenza, dei finanziamenti concessi alla società, anche quando questi ultimi siano stati effettuati per consentire la prosecuzione dell’attività di impresa, con l’accordo della loro immediata restituzione; considerato che gli stessi costituiscono crediti liquidi ed esigibili e che, quanto alla sussistenza del dolo, non sussistono motivi che giustifichino, in termini di interesse societario, la soddisfazione, prima degli altri creditori, del socio, il quale, a differenza della restante massa creditoria, non ha alcun interesse ad avanzare, in caso di inadempimento, istanza di fallimento verso la società.

La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni difensive, affermando che i finanziamenti concessi dai soci costituiscono crediti liquidi ed esigibili. In assenza di titoli legittimi di prelazione, non vi sono ragioni per soddisfare prioritariamente i soci rispetto agli altri creditori.

Il patto di immediata restituzione, in assenza di una giustificazione legittima, è considerato nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c. per illiceità della causa. Pertanto, tali restituzioni integrano il reato di bancarotta preferenziale poiché violano l’ordine di soddisfazione dei creditori stabilito dalla legge.

Il Principio di Postergazione del Rimborso

L’art. 2467 c.c. stabilisce il principio di postergazione dei finanziamenti dei soci nelle società a responsabilità limitata. Questo principio mira a contrastare la sottocapitalizzazione nominale delle società, incentivando i soci a preferire i conferimenti di capitale ai finanziamenti. Infatti, i conferimenti aumentano il capitale sociale e sono destinati a coprire le perdite prima che i soci possano recuperare il loro investimento, a differenza dei finanziamenti che creano crediti esigibili.

Postergazione dei finanziamenti dei soci nelle società a responsabilità limitata Share on X

Implicazioni Pratiche

La restituzione dei finanziamenti ai soci, soprattutto in prossimità di un fallimento, è considerata illecita e integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria.

Inoltre, se la restituzione riguarda versamenti “atipici” o conferimenti a fondo perduto, si configura il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.

È quindi cruciale per i soci e gli amministratori comprendere la natura delle erogazioni effettuate e pianificare le operazioni di sostegno finanziario all’impresa in difficoltà nel rispetto della normativa vigente.

Conclusioni

Il pagamento preferenziale di somme ai soci in periodi di insolvenza rappresenta una grave violazione delle norme sulla par condicio creditorum e può configurare reati di bancarotta preferenziale o fraudolenta. È fondamentale che il sostegno alle imprese in difficoltà sia pianificato e controllato all’interno di strumenti rituali di risanamento, come la composizione negoziata della crisi d’impresa, per evitare conseguenze penali e garantire il rispetto degli interessi di tutti i creditori.

 

 

Principi di attestazione dei piani di risanamento

10 Maggio 2024/in Articoli, Fallimentare, Perizie di Stima/da Perizie di Stima

Principi di attestazione dei piani di risanamento

Pubblicata la nuova versione 2024 dei principi di attestazione dei piani di risanamento

A distanza di quasi dieci anni dall’emanazione della prima versione, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con la partecipazione della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, l’Associazione Italiana dei Docenti di Economia aziendale, l’Associazione Professionisti Risanamento d’Impresa e l’Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese, pubblica la versione 2024 dei Principi di attestazione dei piani di risanamento.

Pubblicata la nuova versione 2024 dei principi di attestazione dei piani di risanamento Share on X

Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento 2024: Novità rispetto alle Versioni Precedenti

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, il quale introduce il Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha proceduto a una revisione approfondita dei principi precedentemente adottati. Tale revisione ha tenuto sia delle nuove disposizioni di diretta applicazione, sia di altre recenti ipotesi di attestazione, esplicitando nuovi standards per il professionista di cui all’art. 2 lett. o) del CCII.

Similmente a quanto previsto dalla precedente legislazione fallimentare, il Codice della Crisi stabilisce che le previsioni formulate nei piani di risanamento siano validate attraverso l’intervento di un professionista indipendente e qualificato. Questo professionista è chiamato a svolgere un ruolo cruciale, attestando con significative responsabilità la correttezza dei piani di risanamento operativi o liquidatori.

L’incarico assegnato all’attestatore richiede un’accurata verifica della veridicità dei dati e della fattibilità del piano di risanamento proposto. Inoltre, il professionista è tenuto a fornire un giudizio complesso sulla convenienza della procedura di risanamento rispetto alla liquidazione giudiziale. Questo giudizio si concretizza, in certi casi, nell’attestare che il trattamento riservato ai creditori nel piano proposto non risulti inferiore a quello che avrebbero ricevuto in caso di liquidazione.

Considerati gli elementi di novità introdotti dal Codice della crisi, i Principi di attestazione sono stati arricchiti nei contenuti in più parti:

  • Nella nuova versione viene esaminata l’attività dell’attestatore negli strumenti di regolazione della crisi del gruppo di impresa cui è dedicato il paragrafo 10 dei Principi.
  • Si sono fornite le indicazioni necessarie per la valutazione della convenienza della proposta e miglior soddisfacimento dei creditori, rivedendo e ampiamente integrando il paragrafo 7
  • Si sono corredati i Principi di quattro allegati tecnici, riservando l’allegato 3 alle indicazioni per la stesura delle attestazioni previste dagli artt. 63 e 88 del Codice della crisi in tema di transazione contributiva e previdenziale.

