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SRL: nuovi obblighi tra gestione ed organizzazione

SRL: nuovi obblighi tra gestione ed organizzazione

SRL: nuovi obblighi tra gestione ed organizzazione

SRL: nuovi obblighi tra gestione ed organizzazione analizzati da uno studio del Notariato sulle modifiche apportate all’art. 2475 c.c..

Uno studio del notariato sul nuovo articolo 2475 c.c. evidenzia problemi di coerenza sistemica tra il Codice Civile e le modifiche apportate all’ art. 2475 c.c. dal nuovo Codice della Crisi nei rapporti tra amministratori e soci nella gestione della società.

Lo studio del Notariato n. 58-2018/I esamina le conseguenze, sul piano delle clausole statutarie, della modifica dell’art. 2475 c.c., con riferimento in particolare alla nuova previsione per cui:

La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.

Problemi di coerenza sistematica tra Codice Civile e modifiche derivanti dal nuovo Codice della Crisi.

Tale disposizione pone un problema di coerenza sistematica nei confronti di altre norme, quali:

  • il primo comma dell’art. 2479 c.c., il quale viene interpretato nel senso che è consentito affidare ai soci competenze gestorie;
  • l’art. 2468, comma 3, c.c., che prevede la possibilità di riservare a singoli soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società;
  • il comma 7 dell’art. 2476, c.c., per il quale sono solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

Distinzione tra organizzazione e gestione

Nello studio si ipotizza che la nuova disposizione dell’art. 2475 c.c. non comporti alcuna abrogazione delle norme precedenti, in quanto destinata a spiegare i suoi effetti solo sul piano organizzativo, e che la norma sull’esclusività della competenza gestoria debba leggersi in stretta correlazione con il disposto dell’art. 2086 c.c., che impone:

  • il dovere, per l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, di istituire
  • un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Si distingue, quindi, il piano della organizzazione – la quale spetta esclusivamente agli amministratori –   da quello della operatività della società (e qui la responsabilità dei soci della s.r.l. continua ad essere normata dall’art. 2476 c.c. settimo comma, che li sanziona solo per il caso di comportamenti dolosi).

Adeguamento dello Statuto

Lo studio conclude nel senso che, dal punto di vista operativo, la nuova formulazione dell’art. 2475, comma 1, c.c. non comporta alcun obbligo di adeguamento immediato degli statuti esistenti, né impedisce di inserire negli statuti delle società di nuova costituzione clausole – da ritenersi anche oggi legittime – che eventualmente ripartiscano la “gestione operativa” della società in maniera difforme rispetto al modello legale.

Per approfondire

Il nuovo articolo 2475 c.c. – Notariato Prima lettura – Studio 58-2018/I