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I doveri degli amministratori per prevenire e gestire la crisi. Gli adeguati assetti forse non sono del tutto una novità.

I doveri degli amministratori per prevenire e gestire la crisi

I doveri degli amministratori per prevenire e gestire la crisi

Riporto alcune interessanti riflessioni contenute in un recente articolo della rivista Ristrutturazioni Aziendali in cui l’autore analizza la recente giurisprudenza in tema di adeguati assetti e responsabilità degli  amministratori. L’articolo rappresenta una buona sintesi, anche operativa che dovrebbe essere scrupolosamente seguita dai “buoni amministratori”. 

L’autore inoltre ci ricorda che il tema degli adeguati assetti era già presente nel nostro ordinamento seppur non così chiaramente descritto.

I doveri degli amministratori per prevenire e gestire la crisi. Gli adeguati assetti forse non sono del tutto una novità. Share on X

Gli adeguati assetti forse non sono del tutto una novità.

“L’ art. 2086 c. 2 c.c. costituisce una importante innovazione per l’imprenditore individuale e per la società di persone, per le quali mai si era parlato di  adeguatezza degli assetti, mentre per le s.p.a. (ma può dirsi anche per le s.r.l.) si limita a chiarire che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile la cui istituzione era già prevista da tempo nel codice civile, è adeguato (e quindi esenta gli amministratori da responsabilità) quando consente anche “la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità a:ziendale”.

La rilevazione tempestiva della crisi non è però fine a se stessa in quanto ai sensi dell’art. 2086 c. 2 c.c. impone agli amministratori “di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e per il recupero della continuità aziendale”. Anche questo obbligo, seppur non così chiaramente descritto, era immanente al sistema da tempo: si pensi al famoso OIC 11 del 22.3.2018 relativo alle valutazioni di bilancio in prospettiva di continuità aziendale (e v. art. 2423 bis c. 1 c.c.) ma si pensi anche agli artt. 2447, 2484 c. 4 e 2486 c.c. che vietano agli amministratori di continuare ad operare in continuità quando il capitale è perso).”

Business judgement rule

Fermo restando che la scelta e l’articolazione dell’assetto rientra nella business judgement rule degli amministratori, i giuristi ritengono che la responsabilità degli amministratori nella predisposizione degli assetti trovano spazio laddove “siano violati gli elementari paradigmi che le scienze aziendali, le prassi consolidate, i principi essenziali comunemente adottati nel tempo hanno elaborato” sollecitando un dialogo con gli aziendalisti più avvezzi dei giuristi all’approfondimento dell’organizzazione dell’impresa.

Primi orientamenti giurisprudenziali

Quali conclusioni possono trarsi da questi primi orientamenti giurisprudenziali:

(a)    normalmente le denunce al tribunale derivano dal collegio sindacale che finalmente assolve a una vera e propria funzione di controllo indotta, non solo dai nuovi compiti ma anche dall’obiettivo di allontanare da sé rischi di responsabilità;

(b)   il controllo dell’adeguatezza degli assetti prescinde da situazioni di crisi o di pre-crisi. Anzi, si potrebbe dire che quando la denuncia è collegata a una crisi in atto è probabilmente tardiva (anche ai fini di esonero da responsabilità per i sindaci).

Adeguati assetti organizzativi

In concreto, come correttamente rilevato dal documento 7.7.2023 del CNDCEC, un assetto organizzativo può definirsi adeguato quando, in relazione alle dimensioni e alla complessità della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell’oggetto sociale esso:

  • dia evidenza dell’organizzazione gerarchica;
  • presenti un organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità;
  • dia evidenza dell’attività decisionale e direttiva della società da parte dell’amministratore delegato nonché dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;
  • includa procedure che assicurano l’efficienza e l’efficacia della gestione dei rischi e del sistema di controllo, nonché la completezza, la tempestività, l’attendibilità e l’efficacia dei flussi informativi anche con riferimento alle società controllate;
  • comprenda procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata professionalità e competenza a svolgere le funzioni assegnate e che garantiscano un ordinato e regolare andamento della gestione;
  • preveda chiare direttive e procedure aziendali, loro aggiornamento ed effettiva diffusione.

L’obiettivo è quello di assicurare l’istituzione e, conseguentemente, accertare l’esistenza di procedure interne all’organizzazione che risultino adeguate rispetto alle esigenze di business e di governance in termini sia di professionalità che di capacità di raggiungere gli obiettivi strategici e operativi, nonché di istituire e regolamentare i flussi informativi tra organi e funzioni aziendali.

Adeguato assetto amministrativo-contabile

Per quel che concerne all’assetto amministrativo-contabile si declina il principio per cui esso risulta adeguato se permette:

  • la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;
  • la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
  • la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d’esercizio.

Si tratta di una elencazione sintetica, quasi una fonte di produzione normativa secondaria che dovrebbe essere scrupolosamente seguita dai “buoni amministratori”.

Per approfondire

Link all’articolo: I doveri degli amministratori per prevenire e gestire la crisi o l’insolvenza