Struttura del Documento

Il documento si articola in undici capitoli principali, oltre a quattro allegati tecnici, che coprono i vari aspetti del processo di attestazione:

  1. Profili Generali dei Principi di Attestazione
  2. Nomina e Accettazione dell’Incarico
  3. Profili Generali delle Verifiche e Documentazione
  4. Verifica sulla Veridicità dei Dati Aziendali
  5. Diagnosi delle Cause e dello Stato di Crisi
  6. Verifica sulla Fattibilità del Piano
  7. Valutazione della Convenienza della Proposta
  8. Relazione di Attestazione e Documentazione del Lavoro
  9. Attività Successive all’Attestazione
  10. Attestazioni nell’Ambito degli Strumenti di Regolazione della Crisi di Gruppo
  11. Responsabilità dell’Attestatore

Capitoli Principali

1. Profili Generali dei Principi di Attestazione

Il primo capitolo introduce il contesto normativo e le finalità dei principi di attestazione, sottolineando l’importanza di un corretto ed indipendente processo di verifica per tutelare i creditori e assicurare la fattibilità del piano di risanamento.

2. Nomina e Accettazione dell’Incarico

Questo capitolo dettaglia i requisiti necessari per la nomina dell’Attestatore, inclusi quelli di indipendenza e professionalità, e le procedure per l’accettazione dell’incarico. Si evidenzia l’importanza di un’attenta valutazione del rischio e della competenza prima di accettare l’incarico.

3. Profili Generali delle Verifiche e Documentazione

Si descrivono le verifiche preliminari che l’Attestatore deve eseguire sulla documentazione del piano di risanamento, assicurando che tutte le informazioni siano complete e accurate.

4. Verifica sulla Veridicità dei Dati Aziendali

Questo capitolo stabilisce le metodologie per verificare la veridicità dei dati aziendali, un passaggio cruciale per garantire la trasparenza e l’affidabilità del piano.

5. Diagnosi delle Cause e dello Stato di Crisi

La diagnosi accurata delle cause della crisi è fondamentale per la definizione di un piano di risanamento efficace. Viene descritto l’uso di strumenti diagnostici specifici per identificare le radici della crisi.

6. Verifica sulla Fattibilità del Piano

Si delineano le tecniche di valutazione delle ipotesi strategiche e delle previsioni economico-finanziarie del piano, inclusa l’analisi di sensitività e i test di stress.

7. Valutazione della Convenienza della Proposta

L’Attestatore deve valutare se la proposta del piano è più vantaggiosa rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, fornendo un giudizio di convenienza per i creditori.

8. Relazione di Attestazione e Documentazione del Lavoro

Viene illustrata la struttura della relazione di attestazione, suddivisa in tre parti principali, e le modalità di documentazione del lavoro svolto dall’Attestatore.

9. Attività Successive all’Attestazione

Il capitolo discute le responsabilità dell’Attestatore nella fase di esecuzione e monitoraggio del piano, compresi i casi di modifiche sostanziali del piano che richiedono una nuova attestazione.

10. Attestazioni nell’Ambito degli Strumenti di Regolazione della Crisi di Gruppo

Si affrontano le specificità delle attestazioni nei contesti di crisi che coinvolgono gruppi di imprese, con particolare attenzione alla struttura dell’attestazione di gruppo.

11. Responsabilità dell’Attestatore

Vengono esaminate le responsabilità civili e penali dell’Attestatore, enfatizzando la necessità di un elevato standard di diligenza professionale.

Allegati Tecnici

Gli allegati forniscono ulteriori dettagli pratici sulle procedure di verifica di specifiche poste patrimoniali e sugli altri tipi di attestazioni speciali previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Conclusione

Il documento “Principi di attestazione dei piani di risanamento” versione 2024 rappresenta un importante aggiornamento per i professionisti del settore. Fornisce linee guida dettagliate e metodologie per garantire la qualità e l’affidabilità delle attestazioni, contribuendo così al successo dei piani di risanamento aziendale. La sua adozione è essenziale per un processo trasparente e rigoroso che possa restituire fiducia ai creditori e favorire il recupero delle imprese in crisi.

Per approfondire

Link: Scarica il volume (2 MB)

Cross class cram down ex art. 112 CCI

29 Marzo 2024/in Fallimentare, Fisco e Società, Perizie di Stima/da Perizie di Stima

Cross class cram down ex art. 112 CCI

Il tribunale di Mantova in questa sentenza in poche righe illustra in termini semplici la filosofia di questo nuovo istituto del Codice della Crisi. E quando ha senso applicare il cross class cram down.

 

il Tribunale ritiene di condividere l’orientamento manifestato dalla giurisprudenza di merito che sinora si è espressa (v. Trib. Bergamo 11-4-2023; Trib. Roma 24-10-2023; App Firenze. 31-10-2023) nonché da un autorevole orientamento dottrinale secondo cui, ai fini della omologazione c. d. trasversale del concordato preventivo di cui all’art. 112 co. 2 lett. d) seconda parte CCI, è sufficiente che abbia votato favorevolmente anche solo “una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione, in quanto tale risultato ermeneutico non contrasta palesemente con l’equivoco dato letterale della norma interna ed è pienamente aderente al testo di cui all’art. 11 della direttiva UE n. 1023/2019.

Peraltro, ove la proposta concordataria non preveda un plusvalore da continuità da distribuire non può operare la regola di cui all’art. 112 co. 2 lett. d) CCI non potendo sussistere una differenziazione tra i risultati derivanti dalla applicazione delle due regole distributive della APR e della RPR (absolute priority rule e relative priority rule );

Approvazione di una classe svantaggiata del progetto imprenditoriale

Il concordato deve ricevere l’approvazione di una classe interessata in senso ampio e in concreto svantaggiata, in quanto il soddisfacimento dei creditori che ne fanno parte avviene anche per effetto della distribuzione del surplus concordatario, classe che, pertanto, con il voto favorevole ha espresso fiducia nel progetto imprenditoriale dal cui successo dipende (almeno in parte) la possibilità di ottenere il soddisfacimento del credito sia pure nei limiti di quanto proposto;

Un plusvalore da continuità

Peraltro, ove la proposta concordataria non preveda un plusvalore da continuità da distribuire non può operare la regola di cui all’art. 112 co. 2 lett. d) CCI non potendo sussistere una differenziazione tra i risultati derivanti dalla applicazione delle due regole distributive della APR e della RPR;

Ove non vi sia un surplus concordatario da distribuire non vi è ragione per derogare alle “ordinarie” regole di approvazione del concordato fissate dall’art. 109 CCI e non si verifica una disparità di trattamento tra le ipotesi di continuità diretta (che possono avvalersi del cross class cram down) e continuità indiretta (che non possono avvalersene) poiché, in tal caso, le vicende economiche dell’impresa cessionaria dell’azienda che prosegue la propria attività sono del tutto indifferenti rispetto alle prospettive di soddisfacimento dei creditori della classe “svantaggiata” o “maltrattata” sicché deve tornare ad operare la regola di maggioranza.

Finanza esterna vs valore eccedente quello di liquidazione

L’apporto nella causa in questione va qualificato come finanza esterna (da intendersi come apporto di risorse in favore del debitore da parte di un soggetto terzo nei confronti del quale i creditori non vantano alcun diritto, senza obblighi restitutori e, come tale, liberamente distribuibile tra i creditori senza vincolo di rispetto né della APR né della RPR) e non come valore eccedente quello di liquidazione (definito quale “misura in cui la prosecuzione dell’attività imprenditoriale generi risorse aggiuntive rispetto al valore di liquidazione dei beni: v. in tal senso Cass. 26-5-2022 n. 17155; sulle nozioni di finanza nuova e surplus o plusvalore da continuità vedasi Trib. Massa 16-1-2024), sia perché nella proposta concordataria sia nella attestazione del professionista si fa
sempre riferimento alla “nuova finanza esterna” sia in quanto in tali atti non è menzionato alcun tipo di collegamento tra lo svolgimento dell’attività imprenditoriale della società cessionaria dell’azienda (e, quindi, in ordine all’andamento dei flussi attesi) e la messa a disposizione della somma la cui erogazione è stata unicamente condizionata alla omologazione del concordato mentre non è stato neppure allegato un business plan che illustri i possibili risultati economici della gestione
imprenditoriale dell’azienda ceduta in vista del promesso adempimento di quanto verrà da essa versato in favore dei creditori;

Per approfondire

Tribunale di Mantova, 14 marzo 2024. Pres. Gibelli. Rel. Bernardi.

Riflessioni su advisory ed investitori nel risanamento d’impresa

29 Febbraio 2024/in Crisi e risanamento di impresa, Fallimentare, Restartup, Riflessioni, Startup, Valutazione di azienda/da Riflessioni

Riflessioni su advisory ed investitori nel risanamento d’impresa

Punti di Contatto e Differenze tra Advisor ed Investitori Professionali in Startup Tecnologiche e Aziende in Crisi

In un precedente articolo ho fatto un paragone forse azzardato (ma che rivendico) tra investitori professionali in startup ed investitori professionali in aziende in crisi evidenziando, pur nelle evidenti differenze, alcuni punti di contatto che a mio parere andrebbero approfonditi per provare a rispondere ad una sfida ad oggi irrisolta che il mercato ci pone.

Gli investitori professionali in operazioni di risanamento hanno come target imprese di grandi dimensioni per massimizzare i profitti anche a fronte degli elevati costi di consulenza e dei forti rischi. In Italia resta scoperta un’ampia fascia di PMI che, una volta risanate, potrebbero tornare a creare valore. Il mondo startup d’altro canto ha aiutato la consulenza (almeno in parte e pur con i noti eccessi) a ridisegnare il proprio modello per operare in un mercato che non ha le risorse per affrontare costi elevati di advisory. Chissà che non possa fornire spunti di ispirazione…

Alcuni protagonisti dell’innovazione hanno anche giustamente alzato gli scudi (come però fin troppo spesso accade) marcando più le differenze che i potenziali punti di contatto. L’articolo in effetti soffriva di troppi non detti e vorrei parzialmente rimediare qui pur consapevole dei limiti di spazio e tempo.

Io invece sono molto interessato (come sa chi ha letto il mio libro “Restartup, Le scelte imprenditoriali non più rimandabili” edito da EGEA, casa editrice dell’Università Bocconi) a vedere nel mondo startup un laboratorio da cui attingere soluzioni per ridisegnare l’impresa e la consulenza, anche in settori più tradizionali.

Ho quindi provato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale a scrivere un breve articolo che possa aiutare ad aprire il dibattito uscendo dai recinti e dalle rispettive tribù.

Introduzione

Gli investimenti, sia in startup tecnologiche emergenti sia in aziende in crisi da risanare, richiedono un approccio analitico e strategico, ma differiscono per rischi, opportunità e metodi di valutazione. Questo articolo esplora i punti di contatto e le differenze tra queste due tipologie di investimento, fornendo una panoramica che integra teoria finanziaria, analisi di mercato e pratiche di gestione strategica.

Punti di Contatto

  1. Ricerca di Alti Rendimenti: Sia gli investitori in startup tecnologiche sia quelli in aziende in crisi sono generalmente alla ricerca di rendimenti superiori alla media, compensativi del rischio maggiore associato a questi investimenti.
  2. Valutazione e Due Diligence Approfondita: Entrambe le categorie richiedono un’analisi dettagliata del business model, delle proiezioni finanziarie, della squadra di management e del mercato di riferimento. La due diligence diventa fondamentale per identificare opportunità e rischi.
  3. Gestione del Rischio e Diversificazione: Gli investitori professionisti utilizzano strategie di gestione del rischio e diversificazione per mitigare le potenziali perdite, consapevoli della variabilità dei risultati in entrambi i contesti.
  4. Coinvolgimento Strategico: Oltre al capitale finanziario, sia gli investitori in startup che quelli in aziende da risanare spesso forniscono supporto strategico, operativo e di rete per guidare la crescita o il turnaround.

Differenze

Obiettivi di Investimento

Startup Tecnologiche Aziende in Crisi
Crescita esponenziale Stabilizzazione e recupero
Scalabilità del modello di business Ristrutturazione operativa/finanziaria
Innovazione di mercato Conservazione del valore e riduzione dei costi

Orizzonte Temporale

  • Startup Tecnologiche: Gli investitori sono spesso orientati verso un orizzonte temporale più lungo, puntando a maturare l’investimento attraverso la crescita esponenziale della startup.
  • Aziende in Crisi: L’obiettivo è generalmente una correzione nel medio termine, con piani di exit più rapidi una volta che l’azienda è stata risanata o ristrutturata.

Rischi

  • Startup Tecnologiche: Il rischio principale è l’incertezza legata al modello di business, alla tecnologia e all’accettazione di mercato.
  • Aziende in Crisi: I rischi sono più associati alla gestione della liquidità, al debito esistente, e alla capacità di ristrutturare efficacemente l’organizzazione.

Metodologie di Valutazione

  • Startup Tecnologiche: La valutazione si basa spesso su metriche di crescita futura, potenziale di mercato e comparabili con altre startup nel settore.
  • Aziende in Crisi: Le tecniche di valutazione includono l’analisi del flusso di cassa scontato, la valutazione dei beni e la stima dei costi di ristrutturazione.

Competenze Necessarie per Investitori

Competenze degli Investitori in Startup Tecnologiche

  1. Capacità di Valutazione Tecnologica: Competenza critica per valutare il potenziale innovativo e tecnico delle startup, comprendendo le tendenze emergenti e le potenziali applicazioni di mercato.
  2. Visione Strategica e di Mercato: Abilità nell’identificare opportunità di mercato inesplorate o in espansione e nel posizionare strategicamente la startup per capitalizzare su tali opportunità.
  3. Network e Mentoring: Disporre di una rete solida di contatti nel settore di riferimento e capacità di guidare le startup attraverso mentoring e coaching, fornendo accesso a risorse, partner e potenziali clienti.
  4. Advisory Finanziaria e di Crescita: Competenze avanzate in finanza d’impresa, con un focus su raccolta fondi, valutazione d’impresa e strategie di scalabilità per guidare la crescita sostenibile.

Competenze degli Investitori in Aziende in Crisi

  1. Gestione del Risanamento e della Liquidità: Capacità di analizzare rapidamente la situazione finanziaria dell’azienda, identificando le aree critiche e implementando strategie di risanamento efficaci.
  2. Competenze in Diritto Fallimentare e Ristrutturazione: Conoscenza approfondita delle leggi e delle procedure fallimentari, essenziale per navigare nelle complessità legali delle ristrutturazioni aziendali.
  3. Esperienza Operativa e di Turnaround: Abilità nel riconfigurare le operazioni aziendali, ottimizzare la struttura dei costi e implementare cambiamenti strategici per ritornare alla redditività.
  4. Capacità di Negoziazione: Competenza chiave nella trattativa con creditori, fornitori e altri stakeholder per ristrutturare il debito e assicurare il supporto necessario al processo di turnaround.

Competenze a Livello di Advisory

  • Analisi e Valutazione Finanziaria: Supporto specialistico nell’analisi finanziaria e nella valutazione d’azienda, cruciale per entrambe le tipologie di investimento per determinare il giusto valore e il potenziale di crescita o recupero.
  • Consulenza Legale Specializzata: Avvocati specializzati in diritto societario, fallimentare e delle tecnologie, indispensabili per navigare gli aspetti legali complessi legati agli investimenti e alle operazioni di turnaround o di crescita esponenziale.
  • Supporto Strategico e di Mercato: Consulenti strategici e di mercato che aiutano a identificare le tendenze emergenti, valutare la concorrenza e sviluppare piani di ingresso o di espansione di mercato efficaci.
  • Esperti in Risorse Umane e Change Management: Professionisti capaci di gestire le dinamiche interne, promuovere una cultura aziendale orientata al successo e guidare il cambiamento organizzativo necessario per l’innovazione o il risanamento.

La sinergia tra competenze interne e di advisory è fondamentale per navigare con successo le sfide e le opportunità presentate sia dalle startup tecnologiche emergenti sia dalle aziende in crisi. Un approccio olistico che integra expertise finanziaria, tecnologica, legale e strategica può significativamente aumentare le probabilità di successo dell’investimento.

Advisory: una provocazione per provare a rispondere ad una sfida irrisolta

L’advisor per il risanamento di aziende in crisi può trarre importanti insegnamenti dal consulente di startup, specialmente in termini di efficienza operativa, innovazione nei modelli di compensazione e nell’ottimizzazione dei processi. Questa trasposizione di conoscenze può portare a un significativo valore aggiunto nelle pratiche di risanamento, introducendo nuove prospettive e metodologie. Di seguito, vengono esplorate alcune aree chiave di apprendimento:

1. Riduzione dei Costi Advisory

  • Efficienza attraverso la Tecnologia: I consulenti di startup spesso si avvalgono di strumenti digitali per automatizzare processi e fornire servizi a costi contenuti. Gli advisor per il risanamento possono adottare tecnologie simili per snellire la due diligence, l’analisi finanziaria e la comunicazione con i clienti, riducendo così i costi operativi e aumentando la propria competitività.

2. Modello di Compensazione Basato su Equity

  • Work for Equity: Nei contesti di startup, è comune ricompensare i consulenti con equity o opzioni azionarie. Questo approccio può essere adottato anche nel risanamento aziendale, proponendo ai consulenti esterni un compenso parzialmente variabile, basato sui risultati del turnaround. Tale metodo allinea gli interessi dei consulenti con quelli dell’azienda e può migliorare la motivazione e l’impegno verso il successo del progetto.

3. Standardizzazione delle Operazioni

  • Processi Scalabili: La standardizzazione dei processi consente alle startup di crescere rapidamente. Analogamente, gli advisor per il risanamento possono sviluppare framework e toolkit standardizzati per valutazioni, analisi finanziarie e piani di turnaround, che possono essere personalizzati ma partono da una base comune, aumentando l’efficienza e riducendo i tempi e i costi di implementazione. Pensiamo ad esempio alla gestione dei rapporti con i creditori.

4. Innovazione nei Metodi di Finanziamento

  • Esplorazione di Nuove Aree di Finanziamento: Le startup sono spesso pioniere nell’uso di crowdfunding e altre forme innovative di finanziamento. Gli advisor nel campo del risanamento possono prendere ispirazione da questi metodi per identificare fonti di finanziamento alternative per le aziende in crisi, oltre ai tradizionali prestiti bancari o investimenti di capitale di rischio.

5. Agilità e Innovazione

  • Adottare una Mentalità Agile: La cultura startup enfatizza l’importanza dell’agilità e della rapidità nel rispondere ai cambiamenti del mercato. Gli advisor possono incorporare questa mentalità nel processo di risanamento, promuovendo decisioni rapide, sperimentazione e adattamento continuo alle condizioni di mercato in evoluzione.

6. Utilizzo Strategico dei Dati

  • Orientamento ai Dati per Decisioni Informed: La capacità di utilizzare analisi avanzate e big data per guidare decisioni strategiche è un punto di forza delle startup. Adottando approcci simili, gli advisor per il risanamento possono migliorare la qualità delle proprie analisi, identificare trend e opportunità non evidenti e fornire raccomandazioni basate su dati concreti.

L’incrocio tra le pratiche innovative dei consulenti di startup e l’esperienza degli advisor nel risanamento di aziende in crisi offre un terreno fertile per l’evoluzione delle strategie di risanamento. Integrando metodi agili, modelli di compensazione flessibili e tecnologie avanzate, gli advisor possono non solo ottimizzare le proprie operazioni ma anche fornire soluzioni più efficaci e personalizzate alle aziende in difficoltà, facilitando così il percorso verso la ripresa e il successo a lungo termine.

Conclusioni

Investire in startup tecnologiche e in aziende in crisi presenta sfide e opportunità uniche. Sebbene condividano alcuni punti di contatto come la ricerca di alti rendimenti e la necessità di una due diligence approfondita, le differenze nei loro obiettivi di investimento, orizzonti temporali, profili di rischio e metodologie di valutazione delineano chiaramente due distinte strategie di investimento. Gli investitori professionisti devono quindi adottare approcci su misura, capitalizzando sulla loro esperienza e capacità analitiche per navigare con successo entrambi gli ambienti.

Ridurre i costi di risanamento di imprese di ridotte dimensioni rappresenta una sfida in parte irrisolta ma che potrebbe trovare spunti e parziali soluzioni nelle nuove tecnologie e nelle modalità operative tipiche dei consulenti che operano nel mondo dell’innovazione magari operando in un percorso come la composizione negoziata in cui la crisi non dovrebbe essere pienamente deflagrata.

Un’Analisi sui Requisiti dell’Investitore in Società in Crisi

28 Febbraio 2024/in Articoli, Fallimentare, Operazioni straordinarie, Valutazione di azienda, vita da consulente/da Perizie di Stima

Un’Analisi sui Requisiti dell’Investitore in Società in Crisi

La necessità di elaborare modelli di business e strategie di risanamento scalabili e sostenibili anche per le PMI

Investire in società in crisi presenta sfide uniche, che richiedono un mix sofisticato di competenze finanziarie, operazionali e settoriali, oltre a una forte reputazione e capacità di costruire fiducia. La comprensione profonda delle dinamiche che portano a una crisi aziendale, combinata con un approccio strategico e mirato al risanamento, può trasformare una situazione di difficoltà in un’opportunità di investimento redditizia. Tuttavia, è fondamentale avvicinarsi a questi investimenti con cautela, avvalendosi di un’analisi rigorosa e di un team esperto per navigare le complessità e i rischi inerenti.

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Caratteristiche delle Società in Crisi

Le società in crisi si trovano ad affrontare significative difficoltà finanziarie, le quali possono manifestarsi attraverso una varietà di sintomi quali:

  • difficoltà a soddisfare debiti correnti,
  • un progressivo deterioramento dei margini operativi,
  • una crescente difficoltà nell’accesso a nuove fonti di finanziamento.

Questi segnali d’allarme possono essere il risultato di una gestione inadeguata, di condizioni di mercato sfavorevoli, o di cambiamenti repentini nel panorama competitivo.

Il risultato è spesso una forte tensione sul capitale circolante e sulla struttura del capitale dell’impresa, che se non gestita tempestivamente, può portare alla perdita di liquidità e, in ultima istanza, al fallimento.

La capacità di riconoscere tempestivamente queste situazioni e di intervenire con strategie di risanamento appropriate è fondamentale per evitare l’esito più nefasto.

L’Investimento in Società in Crisi: Un Ibrido tra Leverage Buyout e Startup Innovative

Questo tipo di investimento richiede una valutazione accurata dei rischi e dei potenziali ritorni, nonché la capacità di lavorare su più scenari futuri, valutando accuratamente le strategie di uscita, le proiezioni di crescita e la sostenibilità del debito. Gli investitori devono essere pronti ad affrontare una serie di sfide complesse, tra cui la ristrutturazione operativa e finanziaria dell’azienda, il riposizionamento del marchio e, potenzialmente, una revisione radicale del modello di business.

L’investimento in società in crisi paradossalmente ha diversi aspetti in comune con le operazioni di leverage buyout (LBO) – caratterizzate da un’alta leva finanziaria e l’urgenza di garantire flussi di cassa positivi o di cedere assets per ridurre l’indebitamento – e l’investimento in startup innovative, dove forti investimenti iniziali sono spesso necessari per sostenere lo sviluppo del prodotto e l’espansione del mercato, portando inizialmente a perdite.

Entrambi i contesti richiedono la capacità di navigare in condizioni di incertezza elevata e di lavorare su più scenari, valutando attentamente i rischi e le opportunità.

In caso di risanamento aziendale a tutto questo si aggiunge la necessità di operare con forti competenze in merito al Codice della Crisi e dell’Insolvenza.

Gli investitori devono essere dotati di una forte capacità analitica per distinguere tra crisi temporanee e problemi strutturali, e per identificare le leve attraverso le quali può essere generato valore.

Competenze per Investire in Imprese in Crisi

Investire in imprese in crisi richiede competenze specifiche, sia interne che esterne (advisory), per valutare correttamente la situazione dell’azienda e per elaborare un piano di risanamento efficace.

Queste competenze includono la profonda conoscenza dei meccanismi finanziari e operativi dell’impresa, la capacità di condurre due diligence approfondite per identificare i fattori scatenanti della crisi, l’expertise nella ristrutturazione aziendale, nella negoziazione con i creditori e nella normativa di riferimento.

Inoltre, è cruciale avere una solida esperienza nel settore specifico di riferimento dell’impresa in crisi, per poter valutare con precisione le prospettive di mercato e le strategie competitive.

La collaborazione con consulenti esperti in turnaround e ristrutturazione può fornire un supporto indispensabile nell’identificazione delle strategie di risanamento più appropriate e nella loro esecuzione.

Competenze del CDA

Le competenze richieste al Consiglio di Amministrazione (CDA) di una società in crisi possono in qualche modo ricordare quelle richieste dai gestori di fondi di venture capital che investono in startup.

Il CDA, oltre a caratterizzarsi per una pluralità di competenze complementari, deve mostrare una capacità di visione strategica, competenza nella gestione di risorse limitate, e un approccio proattivo nel gestire l’incertezza. Inoltre, deve possedere l’abilità di attrarre e motivare talenti.

Dall’analisi delle cause della crisi al piano di risanamento

Prima di formulare un piano di risanamento, è cruciale analizzare le cause della crisi. Questa fase diagnostica è fondamentale per indirizzare correttamente gli interventi e per evitare che le stesse dinamiche possano ripresentarsi in futuro. È necessario esaminare sia fattori interni, come carenze gestionali o inefficienze operative, sia elementi esterni, come cambiamenti del mercato o nuove regolamentazioni, che potrebbero aver contribuito al declino aziendale.

Il piano di risanamento di una società in crisi rappresenta un documento cruciale che stabilisce le azioni necessarie per il recupero finanziario e operativo dell’entità in difficoltà. Affinché un piano di risanamento sia efficace, deve essere realistico, fattibile e sostenibile nel medio-lungo termine.

Un piano ben strutturato guarda a requisiti simili a quelli utilizzati nei piani di Leverage Buyout (LBO) e nello sviluppo di Startup Innovative, integrando pratiche efficaci da entrambi gli approcci. Di seguito, una disamina dei punti cardine secondo le linee guida dell’attività del perito:

  1. Analisi della Struttura Finanziaria: Questo passaggio richiede un’indagine accurata del debito esistente, della struttura del capitale, e dei costi di finanziamento. Simile a quanto avviene in un LBO, l’obiettivo è ristrutturare il debito, riducendo il costo del capitale e migliorando la liquidità, senza compromettere l’operatività aziendale.
  2. Quantificazione del Fabbisogno Monetario Post-operazione: È essenziale determinare il fabbisogno di cassa immediato per mantenere la continuità aziendale. In una startup, ciò equivarrebbe ai capitali necessari per sostentare l’azienda fino al raggiungimento del break-even. Qui, si tratta di stabilire le risorse necessarie per guidare la transizione dalla crisi alla stabilizzazione.
  3. Analisi dei Programmi di Gestione e Giudizio sulla Loro Concreta Realizzabilità: Ogni piano di risanamento deve includere programmi operativi e strategici realistici, con obiettivi chiari e misurabili. Analogamente a quanto richiesto per le startup, è importante valutare se i programmi proposti siano basati su ipotesi realistiche e raggiungibili data la situazione del mercato e le competenze interne.
  4. Determinazione dei Flussi di Cassa Ottenibili in Attuazione dei Programmi di Gestione: È fondamentale modellare i flussi di cassa futuri che l’impresa può ragionevolmente generare. Questo processo è paragonabile a quello di una startup, dove i flussi di cassa proiettati sono un indicatore cruciale della sua capacità di diventare redditizia nel tempo. Per un’impresa in crisi, questi flussi dovranno evidenziare la capacità dell’impresa di soddisfare i propri obblighi finanziari correnti e futuri.
  5. Calcolo dell’Eventuale Fabbisogno Monetario Residuo Non Coperto dai Flussi Rilevati al Punto 4) e Determinazione del Fabbisogno Finanziario: Se i flussi di cassa proiettati non sono sufficienti a coprire il fabbisogno aziendale, sarà necessario identificare ulteriori fonti di finanziamento. Questa fase è critica, in quanto determina la capacità dell’impresa di attrarre finanziamenti esterni, proprio come avviene nelle fasi iniziali di una startup. In un contesto di LBO, la capacità di generare flussi di cassa è altrettanto critica per servire il debito assunto per il buyout.

Capacità dell’Azienda di Monitorare l’Evoluzione del Fabbisogno Finanziario

Un elemento cruciale per il successo del piano di risanamento è la capacità dell’azienda di monitorare costantemente l’evoluzione del suo fabbisogno finanziario e di intervenire tempestivamente con adeguati assetti. Questo significa avere un sistema di controllo di gestione efficace, che permetta di rilevare rapidamente scostamenti dalle previsioni e di implementare azioni correttive.

L’azienda deve inoltre assicurare una comunicazione trasparente e frequente con tutti i portatori di interesse per mantenere la fiducia e per negoziare eventuali supporti finanziari supplementari o ristrutturazioni del debito.

Importanza di Reputazione e Fiducia

La reputazione e la fiducia rivestono un ruolo centrale nell’investimento in società in crisi. Una solida reputazione non solo facilita l’accesso a opportunità di investimento più qualificate, ma contribuisce anche a stabilire un rapporto di fiducia con i stakeholders chiave dell’impresa in crisi, quali creditori, fornitori, clienti e dipendenti.

Questa fiducia è fondamentale per il successo delle iniziative di risanamento, poiché permette una più efficace negoziazione delle condizioni di debito, il mantenimento di relazioni commerciali stabili, e la motivazione del personale durante il periodo di transizione.

Inoltre, l’integrità e la trasparenza dell’investitore nel comunicare le proprie intenzioni e nel gestire il processo di turnaround sono essenziali per costruire e mantenere questa fiducia nel tempo.

La Variabile Dimensionale nell’Investimento in Imprese in Crisi 

La dimensione dell’impresa rappresenta una variabile critica nell’ambito degli investimenti in società in crisi.

L’investitore si trova di fronte a scenari complessi e incerti, dove la previsione accurata degli esiti è spesso ardua. La gestione di tali situazioni richiede competenze avanzate, sia a livello interno che esterno, implicando così oneri significativi derivanti da consulenze specialistiche. Di conseguenza, l’investitore è indotto a concentrare le proprie risorse su imprese di medie e grandi dimensioni, le uniche che, a fronte di un rilevante impegno capitale, sembrano offrire un ritorno sull’investimento proporzionato al rischio intrapreso.

Questa tendenza conduce a una sottoesposizione verso le piccole realtà aziendali, creando un gap nel mercato che necessita di essere colmato.

Per gli investitori, per noi professionisti del settore e per gli advisor in generale, si pone quindi la sfida di elaborare modelli di business e strategie di risanamento scalabili e sostenibili anche per le piccole imprese, in modo da democratizzare l’accesso agli investimenti e supportare il tessuto economico in tutte le sue articolazioni.

Per gli investitori, per noi professionisti del settore e per gli advisor in generale, si pone quindi la sfida di elaborare modelli di business e strategie di risanamento scalabili e sostenibili anche per le piccole imprese Share on X

 

Panato | Dottori Commercialisti è una boutique indipendente di consulenza tributaria e societaria che aiuta le imprese a governare e accelerare la crescita, grazie a competenze maturate negli ambiti della valutazione d’azienda e della pianificazione fiscale.

I nostri clienti sono PMI e gruppi di imprese dinamiche che sanno cogliere la sfida del cambiamento e contribuire alla crescita, anche culturale, del sistema economico. Operano prevalentemente nei settori dell’industria e dei servizi innovativi ad alto valore aggiunto. 

Siamo un interlocutore riconosciuto del mondo dell’innovazione e supportiamo imprese, anche quotate, nei momenti di cambiamento strategico (ingresso nuovi investitori, ridefinizione del modello di business, operazioni straordinarie, M&A, risanamento, ecc) e familiare (passaggio generazionale).

Le competenze acquisite nei diversi ambiti delle operazioni straordinarie ci consentono di affrontare le operazioni di risanamento valutandone appieno la complessità e la sostenibilità di lungo periodo.

Il nostro è un ambiente giovane, dinamico ed ottimista con molte occasioni per crescere, imparare, fare esperienza e avere un grande impatto.

Per garantire l’alta qualità dei nostri servizi, affianchiamo all’attività professionale quella editoriale ed accademica.

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Risorse finanziarie per la ristrutturazione

26 Gennaio 2024/in Articoli, Fallimentare, Perizie di Stima/da Perizie di Stima

Risorse finanziarie per la ristrutturazione

Da Regione Lombardia risorse finanziarie a supporto della Composizione negoziata e degli accordi di ristrutturazione.

Con il decreto n. 20803 del 22 dicembre 2023 è stato approvato l’avviso della misura Re-Impresa. Le domande possono essere presentate dalle ore 10.00 del 22 gennaio 2024 ed entro le ore 14.00 del 18 settembre 2026 sulla piattaforma Bandi e servizi. L’Iniziativa potrà essere chiusa anticipatamente all’esaurimento della dotazione messa a disposizione per la Garanzia. In allegato è disponibile il testo dell’avviso.

“Re-Impresa” è la misura predisposta da Regione Lombardia per sostenere le imprese lombarde che hanno intrapreso o stanno per intraprendere, nell’ambito del nuovo Codice della Crisi e dell’insolvenza (CCII), un processo di ristrutturazione e che necessitano di risorse per finanziare la fase di rilancio del business.

Risorse finanziarie per la ristrutturazione. Misura di Regione Lombardia per finanziare PMI che hanno hanno concluso positivamente una Composizione negoziata o intrapreso una ristrutturazione Share on X

DI COSA SI TRATTA 

Possono essere finanziati tramite il finanziamento assistito da garanzia gli investimenti materiali e immateriali per lo sviluppo aziendale, realizzati presso le sedi operative presenti sul territorio della Lombardia, nonché le spese di consulenza ad essi correlate e il fabbisogno di capitale circolante aziendale.

Possono essere finanziate tramite il contributo a fondo perduto le spese di consulenza propedeutiche all’avvio o inerenti allo svolgimento della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, nonché i compensi dell’esperto nominato nell’ambito della medesima procedura.

Da Regione Lombardia risorse finanziarie a supporto della Composizione negoziata e degli accordi di ristrutturazione. Share on X

CHI PUÒ PARTECIPARE

PMI (ad esclusione delle microimprese) che alla data della domanda hanno sede in Lombardia e

  • hanno concluso positivamente una Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, oppure
  • hanno in essere e hanno rispettato per un arco di tempo minimo di 9 mesi dal relativo decreto di omologa:
    • un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato
    • un concordato preventivo in continuità omologato
    • un piano di ristrutturazione omologato.

DOTAZIONE FINANZIARIA

20,1 milioni di euro complessivi così suddivisi:

– Plafond finanziamenti: 11,5 milioni di euro
– Garanzia: 8 milioni di euro 
– Contributo a fondo perduto: 600 mila euro.

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione consiste:

  • in una garanzia regionale gratuita, o parzialmente gratuita su richiesta del beneficiario, su un finanziamento a medio-lungo termine erogato da Finlombarda S.p.A. di importo compreso tra 400.000 euro e 2.000.000 euro e con una durata da 24 a 72 mesi, incluso l’eventuale  preammortamento.
  • in un contributo a fondo perduto nel limite massimo di 60.000 euro, esclusivamente per le imprese che hanno concluso positivamente la composizione negoziata della crisi.

COME PARTECIPARE 

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente attraverso la piattaforma Bandi e servizi dalle ore 10.00 del 22 gennaio 2024 ed entro le ore 14.00 del 18 settembre 2026. L’Iniziativa potrà essere chiusa anticipatamente all’esaurimento della dotazione messa a disposizione per la Garanzia.

PROCEDURA DI SELEZIONE

Le domande saranno selezionate tramite una procedura ex art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 123/1998 e s.m.i., secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande sulla piattaforma Bandi e servizi.

Per approfondire

Avviso informativo Re-Impresa
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